Consiglio di Stato Sez. II n. 7782 de 22 novembre 2021
Elettrosmog.Principio di precauzione ed esposizione a campi elettromagnetici

Il principio di precauzione (al quale si ispira anche la disciplina della tutela dell’esposizione ai campi elettromagnetici), costituisce uno dei capisaldi della politica ambientale dell’Unione europea, ed è attualmente menzionato, ma non definito, nell’art. 191, paragrafo 2, del T.F.U.E., insieme a quelli del ‘chi inquina paga’ e dell’azione preventiva. Tale principio, tuttavia, non conduce automaticamente a vietare ogni attività che, in via di mera ipotesi soggettiva e non suffragata da alcuna evidenza scientifica, si assuma foriera di eventuali rischi per la salute, privi di ogni riscontro oggettivo e verificabile. Il principio di precauzione richiede, piuttosto e in primo luogo, una seria e prudenziale valutazione, alla stregua dell’attuale stato delle conoscenze scientifiche disponibili, dell’attività che potrebbe ipoteticamente presentare dei rischi. La risoluzione del Consiglio d’Europa del 27 maggio 2011 si limita a raccomandare agli Stati membri l’applicazione, tra gli altri, del principio ALARA: integrando, essa, atto di mero indirizzo rivolti agli Stati, sfornito di diretta precettività nei confronti di soggetti privati. Va, quindi, escluso alcun carattere di vincolatività relativamente all’osservanza del principio di cui trattasi, atteso che esso è stato elaborato da organo (la Commissione Internazionale di Radioprotezione – ICRP) sfornito di potere siffatto.

Pubblicato il 22/11/2021

N. 07782/2021REG.PROV.COLL.

N. 07907/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7907 del 2014, proposto da
CODACONS - Coordinamento di Associazioni per la Tutela dell’Ambiente e dei Diritti di Utenti e Consumatori, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati Gino Giuliano, Carlo Rienzi e Mariacristina Tabano, con domicilio eletto presso l’Ufficio legale nazionale del CODACONS, in Roma, al Viale Mazzini, n. 73;

contro

- Trenitalia S.p.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato Luisa Torchia, presso la quale è elettivamente domiciliata in Roma, al Viale Bruno Buozzi, n. 47;
- R.F.I. - Rete Ferroviaria Italiana, in persona del legale rappresentante, non costituita in giudizio;
- Telecom Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Lirosi e Marco Martinelli, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Roma, alla Via delle Quattro Fontane, n. 20
- Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12;
- Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

- Vodafone Italia S.p.A. in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato Marco Libertini, presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Boezio, n.14;
- H3G S.p.A., in persona del legale rappresentante, non costituita in giudizio;
- Wind S.p.A. in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato Gian Michele Roberti, presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma, alla Via del Foro Traiano, n. 1/A;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), n. 1356 del 4 febbraio 2014, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Trenitalia S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Ministero della Salute, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Vodafone Italia S.p.A. e Wind S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 settembre 2021 il Cons. Roberto Politi;

Uditi per le parti gli avvocati Marco Martinelli, Giulia Fortunato su delega di Luisa Torchia, Philipp Fabbio su delega di Mario Libertini, Serfone Mario su delega di Gian Michele Roberti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Espone l’appellante CODACONS (Coordinamento di Associazioni per la Tutela dell'Ambiente e dei Diritti di Utenti e Consumatori) che nel 2010 Trenitalia ha attivato il servizio rete wi-fi sulle vetture Freccia Rossa, attraverso atti con i quali Telecom Italia S.p.A. veniva autorizzata alla relativa installazione.

CODACONS soggiunge di aver diffidato Trenitalia ad inibire l’istallazione del wi-fi sulle vetture, nonché ad assicurare la presenza di vetture in cui non vi fosse la connessione wi-fi, segnalandola con apposito cartello.

2. Avverso la nota con la quale Trenitalia ricusava di accogliere l’anzidetta richiesta, l’odierna appellante proponeva ricorso dinanzi al T.A.R. del Lazio (N.R.G. 10988 del 2011), articolando molteplici censure.

L’adito Tribunale, dichiarata l’inammissibilità del gravame per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, quanto all’accordo per l’attivazione del servizio wi-fi sulle carrozze Trenitalia, ha respinto il ricorso per la restante parte, con compensazione delle spese di lite.

