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SEZ. 1 SENT. 23066 DEL 14/06/2002 (CC.14/03/2002) RV. 221653
PRES. Fazzioli E REL. Campo SSR COD.PAR.326
IMP. Rinaldi PM. (Conf.) Galati G 
599005 REATI CONTRO L'INCOLUMITA' PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - GETTO PERICOLOSO
DI COSE - Reati contro l'incolumita' pubblica - Contravvenzioni - Getto
pericoloso di cose - Emissioni di onde elettromagnetiche generate da
apparecchiature di ripetizione radiotelevisiva - Configurabilita' del reato -
Condizioni. 
COD.PEN ART. 15 
COD.PEN ART. 674 
L. DEL 24/11/1981 NUM. 689 ART. 9 *COST. 
L. DEL 22/2/2001 NUM. 36 ART. 15 
D. P. C. M. DEL 2/11/1998 ART. 381 
E' configurabile il reato previsto dall'art. 674 cod. pen. nelle emissioni di
onde elettromagnetiche generate da ripetitori radiotelevisivi, purche' siano
superati i valori indicativi dell'intensita' di campo fissati dalla normativa
specifica vigente in materia, a nulla rilevando la concreta idoneita' delle
emissioni stesse a nuocere alla salute umana, ne' potendo ipotizzarsi, in virtu'
del principio di specialita' previsto dall'art. 9 della legge n. 689 del 1981,
la prevalenza della disposizione dettata dall'art. 15 della legge n. 36 del 2001
- che contempla una sanzione amministrativa per il superamento dei limiti di
inquinamento elettromagnetico - stanti i diversi beni tutelati da quest'ultima
norma e da quella del codice penale. CON MOTIVAZIONE
 
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REPUBBLICA ITALIANA
                     
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
                   
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
                        
SEZIONE PRIMA PENALE
 Composta dagli
Ill.mi Sigg.ri Magistrati:        
    Dott.
FAZZIOLI     EDOARDO  
- Presidente  -   
 1. Dott.
CHIEFFI      SEVERO   
- Consigliere -   
 2. Dott. CAMPO       
STEFANO   - Consigliere - 
 3. Dott.
VANCHERI     ANGELO   
- Consigliere -   
 4. Dott.
DUBOLINO     PIETRO   
- Consigliere -  
 ha pronunciato
la seguente
                         
SENTENZA/ORDINANZA
 sul ricorso
proposto da:
 1) RINALDI
MASSIMO N. IL 21/01/1948
 avverso
ORDINANZA del 02/08/2001 TRIB. LIBERTA' di CAMPOBASSO
 sentita la
relazione fatta dal Consigliere Dott. CAMPO STEFANO
 sentite le
conclusioni del P.G. Dr. Giovanni GALATI, il quale  chiede
 il rigetto del ricorso;
                              
OSSERVA:
 1. 
Con  ordinanza in data 2
agosto 2001 il Tribunale  di  Campobasso
  rigettava la richiesta di riesame
avanzata da RINALDI Massimo,  quale
  legale 
rappresentante  della  s.r.l. 
TVI  Teleisernia, 
avverso  il
  decreto 
di  sequestro preventivo di
apparecchiature  di 
ripetizione
  radiotelevisiva,   collocate 
all'interno  del 
centro   abitato  
di
 Fivizzano, 
emesso  in 
data 2 luglio 2001 dal  g.i.p. 
del  suddetto
  tribunale nell'ambito di un
procedimento penale, nel quale il RINALDI
 era 
indagato per i reati di cui agli artt. 674 (emissione di energia
 elettromagnetica atta ad arrecare
pericolo per la salute pubblica  da
 parte  
degli  apparecchi 
di  ripetizione 
radiotelevisiva)  e  
650
  (inottemperanza
all'ordinanza, emessa per ragioni di salute pubblica,
 del 
Sindaco  del comune di
Fivizzano che ordinava la  disattivazione
 dei succitati impianti) cod. pen..
