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SEZ. 1 SENT. 23066 DEL 14/06/2002 (CC.14/03/2002) RV. 221653
PRES. Fazzioli E REL. Campo SSR COD.PAR.326
IMP. Rinaldi PM. (Conf.) Galati G 
599005 REATI CONTRO L'INCOLUMITA' PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - GETTO PERICOLOSO DI COSE - Reati contro l'incolumita' pubblica - Contravvenzioni - Getto pericoloso di cose - Emissioni di onde elettromagnetiche generate da apparecchiature di ripetizione radiotelevisiva - Configurabilita' del reato - Condizioni. 
COD.PEN ART. 15 
COD.PEN ART. 674 
L. DEL 24/11/1981 NUM. 689 ART. 9 *COST. 
L. DEL 22/2/2001 NUM. 36 ART. 15 
D. P. C. M. DEL 2/11/1998 ART. 381 
E' configurabile il reato previsto dall'art. 674 cod. pen. nelle emissioni di onde elettromagnetiche generate da ripetitori radiotelevisivi, purche' siano superati i valori indicativi dell'intensita' di campo fissati dalla normativa specifica vigente in materia, a nulla rilevando la concreta idoneita' delle emissioni stesse a nuocere alla salute umana, ne' potendo ipotizzarsi, in virtu' del principio di specialita' previsto dall'art. 9 della legge n. 689 del 1981, la prevalenza della disposizione dettata dall'art. 15 della legge n. 36 del 2001 - che contempla una sanzione amministrativa per il superamento dei limiti di inquinamento elettromagnetico - stanti i diversi beni tutelati da quest'ultima norma e da quella del codice penale. CON MOTIVAZIONE

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                          REPUBBLICA ITALIANA

                      IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

                    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

                         SEZIONE PRIMA PENALE

 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:        

    Dott. FAZZIOLI     EDOARDO   - Presidente  -  

 1. Dott. CHIEFFI      SEVERO    - Consigliere -  

 2. Dott. CAMPO        STEFANO   - Consigliere -

 3. Dott. VANCHERI     ANGELO    - Consigliere -  

 4. Dott. DUBOLINO     PIETRO    - Consigliere - 

 ha pronunciato la seguente

                          SENTENZA/ORDINANZA

 sul ricorso proposto da:

 1) RINALDI MASSIMO N. IL 21/01/1948

 avverso ORDINANZA del 02/08/2001 TRIB. LIBERTA' di CAMPOBASSO

 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAMPO STEFANO

 sentite le conclusioni del P.G. Dr. Giovanni GALATI, il quale  chiede il rigetto del ricorso;

                               OSSERVA:

 1.  Con  ordinanza in data 2 agosto 2001 il Tribunale  di  Campobasso  rigettava la richiesta di riesame avanzata da RINALDI Massimo,  quale  legale  rappresentante  della  s.r.l.  TVI  Teleisernia,  avverso  il  decreto  di  sequestro preventivo di apparecchiature  di  ripetizione  radiotelevisiva,   collocate  all'interno  del  centro   abitato   di  Fivizzano,  emesso  in  data 2 luglio 2001 dal  g.i.p.  del  suddetto  tribunale nell'ambito di un procedimento penale, nel quale il RINALDI  era  indagato per i reati di cui agli artt. 674 (emissione di energia  elettromagnetica atta ad arrecare pericolo per la salute pubblica  da  parte   degli  apparecchi  di  ripetizione  radiotelevisiva)  e   650  (inottemperanza all'ordinanza, emessa per ragioni di salute pubblica,  del  Sindaco  del comune di Fivizzano che ordinava la  disattivazione  dei succitati impianti) cod. pen..

 Il  tribunale  precisava che l'ordinanza sindacale era  legittima  in  quanto  emanata nell'ambito dei poteri spettatigli a norma  dell'art.  38  co. 2^ legge 142/1990 e che l'accertamento superamento dei  campi  elettromagnetici,  prodotti dalle apparecchiature in  sequestro,  dei  limiti  massimi  di cui all'art. 4 co. 2^ del d.m.  381/1998  rendeva  concreto  il  pericolo  di produzione di alterazione  patologiche  in  tutte le persone soggette alla loro esposizione.

