TAR Puglia (BA) Sez.III n.682
Urbanistica. Distanze dalle autostrade

Il disposto dell’art. 9 L. 729/61 chiarisce expressis verbis, che la distanza va misurata a partire dalla zona di occupazione dell’autostrada, e non dal confine della proprietà autostradale (fattispecie relativa a serre)

N. 00682/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00736/2006 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 736 del 2006, proposto da:
Picheo Giustina, rappresentata e difesa dagli avv. Sante Nardelli, Giovanni Vittorio Nardelli, con domicilio eletto presso l’avv. Giovanni Vittorio Nardelli in Bari, piazza Umberto I, 62;

contro

Comune di Molfetta;
A.N.A.S. -Azienda Nazionale Autonoma delle Strade di Roma, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97;

nei confronti di

Autostrade S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Ferrari, con domicilio eletto con l’avv. Luigi Ferrari in Bari, presso la Segreteria del Tar Puglia;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
Corrado Bufi, rappresentato e difeso dagli avv. Sante Nardelli, Giovanni Vittorio Nardelli, con domicilio eletto presso l’avv. Sante Nardelli in Bari, piazza Umberto I, 62;

per l'annullamento

del provvedimento n. 6926 del 3.2.2006 con il quale il Comune di Molfetta ha disposto la “non concessione” esprimendo parere sfavorevole alla sanatoria di cui alla D.I.A. n. 4028 del 12.4.2005 nonché di ogni atto presupposto, ivi compresi sia la nota della società Autostrade per l’Italia s.p.a. del 30.5.2005 che, ove ritenuto lesivo e presupposto, il D.M. dei Lavori Pubblici n. 962 del 16.12.1987.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di A.N.A.S. -Azienda Nazionale Autonoma delle Strade di Roma, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e di Autostrade S.p.a.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2012 la dott. Francesca Petrucciani e udito l'avv. Giovanni Vittorio Nardelli per la ricorrente, nessuno comparso per le Amministrazioni resistenti e per la società Autostrade;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe Giustina Picheo ha impugnato il provvedimento con il quale il Comune di Molfetta ha respinto l’istanza di sanatoria relativa alle opere dalla stessa realizzate sul fondo di sua proprietà.

La ricorrente ha esposto che con ordinanza n. 33319 del 5.10.1994 il Comune di Molfetta le aveva ingiunto la demolizione di alcune opere eseguite in assenza di concessione e, in particolare, di 11 serre ad uso floricolo e alcuni manufatti di vecchissima costruzione, tra cui un vano rurale in tufo, una struttura in ferro e una in ondulato plastificato.

Con istanza del 1.12.1994 la ricorrente aveva presentato una prima istanza di sanatoria, impugnando contestualmente l’ordinanza di demolizione; quindi, a seguito dell’assoluzione in sede penale per i reati edilizi, il 25.2.2005 la ricorrente aveva presentato una nuova istanza di sanatoria, depositando altresì una D.I.A. tardiva in data 12.4.2005; su tali basi il TAR aveva dichiarato improcedibile il ricorso avverso l’ordinanza di demolizione, dovendo il Comune pronunciarsi sulla sanatoria.

In data 11.5.2005 il Dirigente del Settore Territorio del Comune di Molfetta aveva rilasciato il proprio nulla-osta sotto il profilo urbanistico e aveva poi richiesto il parere di competenza della società Autostrade; questa aveva espresso in data 30.5.2005 parere negativo, la ricorrente aveva presentato osservazioni avverso lo stesso, ma il Comune aveva emesso il provvedimento impugnato.

A sostegno del ricorso sono state articolate le seguenti censure:

1. violazione di legge, violazione dell’art. 37 d.p.r. 380/2001 in relazione agli artt. 21, 10 bis, 19 e 20 della L. 241/90, in quanto dopo l’acquisizione del parere negativo della società Autostrade e delle osservazioni al riguardo della ricorrente l’amministrazione non aveva assunto alcun provvedimento nel termine fissato dall’art. 20 L. 241/90, con conseguente perfezionamento dell’assenso tacito in ordine alla D.I.A. presentata in data 12.5.2005 prima dell’emissione del provvedimento impugnato;

2. violazione e falsa applicazione dell’art. 10 bis L. 241/90, eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione, non avendo l’amministrazione fornito alcuna ragione del mancato accoglimento delle osservazioni della ricorrente;