 Il 
tribunale  precisava che
l'ordinanza sindacale era  legittima 
in
 quanto 
emanata nell'ambito dei poteri spettatigli a norma 
dell'art.
 38 
co. 2^ legge 142/1990 e che l'accertamento superamento dei 
campi
 elettromagnetici,  prodotti
dalle apparecchiature in  sequestro, 
dei
 limiti 
massimi  di cui all'art. 4
co. 2^ del d.m.  381/1998 
rendeva
 concreto 
il  pericolo 
di produzione di alterazione  patologiche 
in
 tutte le persone soggette alla loro
esposizione.
 2. 
Ricorre  per cassazione il
RINALDI, il quale, per il tramite  del
 proprio 
difensore, deduce violazione di legge e vizio di motivazione
 (art. 606 co. 1^ lett. b) ed e)
c.p.p.), asserendo:
 -  
che  non 
erano  stati 
presi  in 
considerazione  nell'ordinanza
  impugnata 
i  rilievi 
formulati dalla difesa  relativamente 
sia  al
 notevole 
tempo  intercorso tra la data 
-  1.2.2001 
-  dei  rilievi
 effettuatisi 
sull'entita'  dei campi  elettromagnetici 
e  quella 
-
 10.7.2001, - del disposto
sequestro, che alla contribuzione di  altre
 emittenti   
alla    quantificazione   
dell'entita'    dei    
campi
 elettromagnetici  e
al fatto che la TVI Teleisernia aveva  provveduto
 ad abbassare la potenza delle
proprie emissioni;
 - 
che  erroneamente 
il  tribunale del  riesame  aveva 
valutato  le
  indicate 
riduzioni di emissioni come mere regolazioni 
di  carattere
 temporaneo 
e  non 
quali trasformazione definitiva  degli 
impianti,
 atteso che in tale modo si
imponeva, in fase cautelare, un obbligo di
 modifica 
strutturale e irreversibile dei medesimi in una 
situazione
 che, con elevata probabilita', si
sarebbe risolta in sede di giudizio
 con una pronuncia di piena
assoluzione;
 - 
che il tribunale non ha tenuto conto, ai fini della configurazione
 del 
reato  di 
cui  all'art. 674 cod. pen. e del disposto  sequestro
 preventivo, della differenza
esistente tra superamento di  soglie 
di
  cautela
e superamento di soglie di pericolo;
 - 
che  erroneamente e
illogicamente e' stata ritenuta la sussistenza
 di 
un  pericolo 
effettivo  per 
la salute  degli 
uomini  derivante
 dall'esposizione ad onde
elettromagnetiche, che non solo non e' stata
 ancora scientificamente affermata
ma che lo stesso d.m. 381/1998, nel
 fissare  
i   limiti 
dei  valori 
dei  campi 
elettromagnetici,   ha
  individuato 
soltanto  soglie 
di  cautela 
e  non  gia'  soglie  
di
 pericolosila';
 - 
che erroneamente e' stata ritenuta l'applicabilita' dell'art. 
674
 cod. 
pen., in quanto la fattispecie rientra, ricorrendone gli 
altri
 presupposti, nella normativa di
carattere amministrativo di cui  alla
 legge 
36/2001, come esplicitamente e' previsto dall'art. 15 di detta
 legge;
 - 
che  erroneamente e' stata
affermata la competenza del sindaco  di
 Fivizzano 
a  emettere 
l'ordinanza impositiva  della 
disattivazione
 degli 
impianti, essendo detto organo incompetente sul punto a 
norma
 sia 
del  d.m. 