 2.  Ricorre  per cassazione il RINALDI, il quale, per il tramite  del  proprio  difensore, deduce violazione di legge e vizio di motivazione  (art. 606 co. 1^ lett. b) ed e) c.p.p.), asserendo:

 -   che  non  erano  stati  presi  in  considerazione  nell'ordinanza  impugnata  i  rilievi  formulati dalla difesa  relativamente  sia  al  notevole  tempo  intercorso tra la data  -  1.2.2001  -  dei  rilievi  effettuatisi  sull'entita'  dei campi  elettromagnetici  e  quella  -  10.7.2001, - del disposto sequestro, che alla contribuzione di  altre  emittenti    alla    quantificazione    dell'entita'    dei     campi  elettromagnetici  e al fatto che la TVI Teleisernia aveva  provveduto  ad abbassare la potenza delle proprie emissioni;

 -  che  erroneamente  il  tribunale del  riesame  aveva  valutato  le  indicate  riduzioni di emissioni come mere regolazioni  di  carattere  temporaneo  e  non  quali trasformazione definitiva  degli  impianti,  atteso che in tale modo si imponeva, in fase cautelare, un obbligo di  modifica  strutturale e irreversibile dei medesimi in una  situazione  che, con elevata probabilita', si sarebbe risolta in sede di giudizio  con una pronuncia di piena assoluzione;

 -  che il tribunale non ha tenuto conto, ai fini della configurazione  del  reato  di  cui  all'art. 674 cod. pen. e del disposto  sequestro  preventivo, della differenza esistente tra superamento di  soglie  di  cautela e superamento di soglie di pericolo;

 -  che  erroneamente e illogicamente e' stata ritenuta la sussistenza  di  un  pericolo  effettivo  per  la salute  degli  uomini  derivante  dall'esposizione ad onde elettromagnetiche, che non solo non e' stata  ancora scientificamente affermata ma che lo stesso d.m. 381/1998, nel  fissare   i   limiti  dei  valori  dei  campi  elettromagnetici,   ha  individuato  soltanto  soglie  di  cautela  e  non  gia'  soglie   di  pericolosila';

 -  che erroneamente e' stata ritenuta l'applicabilita' dell'art.  674  cod.  pen., in quanto la fattispecie rientra, ricorrendone gli  altri  presupposti, nella normativa di carattere amministrativo di cui  alla  legge  36/2001, come esplicitamente e' previsto dall'art. 15 di detta  legge;

 -  che  erroneamente e' stata affermata la competenza del sindaco  di  Fivizzano  a  emettere  l'ordinanza impositiva  della  disattivazione  degli  impianti, essendo detto organo incompetente sul punto a  norma  sia  del  d.m.  391/1998  che del d.l. 5/2001  convertito  con  legge  66/2001, i quali demandato alle Regioni la predisposizione di  idonee  azioni  di  risarcimento e risanamento per accertate violazioni  alla  normativa  sui  campi  elettromagnetici; e che,  in  ogni  caso,  per  l'emanazione  dell'ordinanza sindacale, era  carente  il  presupposto  dell'urgenza, atteso che dagli atti emerge che i limiti in  questione  era stati superati da anni,

 - che il tribunale, contraddittoriamente, pur avendo affermato che il  sindaco ha emesso l'ordinanza in applicazione di una specifica  norma  di  legge,  l'art. 38 co. 2^ legge 142/1990, ha ritenuto che  la  sua  disapplicazione sia penalmente sanzionata dall'art. 650 cod.  pen.  e  non  amministrativamente perseguita dall'art. 106  r.d.  3.3.1934  n.  383, che e' norma di carattere speciale rispetto al citato art. 650;

 -  che l'ordinanza impugnata e' carente di motivazione in merito alla  genericita'  del  provvedimento  di  sequestro,  che  ha  adottato  i  medesimi  argomenti e le stesse statuizioni, indistintamente riferiti  alla  totalita'  delle emittenti insistenti sull'agro  di  Fivizzano,  senza  alcuna  spiegazione  sulle singole incidenze  causali  per  la  verificazione della conclamata astratta pericolosita' derivante dalle  onde elettromagnetiche.

 3. Il ricorso e' infondato.

 3.a. In tema di applicabilita' dell'art. 674 cod. pen., ai fini della  legittimita'  del  sequestro  preventivo di  impianti  radioelettrici  generatori  di  campi elettromagnetici, la giurisprudenza  di  questa  Corte  non  e'  stata concorde su diversi aspetti  giuridici  che  le  vicende  esaminate di volta in volta hanno configurato, di  guisa  e'  opportuno,  in  via preliminare, evidenziare i contenuti  delle  vane  decisioni.