3. violazione di legge, violazione e falsa applicazione della normativa in materia di distanze dalle autostrade, violazione dell’art. 59 L.R. 1/2005, violazione dell’art. 9 L. 729/61, violazione del d.m. 1404/68, violazione degli artt. 18-20 del d.lgs. 285/92 e dell’art. 26 d.p.r. 495/92, violazione degli artt. 892 e 893 c.c., eccesso di potere per difetto di istruttoria ed erronea presupposizione, in quanto le serre sono collocate in linea d’aria a 19 metri dal ciglio autostradale e a metri 2 dal confine della proprietà autostradale; l’art. 59 l.r. 1/2005 prescrive che le serre e i loro annessi, a prescindere dai materiali usati, non debbano considerarsi costruzioni e debba essere applicata in tal caso la distanza dalle strade e dai confini prevista per la piantagione degli alberi, con conseguente applicabilità della distanza prevista dall’art. 9 L. 729/1961 non per le costruzioni (m. 25) ma per gli alberi (m.10), rispettata nel caso di specie; peraltro la società Autostrade ha calcolato la distanza di m. 1,5 dal confine della proprietà autostradale mentre, pacificamente, la distanza va computata a partire dal ciglio autostradale.

Si sono costituiti l’ANAS s.p.a., il Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e la società Autostrade chiedendo il rigetto del ricorso; non si è costituito il Comune di Molfetta.

Alla pubblica udienza dell’8.3.2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso deve essere accolto in quanto fondato.

Al riguardo va prioritariamente esaminato il terzo motivo di ricorso, relativo alla violazione sostanziale delle norme in materia di distanze delle costruzione e delle piantagioni dalla sede autostradale.

In proposito va riportato, in primo luogo, il disposto dell’art. 9 L. 729/61, secondo cui “Lungo i tracciati delle autostrade e i relativi accessi, previsti sulla base dei progetti regolarmente approvati, è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie a distanza inferiore a metri 25 dal limite della zona di occupazione dell’autostrada stessa. La distanza è ridotta a metri 10 per gli alberi da piantare”.

La lettura della norma chiarisce quindi expressis verbis, innanzitutto, che la distanza va misurata a partire dalla zona di occupazione dell’autostrada, e non dal confine della proprietà autostradale; pertanto il parere negativo espresso dalla società Autostrade, sulla cui base è stata negata dal Comune la sanatoria, risulta viziato nella parte in cui quantifica la distanza minima delle opere dal confine autostradale, riportando la misura di m. 1,50.

Ma deve anche rilevarsi che, nel caso di specie, non è applicabile, come sostenuto dalla ricorrente, la distanza prevista per le costruzioni: a tale conclusione conducono infatti sia il disposto del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 16.12.1987, secondo cui la costruzione di serre smontabili in fregio all’autostrada non costituisce edificazione, sia la disciplina dell’art. 59 l.r. 1/2005, secondo cui “le serre e i loro annessi non sono da considerarsi costruzioni, indipendentemente dai materiali usati per la loro realizzazione e dai sistemi di ancoraggi”.

I dati normativi convergono dunque nel disporre che le serre non debbano essere qualificate come costruzioni e, pertanto, nel caso di specie avrebbe dovuto essere applicata non la distanza per le edificazioni ma quella prevista per la piantagione degli alberi, misurata, per le ragioni esposte, a partire dalla sede di occupazione dell’autostrada.

Ne consegue l’illegittimità degli atti impugnati, con annullamento degli stessi e assorbimento degli ulteriori motivi.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo nei confronti delle parti resistenti costituite A.N.A.S., Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, mentre vanno compensate nei confronti del Comune di Molfetta non costituito e dell’interveniente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati;

condanna le amministrazioni resistenti A.N.A.S. -Azienda Nazionale Autonoma delle Strade di Roma, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, in solido tra loro, alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in euro 2.000 oltre accessori di legge;

compensa le spese nei confronti del Comune di Molfetta e dell’interveniente Corrado Bufi.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2012 con l'intervento dei magistrati:

Pietro Morea, Presidente

Giuseppina Adamo, Consigliere

Francesca Petrucciani, Referendario, Estensore





L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE










DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/04/2012