391/1998  che del d.l. 5/2001 
convertito  con 
legge
 66/2001, i quali demandato alle
Regioni la predisposizione di  idonee
 azioni 
di  risarcimento e
risanamento per accertate violazioni  alla
 normativa 
sui  campi 
elettromagnetici; e che,  in  ogni  caso, 
per
  l'emanazione 
dell'ordinanza sindacale, era  carente 
il  presupposto
 dell'urgenza, atteso che dagli atti
emerge che i limiti in  questione
 era stati superati da anni,
 - che il
tribunale, contraddittoriamente, pur avendo affermato che il
 sindaco ha emesso l'ordinanza in
applicazione di una specifica  norma
 di 
legge,  l'art. 38 co. 2^
legge 142/1990, ha ritenuto che  la 
sua
 disapplicazione sia penalmente
sanzionata dall'art. 650 cod.  pen. 
e
 non 
amministrativamente perseguita dall'art. 106 
r.d.  3.3.1934  n.
 383, che e' norma di carattere
speciale rispetto al citato art. 650;
 - 
che l'ordinanza impugnata e' carente di motivazione in merito alla
 genericita' 
del  provvedimento 
di  sequestro, 
che  ha  adottato  i
 medesimi 
argomenti e le stesse statuizioni, indistintamente riferiti
 alla 
totalita'  delle emittenti
insistenti sull'agro  di 
Fivizzano,
 senza 
alcuna  spiegazione 
sulle singole incidenze  causali 
per  la
 verificazione della conclamata
astratta pericolosita' derivante dalle
 onde elettromagnetiche.
 3. Il ricorso
e' infondato.
 3.a. In tema
di applicabilita' dell'art. 674 cod. pen., ai fini della
 legittimita' 
del  sequestro 
preventivo di  impianti 
radioelettrici
 generatori 
di  campi elettromagnetici,
la giurisprudenza  di  questa
 Corte 
non  e' 
stata concorde su diversi aspetti  giuridici 
che  le
 vicende 
esaminate di volta in volta hanno configurato, di 
guisa  e'
 opportuno, 
in  via preliminare,
evidenziare i contenuti  delle  vane
 decisioni.
 Innanzitutto
va precisato che, ad esclusione di una isolata pronuncia
 (Sez. 
1^, 27.2.2002 (c.c. 30.1.2002), Suraci e altri, sent. n. 353),
  questa 
Corte ha affermato che tra le cose mobili di cui e' 
menzione
  nell'art 
674  cod. 
pen.  debbono 
farsi  rientrare 
anche  i 
campi
 elettromagnetici, il propagarsi
delle cui onde e' riconducibile nella
 nozione di gettare, che costituisce
una delle condotte previste nella
 succitata norma (Sez. 1^,
11.11.1999 (c.c. 13.10.1999), p.g. in proc.
 Pareschi  
e   altro,  
sent.  n. 
5592;   idem,  
29.11.1999   (c.c.
 14.10.1999),p.g.
in proc. Cappellieri e altri, sent. n.  5626; 
idem,
 12.3.2002 
(c.c. 31.1.2002), Fantasia e altri, sent. 
n.  391;  idem,
 12.3.2002, Arcucci e altri, sent.
n. 1024).
 E, 
sotto un profilo piu' generale, anche la giurisprudenza di merito
 ha 
ritenuto la sussistenza di una responsabilita' penale per lesioni
 personali cagionate da inquinamento
elettromagnetico (Pretura Rimini,
 12.6.1997, Cerioli e altri) e la
possibilita' di esperire  la 
tutela
 cautelare 
in  via 
di  urgenza ex art. 700 c.p.c. 
in  tale 
materia
 (Tribunale Padova, 17.11.1998., n.
465).
 Inoltre,
mentre le sopra citate sentenze nn. 5592, 5626 e 1024 
hanno
 affermato 
che,  in 
tema  di 
sequestro  preventivo 
di  impianti 
e
 apparecchiature  
che   possono  
comportare   l'esposizione    della
 popolazione 
a  campi 
elettrici, magnetici  o 
elettromagnetici  con
 frequenze 
comprese  tra 0 HZ e 300 HZ
in corso di  procedimento 
per
 violazione 
dell'art.  674 
cod. pen., e'  necessario 
l'accertamento
 dell'idoneita' 
concreta  a 
nuocere  alla 
salute  ancorche'  
siano
 superati i limiti fissati dalla
legislazione speciale, la sentenza n.