 Innanzitutto va precisato che, ad esclusione di una isolata pronuncia  (Sez.  1^, 27.2.2002 (c.c. 30.1.2002), Suraci e altri, sent. n. 353),  questa  Corte ha affermato che tra le cose mobili di cui e'  menzione  nell'art  674  cod.  pen.  debbono  farsi  rientrare  anche  i  campi  elettromagnetici, il propagarsi delle cui onde e' riconducibile nella  nozione di gettare, che costituisce una delle condotte previste nella  succitata norma (Sez. 1^, 11.11.1999 (c.c. 13.10.1999), p.g. in proc.  Pareschi   e   altro,   sent.  n.  5592;   idem,   29.11.1999   (c.c.  14.10.1999),p.g. in proc. Cappellieri e altri, sent. n.  5626;  idem,  12.3.2002  (c.c. 31.1.2002), Fantasia e altri, sent.  n.  391;  idem,  12.3.2002, Arcucci e altri, sent. n. 1024).

 E,  sotto un profilo piu' generale, anche la giurisprudenza di merito  ha  ritenuto la sussistenza di una responsabilita' penale per lesioni  personali cagionate da inquinamento elettromagnetico (Pretura Rimini,  12.6.1997, Cerioli e altri) e la possibilita' di esperire  la  tutela  cautelare  in  via  di  urgenza ex art. 700 c.p.c.  in  tale  materia  (Tribunale Padova, 17.11.1998., n. 465).

 Inoltre, mentre le sopra citate sentenze nn. 5592, 5626 e 1024  hanno  affermato  che,  in  tema  di  sequestro  preventivo  di  impianti  e  apparecchiature   che   possono   comportare   l'esposizione    della  popolazione  a  campi  elettrici, magnetici  o  elettromagnetici  con  frequenze  comprese  tra 0 HZ e 300 HZ in corso di  procedimento  per  violazione  dell'art.  674  cod. pen., e'  necessario  l'accertamento  dell'idoneita'  concreta  a  nuocere  alla  salute  ancorche'   siano  superati i limiti fissati dalla legislazione speciale, la sentenza n.  391  ha  precisato  che  il  concreto  pericolo  di  nocivita'  delle  emissioni  derivanti  dalle  onde  elettromagnetiche  deve  ritenersi  sussistente  per  il  solo fatto che siano stati  superati  i  limiti  fissati dalla specifica normativa vigente in materia.

 Infine,  sempre la sentenza n. 391 ha chiarito come tra le  norme  di  cui agli artt. 15 e 16 della legge 36/2001 e l'art. 674 cod. pen. non  sia  applicabile  il  principio di specialita' di  cui  al  combinato  disposto degli artt. 15 cod. pen, e 9 legge 689/1981, trattandosi  di  disposizioni  non  solo  finalizzate alla tutela  di  beni  giuridici  diversi, ma che presuppongono il verificarsi di eventi differenti.

 3.b.  Cio'  posto.,  la Corte ritiene di aderire alla  giurisprudenza  maggioritaria,  riguardante la possibilita'  di  realizzazione  della  condotta  materiale del reato di cui all'art. 674 cod. pen.  mediante  la emissione di onde cagionate dai campi elettromagnetici generati da  apparecchiature  di ripetizione radiotelevisiva, e a quella  indicata  dalla  sentenza n. 391 sia in tema di sufficienza, per  la  giuridica  sussistenza  di  un  concreto pericolo per la  salute  delle  persone  cagionato  da dette emissioni, del superamento dei limiti di  entita'  delle  stesse  fissati  dalla relativa normativa,  che  in  punto  di  inapplicabilita'  del principio di specialita' tra  l'art.  674  cod.  pen. e gli artt. 15 e 16 della legge 36/2001.

 3.c. Sotto il primo profilo e' opportuno precisare che il legislatore  del  1930, nel tipizzare la fattispecie del getto pericoloso di cose,  non  ha affatto pensato alla specifica ipotesi dell'emissione di onde  elettromagnetiche  e,  piu' in generale, al  fenomeno  dei  danni  da  elettrosmog.