3. Avverso tale pronuncia, CODACONS ha interposto il presente appello, lamentando quanto di seguito sintetizzato:

3.1) Erronea, insufficiente e illogica motivazione della sentenza impugnata. Sull’asserito difetto di giurisdizione: Violazione e falsa applicazione dell'art 133, comma 1, lett c), c.p.a.

Nel rilevare come il giudice di prime cure abbia pronunziato il difetto di giurisdizione in ordine al Protocollo di intesa intercorso fra Trenitalia e Telecom Italia per l’attivazione del servizio di cui trattasi, in quanto non avente “natura di provvedimento o atto amministrativo in quanto lo stesso è un negozio stipulato da due soggetti aventi natura soggettivamente privatistica e da esso scaturiscono solo situazioni giuridiche aventi la consistenza di diritto soggettivo e non già di interesse legittimo”, parte appellante sostiene che l’intervento di ISPRA nel procedimento (chiamato a rilasciare parere radioprotezionistico positivo per l’installazione del servizio rete) confermerebbe la natura di procedimento amministrativo dell’iter seguito, conclusosi con l’adozione del Protocollo anzidetto.

Si sarebbe, conseguentemente, in presenza di “provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo”, con riveniente giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.

Viene, poi, escluso che il suindicato Protocollo d’intesa non sia qualificabile, come ritenuto dal giudice di primo grado, quale provvedimento amministrativo o espressione di un potere pubblico, “in quanto lo stesso ha ad oggetto l’attivazione di un servizio a carattere meramente accessorio ed eventuale rispetto al servizio pubblico ferroviario”, atteso che il servizio wi-fi non è meramente accessorio ed eventuale al servizio pubblico ferroviario, ma è inscindibile da esso, in quanto il passeggero non può decidere di non essere esposto alle onde elettromagnetiche derivanti dall'installazione sul treno Frecciarossa, ma ne subisce direttamente gli effetti, in conseguenza degli atti che ne hanno autorizzato l’installazione all'esito di un procedimento amministrativo.

3.2) Ancora sull’asserito difetto di giurisdizione: Violazione e falsa applicazione dell’art. 133, comma 1, lett. m) del c.p.a.

La cognizione del giudice amministrativo, quanto al suindicato Protocollo, troverebbe conferma anche in base alla epigrafata disposizione, che riserva alla giurisdizione esclusiva i provvedimenti riguardanti le comunicazioni elettroniche.

3.3) Erronea motivazione della sentenza impugnata. Violazione degli articoli 6, 9, 23 della legge n. 833 del 1978 e falsa applicazione della legge n. 36 del 2001 e del D.P.C.M. 8 luglio 2003.

Sostiene parte appellante che l’allegato della Raccomandazione 1999/519/CE non consentirebbe di sommare i contributi dell’esposizione a 50 Hz con quelli dell’esposizione a microonde.

L’esposizione causata dalla trazione a frequenza alternata, nelle linee ad alta velocità (esclusa Roma-Firenze) è quella al campo magnetico a 50 Hz, mentre l’esposizione alle microonde del wi-fi avviene alla frequenza di oltre 2 GHz.

Le misurazioni effettuate dal Codacons sui treni Frecciarossa evidenziano che sui vagoni oggetto di analisi, si supera frequentemente il valore dell’“obiettivo di qualità” per i campi magnetici, fissato dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 - Basse frequenze; conseguentemente, laddove si potessero sommare tali livelli di esposizione con quelli ulteriori, ancorché modesti, dovuti al wi-fi, quest'ultimo dovrebbe essere vietato, in quanto l'inquinamento da quest’ultimo prodotto si andrebbe ad aggiungere a un livello di esposizione dei viaggiatori già compromesso.

Contesta, ulteriormente, parte appellante gli esiti della verificazione disposta dal T.A.R. del Lazio, segnatamente con riferimento alle considerazioni dei tecnici all’uopo officiati, quanto alla esposizione cumulativa ai campi elettromagnetici.

3.4) Erronea e insufficiente motivazione della sentenza del T.A.R. del Lazio. Violazione e falsa applicazione del principio di precauzione ex articolo 191 T.F.U.E. e del principio di ragionevolezza di matrice costituzionale.