 391 
ha  precisato 
che  il 
concreto  pericolo 
di  nocivita' 
delle
 emissioni 
derivanti  dalle 
onde  elettromagnetiche  deve  ritenersi
 sussistente 
per  il 
solo fatto che siano stati  superati 
i  limiti
 fissati dalla specifica normativa
vigente in materia.
 Infine, 
sempre la sentenza n. 391 ha chiarito come tra le 
norme  di
 cui agli artt. 15 e 16 della legge
36/2001 e l'art. 674 cod. pen. non
 sia 
applicabile  il 
principio di specialita' di  cui 
al  combinato
 disposto degli artt. 15 cod. pen, e
9 legge 689/1981, trattandosi  di
 disposizioni 
non  solo 
finalizzate alla tutela  di  beni  giuridici
 diversi, ma che presuppongono il
verificarsi di eventi differenti.
 3.b. 
Cio'  posto., 
la Corte ritiene di aderire alla  giurisprudenza
 maggioritaria, 
riguardante la possibilita'  di 
realizzazione  della
 condotta 
materiale del reato di cui all'art. 674 cod. pen. 
mediante
 la emissione di onde cagionate dai
campi elettromagnetici generati da
 apparecchiature 
di ripetizione radiotelevisiva, e a quella 
indicata
 dalla 
sentenza n. 391 sia in tema di sufficienza, per 
la  giuridica
 sussistenza 
di  un 
concreto pericolo per la  salute 
delle  persone
 cagionato 
da dette emissioni, del superamento dei limiti di 
entita'
 delle 
stesse  fissati 
dalla relativa normativa,  che 
in  punto 
di
 inapplicabilita'  del
principio di specialita' tra  l'art. 
674  cod.
 pen. e gli artt. 15 e 16 della
legge 36/2001.
 3.c. Sotto il
primo profilo e' opportuno precisare che il legislatore
 del 
1930, nel tipizzare la fattispecie del getto pericoloso di cose,
 non 
ha affatto pensato alla specifica ipotesi dell'emissione di onde
 elettromagnetiche  e, 
piu' in generale, al  fenomeno 
dei  danni 
da
 elettrosmog.
 Peraltro   
detto    legislatore  
si   era  
posto    il   
problema
 dell'inquadramento ontologico
dell'energia elettrica, oggetto di  una
 lunga 
diatriba sorta nella vigenza del codice Zanardelli, formulando
 il 
secondo comma dell'art. 624 cod. pen., secondo cui - agli effetti
 della 
legge penale - l'energia medesima e ogni altra energia 
avente
 valore economico vengono
considerate cose mobili.
 Ne 
discende  che 
la  locuzione cose  usata 
dal  legislatore 
nella
 formulazione 
dell'art.  674 
cod.  pen. 
comprende  anche 
l'energia
 elettromagnetica,  che 
non soltanto e' suscettibile  di 
valutazione
 economica, 
ma anche provvista di una sua particolare fisicita', 
ben
 potendo  
essere   misurata, 
utilizzata   e  
formare   oggetto  
di
 appropriazione.
 Tale 
interpretazione e' stata adottata anche dalla Cassazione civile
 (sentenza n. 4223 del 19.4.1991)
laddove ha affermato che "..le  onde
 elettromagnetiche  costituiscono 
una  forma 
di  energia  
materiale
 quantificabile...  considerata, 
pertanto,  come  
un   bene  
mobile
 economico", di guisa che e'
indubitabile che l'energia prodotta dalle
 onde elettromagnetiche sia
giuridicamente qualificabile come cosa.
 In 
quanto tale e' suscettibile di essere gettata, dal momento che il
 relativo 
verbo usato dal legislatore nel descrivere la 
materialita'
 della 
condotta  prevista nell'art.