 Peraltro    detto    legislatore   si   era   posto    il    problema  dell'inquadramento ontologico dell'energia elettrica, oggetto di  una  lunga  diatriba sorta nella vigenza del codice Zanardelli, formulando  il  secondo comma dell'art. 624 cod. pen., secondo cui - agli effetti  della  legge penale - l'energia medesima e ogni altra energia  avente  valore economico vengono considerate cose mobili.

 Ne  discende  che  la  locuzione cose  usata  dal  legislatore  nella  formulazione  dell'art.  674  cod.  pen.  comprende  anche  l'energia  elettromagnetica,  che  non soltanto e' suscettibile  di  valutazione  economica,  ma anche provvista di una sua particolare fisicita',  ben  potendo   essere   misurata,  utilizzata   e   formare   oggetto   di  appropriazione.

 Tale  interpretazione e' stata adottata anche dalla Cassazione civile  (sentenza n. 4223 del 19.4.1991) laddove ha affermato che "..le  onde  elettromagnetiche  costituiscono  una  forma  di  energia   materiale  quantificabile...  considerata,  pertanto,  come   un   bene   mobile  economico", di guisa che e' indubitabile che l'energia prodotta dalle  onde elettromagnetiche sia giuridicamente qualificabile come cosa.  In  quanto tale e' suscettibile di essere gettata, dal momento che il  relativo  verbo usato dal legislatore nel descrivere la  materialita'  della  condotta  prevista nell'art. 674 cod.  pen.  ha  nella  lingua  italiana un amplio significato (non soltanto indica l'azione  di  chi  lancia  qualcosa,  ma  e'  anche quella del  madar  fuori,  emettere,  disperdere:  cfr.  la  relativa  voce del  vocabolario  della  lingua  italiana dell'UTET), che perfettamente ricomprende il fenomeno  della  propagazione delle onde elettromagnetiche.

 3.d. Riguardo al secondo profilo la Corte tiene a ribadire la propria  costante  giurisprudenza  (cfr., ex plurimis,  Sez.  1^,  25.10.1994,  Montivi,  Cass.  pen. 1995, 3346), secondo cui che il  reato  di  cui  all'art. 674 cod. pen. e' un reato di mero pericolo, per cui  non  e'  necessario che l'emissione di energia derivante dalla propagazione di  onde  elettromagnetiche  provochi  un  effettivo  nocumento,  essendo  invece  sufficiente la sua attitudine ad offendere o  molestare  beni  primari  delle persone, quale e' quello, costituzionalmente garantito  (art. 32 co. 1^ Cost.), della salute.

 E  che  l'esposizione a determinati livelli di campi elettromagnetici  possa  costituire  un pericolo per le persone - a  prescindere  dallo  stato attuale della scienza, che in ordine alla nocivita' delle  onde  elettromagnetiche non ne ha ancora precisato la entita',  ma  neppure  ne  ha esclusa la possibilita' di produzione di effetti dannosi  alla  salute - e' concetto fatto proprio dal legislatore italiano, il quale  con  la  legge  22.2.2001 n. 36 (legge-quadro sulla protezione  dalle  esposizioni  a  campi  elettrici, magnetici ed  elettromagnetici)  ha  inteso  espressamente  "..assicurare  la  tutela  della  salute   dei  lavoratori,  delle  lavoratrici  e della  popolazione  dagli  effetti  dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici,  magnetici  ed  elettromagnetici.." (art. 1 co. 1^ lett. a) legge citata),  cosi'  riconoscendo  l'esistenza di un pericolo derivante  dalla  soggezione  delle persone ai campi elettromagnetici (oltre che a quelli elettrici  e  magnetici)  con conseguente determinazione dei livelli,  stabiliti  dalla  normativa secondaria, il cui superamento pone una  presunzione  ex lege in ordine all'effettivita' del pericolo in questione.

 Ne  discende,  per  quanto riguarda il caso che  ci  occupa,  che  il  pericolo di nocivita' delle emissioni deve ritenersi sussistente  per  il  solo  fatto  che  sono  stati superati  i  limiti  fissati  dalla  normativa  vigente in materia (d.m. 10.9.1998 n. 381), di  guisa  che  correttamente   il   giudice  del  merito  ha   ritenuto   sussistere  astrattamente, come richiestogli dalla legge processuale in  tema  di  sequestro  preventivo, la fattispecie di reato di  cui  all'art.  674  cod. pen..

 3.e. In ordine, poi, al dedotto concorso di norme la Corte rileva che  il  principio  di  specialita', disciplinato dal  combinato  disposto  degli  artt. 15 cod. pen., 9 co. 1^ legge 24.11.1981 n. 689 e 15  co.  1^ legge 22.2.2001 n. 36, non e' ipotizzabile nella specie - anche in  considerazione della fase delle indagini preliminari in cui si  trova  il  presente  procedimento e dei fini perseguiti dalla legge  con  il  sequestro preventivo -, dal momento che esso presuppone la ricorrenza  di piu' norme che disciplinano la stessa materia e la presenza in una  di  esse  di elementi specifici idonea a differenziarla da quelle  (o  quella)  concorrenti,  onde  evitare che condotte  equivalenti  siano  punite,  anche  con sanzioni diverse da quelle penali,  dite  o  piu'  volte.

 Orbene  si  deve escludere che nel caso di specie sia applicabile  il suddetto  principio tra le disposizioni previste  dall'art  674  cod.  pen.  e  quelle  contenute  nell'art. 15 legge  36/2001,  cosi'  come  correlato  al  d.m. 381/1998, trattandosi di norme non  solo  dirette  alla  tutela di beni giuridici differenti, ma che presuppongono anche  il verificarsi di eventi diversi.

 Infatti  nel  caso  del  citato art. 15 la  condotta  e'  punita  con  sanzione  amministrativa solo se vengono superati i  limiti  previsti  dalla  legge,  mentre  nella ipotesi dell'art.  674  la  condotta  e'  punibile, a prescindere dal superamento di detti limiti, per il  solo  fatto di avere cagionato offesa o molestia alla persona, tutelando le  due  norme  diversi  beni  giuridici:  la  disposizione  della  legge  speciale  l'interesse  dello  Stato  all'osservanza  degli  specifici  parametri  dettati per la materia dell'inquinamento elettromagnetico,  e   quella   del   codice  penale  la  salvaguardia  della   pubblica  incolumita'.

 3.f.  Riguardo alle altre censure rivolte all'ordinanza impugnata  e'  appena il caso di precisare che:

 -  allo  stato  degli atti e per la funzione svolta dal provvedimento  cautelare  reale  in esame, nessuna incidenza sulla  sua  regolarita'  puo'  trarsi  dalla circostanza che nell'area di Fivizzano  operavano  apparecchiature,   similari   a  quelle   sottoposte   a   sequestro,  appartenenti  a  terzi,  sia  perche'  nel  sistema  penale  vige  il  principio  del  concorso  di  cause  (art.  41  cod.  pen.)  la   cui  contemporanea  presenza  non esclude il rapporto  di  causalita'  fra  l'azione  del singolo soggetto e l'evento cagionato, sia  perche'  lo  specifico  accertamento  di  quale  delle  concorrenti  azioni  abbia  cagionato il superamento dei limiti fissati dalla legge per  il  c.d.  elettrosmog  costituisce  l'oggetto  tipico  dell'accertamento  della  responsabilita'  penale  e  non gia' quello  della  misura  cautelare  reale,  che abbisogna soltanto, per la sua emanazione, della presenza  di  un fumus relativo all'ipotizzabilita' di una violazione di natura  penale;

 -   l'esigenza  cautelare  richiesta  dalla  legge  per  disporre  il  sequestro  preventivo e' ipotizzabile anche rispetto ai reati  per  i  quali sia cessata la condotta o, in genere, si siano perfezionati gli elementi costitutivi, essendovi - contrariamente ad altre fattispecie  di  sequestro  cui  fa  riferimento la sentenza (SS.UU.,  14.12.1994,  Adello,  rv. n. 200.114/115) citata dal ricorrente - conseguenze  del  reato che la misura cautelare e' destinata ad evitare anche dopo  che  esso abbia esaurito il suo iter (cfr., Cass. Sez. 3^, 18.3.2002 (c.c.  8.2.2002), Gulotta, sent. n. 1^ 1146), di guisa legittimamente  detto  sequestro  puo'  essere  disposto,  come  avvenuto  nella  specie,  a  distanza  di  qualche mese dagli effettuati accertamenti relativi  al  superamento  dei limiti di legge (accertamenti conclusisi l'1.2.2001;