674 cod.  pen. 
ha  nella 
lingua
 italiana un amplio significato (non
soltanto indica l'azione  di 
chi
 lancia 
qualcosa,  ma 
e'  anche quella del  madar 
fuori,  emettere,
 disperdere: 
cfr.  la 
relativa  voce del 
vocabolario  della 
lingua
 italiana dell'UTET), che
perfettamente ricomprende il fenomeno  della
 propagazione delle onde
elettromagnetiche.
 3.d. Riguardo
al secondo profilo la Corte tiene a ribadire la propria
 costante 
giurisprudenza  (cfr., ex plurimis,  Sez. 
1^,  25.10.1994,
 Montivi, 
Cass.  pen. 1995, 3346),
secondo cui che il  reato 
di  cui
 all'art. 674 cod. pen. e' un reato
di mero pericolo, per cui  non 
e'
 necessario che l'emissione di
energia derivante dalla propagazione di
 onde 
elettromagnetiche  provochi  un 
effettivo  nocumento, 
essendo
 invece 
sufficiente la sua attitudine ad offendere o 
molestare  beni
 primari 
delle persone, quale e' quello, costituzionalmente garantito
 (art.
32 co. 1^ Cost.), della salute.
 E 
che  l'esposizione a
determinati livelli di campi elettromagnetici
 possa 
costituire  un pericolo per
le persone - a  prescindere 
dallo
 stato attuale della scienza, che in
ordine alla nocivita' delle  onde
 elettromagnetiche non ne ha ancora
precisato la entita',  ma 
neppure
 ne 
ha esclusa la possibilita' di produzione di effetti dannosi 
alla
 salute - e' concetto fatto proprio
dal legislatore italiano, il quale
 con 
la  legge 
22.2.2001 n. 36 (legge-quadro sulla protezione 
dalle
 esposizioni 
a  campi 
elettrici, magnetici ed  elettromagnetici) 
ha
 inteso 
espressamente  "..assicurare  la 
tutela  della 
salute   dei
 lavoratori, 
delle  lavoratrici 
e della  popolazione 
dagli  effetti
 dell'esposizione a determinati
livelli di campi elettrici,  magnetici
 ed 
elettromagnetici.." (art. 1 co. 1^ lett. a) legge citata), 
cosi'
 riconoscendo 
l'esistenza di un pericolo derivante 
dalla  soggezione
 delle persone ai campi
elettromagnetici (oltre che a quelli elettrici
 e 
magnetici)  con conseguente
determinazione dei livelli,  stabiliti
 dalla 
normativa secondaria, il cui superamento pone una 
presunzione
 ex lege in ordine all'effettivita'
del pericolo in questione.
 Ne 
discende,  per 
quanto riguarda il caso che  ci 
occupa,  che 
il
  pericolo
di nocivita' delle emissioni deve ritenersi sussistente  per
 il 
solo  fatto 
che  sono 
stati superati  i 
limiti  fissati 
dalla
  normativa 
vigente in materia (d.m. 10.9.1998 n. 381), di 
guisa  che
 correttamente  
il   giudice 
del  merito 
ha   ritenuto  
sussistere
  astrattamente, come richiestogli
dalla legge processuale in  tema 
di
  sequestro 
preventivo, la fattispecie di reato di 
cui  all'art. 
674
 cod. pen..
 3.e. In
ordine, poi, al dedotto concorso di norme la Corte rileva che
 il 
principio  di 
specialita', disciplinato dal  combinato  disposto
 degli 
artt. 15 cod. pen., 9 co. 1^ legge 24.11.1981 n. 689 e 15 
co.
 1^ legge 22.2.2001 n. 36, non e'
ipotizzabile nella specie - anche in
 considerazione della fase delle
indagini preliminari in cui si  trova
 il 
presente  procedimento e dei
fini perseguiti dalla legge  con  il
 sequestro preventivo -, dal momento
che esso presuppone la ricorrenza
 di piu' norme che disciplinano la
stessa materia e la presenza in una
 di 
esse  di elementi specifici
idonea a differenziarla da quelle  (o
 quella) 
concorrenti,  onde  evitare che
condotte  equivalenti 
siano
 punite, 
anche  con sanzioni diverse
da quelle penali,  dite 
o  piu'
 volte.
 Orbene 
si  deve escludere che nel
caso di specie sia applicabile  il
 suddetto  principio tra le
disposizioni previste  dall'art 
674  cod.
 pen. 
e  quelle 
contenute  nell'art. 15 legge  36/2001,  cosi' 
come
 correlato 
al  d.m. 381/1998,
trattandosi di norme non  solo 
dirette
 alla 
tutela di beni giuridici differenti, ma che presuppongono anche
 il verificarsi di eventi diversi.
 Infatti 
nel  caso 
del  citato art. 15 la  condotta  e' 
punita  con
 sanzione 
amministrativa solo se vengono superati i 
limiti  previsti
 dalla 
legge,  mentre 
nella ipotesi dell'art.  674  la  condotta 
e'
 punibile, a prescindere dal
superamento di detti limiti, per il  solo
 fatto di avere cagionato offesa o
molestia alla persona, tutelando le
 due 
norme  diversi 
beni  giuridici: 
la  disposizione 
della  legge
 speciale 
l'interesse  dello 
Stato  all'osservanza  degli  specifici
 parametri 
dettati per la materia dell'inquinamento elettromagnetico,
 e  
quella   del   codice 
penale  la 
salvaguardia  della  
pubblica
 incolumita'.
 3.f. 
Riguardo alle altre censure rivolte all'ordinanza impugnata  e'
 appena il caso di precisare che:
 - 
allo  stato 
degli atti e per la funzione svolta dal provvedimento
 cautelare 
reale  in esame, nessuna
incidenza sulla  sua 
regolarita'
 puo' 
trarsi  dalla circostanza che
nell'area di Fivizzano  operavano
 apparecchiature,   similari  
a  quelle  
sottoposte   a  
sequestro,
 appartenenti 
a  terzi, 
sia  perche' 
nel  sistema 
penale  vige 
il
 principio 
del  concorso 
di  cause 
(art.  41 
cod.  pen.) 
la   cui
 contemporanea 
presenza  non esclude il
rapporto  di 
causalita'  fra
 l'azione 
del singolo soggetto e l'evento cagionato, sia 
perche'  lo
 specifico 
accertamento  di  quale 
delle  concorrenti 
azioni  abbia
 cagionato il superamento dei limiti
fissati dalla legge per  il 
c.d.
 elettrosmog 
costituisce  l'oggetto 
tipico  dell'accertamento  della
 responsabilita' 
penale  e 
non gia' quello  della 
misura  cautelare
  reale, 
che abbisogna soltanto, per la sua emanazione, della presenza
 di 
un fumus relativo all'ipotizzabilita' di una violazione di natura
 penale;
 -  
l'esigenza  cautelare 
richiesta  dalla 
legge  per 
disporre  il
 sequestro 
preventivo e' ipotizzabile anche rispetto ai reati 
per  i
 quali sia cessata la condotta o, in
genere, si siano perfezionati gli
 elementi costitutivi, essendovi - contrariamente ad altre fattispecie
 di 
sequestro  cui 
fa  riferimento la sentenza (SS.UU., 
14.12.1994,
 Adello, 
rv. n. 200.114/115) citata dal ricorrente - conseguenze 
del
  reato che la misura cautelare e'
destinata ad evitare anche dopo  che
  esso abbia esaurito il suo iter (cfr.,
Cass. Sez. 3^, 18.3.2002 (c.c.
 8.2.2002), Gulotta, sent. n. 1^
1146), di guisa legittimamente  detto
  sequestro 
puo'  essere 
disposto,  come 
avvenuto  nella 
specie,  a
 distanza 
di  qualche mese dagli
effettuati accertamenti relativi  al
  superamento 
dei limiti di legge (accertamenti conclusisi l'1.2.2001;