Nell’osservare come il giudice di primo grado abbia rilevato che i risultati della verificazione dal medesimo disposta dimostrerebbero la compatibilità con la salute umana dei campi elettromagnetici generati dal wi-fi, in quanto rientranti nei limiti disposti dalla legge n. 36 del 2001 e del D.P.C.M. 8 luglio 2003 (a loro volta, coerenti con il principio di precauzione espresso nell'articolo 191 del T.F.U.E.), assume CODACONS che il principio di precauzione sia invocabile, a salvaguardia della salute umana, a seguito dei risultati della ricerca scientifica dello IARC (Agenzia Internazionale per Ricerca sul Cancro) e della risoluzione dell’Assemblea del Consiglio d'Europa del 27 maggio 2011, in ossequio al principio “ALARA” (“As Low As Reasonably Achievable”), già affermato in sede comunitaria e richiamato in quella sede, in relazione ai limiti di esposizioni ai campi elettromagnetici.

3.5) Illogicità e contraddittorietà della sentenza, difetto di motivazione. Violazione e falsa applicazione del diritto all'informazione ambientale

Sostiene, poi, parte appellante la violazione del diritto di informazione ambientale, in quanto l’utenza ferroviaria non sarebbe stata resa edotta dell’attuazione al wi-fi sulle vetture Trenitalia ad alta velocità, né nel corso del procedimento amministrativo da cui è scaturito il provvedimento, né al momento di attivazione della rete.

Nell’osservare come il sito internet di Trenitalia non garantisca un’adeguata informazione, in quanto fruibile solo dall’utenza informatizzata, contesta CODACONS la commistione operata dal giudice di primo grado tra la pubblicità commerciale (che il gestore realizza in relazione al servizio attivato di rete wi-fi) e l’informazione ambientale (che deve essere garantita al cittadino e non può essere assolta da una mera pubblicità commerciale sul web).

Conclude la parte per l’accoglimento dell’appello; e, in riforma della sentenza impugnata, del ricorso di primo grado, con ogni statuizione conseguenziale anche in ordine alle spese del doppio grado di giudizio.

4. Si sono costituiti in giudizio:

- Trenitalia S.p.A.,

- Telecom Italia S.p.A.,

- Ministero della Salute ed Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni,

- Vodafone Italia S.p.A.

- e Wind S.p.A.;

ed hanno articolato, nel corso del giudizio, memorie difensive recanti analitica confutazione delle considerazioni dalla parte appellante esposte con l’atto introduttivo del giudizio, con conclusiva richiesta di reiezione del proposto mezzo di tutela.

5. Trenitalia ha, inoltre, proposto appello incidentale, con il quale ha sostenuto l’erroneità della sentenza di prime cure, nella parte in cui ha disatteso l’eccezione di inammissibilità, dalla stessa formulata dinanzi al T.A.R. Lazio, in relazione alla natura non provvedimentale della nota del 12 ottobre 2011, riveniente, secondo la prospettazione di parte:

- dalla affermata carenza di un obbligo di provvedere in relazione alla diffida precedentemente presentata da CODACONS;

- nonché dal carattere meramente informativo ed esplicitativo della nota anzidetta, recante chiarimenti e spiegazioni in merito ai nuovi servizi wi-fi e UTMS offerti alla clientela.

6. In vista della trattazione nel merito del ricorso, Trenitalia, Vodafone Italia e Wind hanno depositato in atti (alla data del 21 luglio 2021) conclusive memorie, con le quali, ribadite le già svolte argomentazioni, hanno insistito per il rigetto dell’appello.

7. Anche parte appellante ha depositato in atti (alla data del 30 luglio 2021) conclusiva memoria, con la quale, confutate le tesi difensive ex adverso esposte dalle parti intimate, ha insistito per l’accoglimento del proposto mezzo di tutela.

8. L’appello viene trattenuto per la decisione alla pubblica udienza del 21 settembre 2021.

DIRITTO

1. Giova, preliminarmente alla disamina dei proposti motivi di appello, procedere ad una ricognizione degli essenziali tratti motivazionali della gravata sentenza del T.A.R. Lazio.

1.1 Con riferimento, in primo luogo, alla (parziale) declaratoria di inammissibilità del gravame per carenza di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo, pronunziata con riferimento al Protocollo sottoscritto da Trenitalia S.p.A. e Telecom Italia S.p.A. in relazione all’attivazione del wi-fi sulle vetture Freccia Rossa e Freccia Argento, il giudice di prime cure ne ha escluso la “natura di provvedimento o atto amministrativo in quanto lo stesso è un negozio stipulato da due soggetti aventi natura soggettivamente privatistica e da esso scaturiscono esclusivamente situazioni giuridiche aventi la consistenza di diritto soggettivo e non già di interesse legittimo”.

Nel dare atto della natura di diritto soggettivo della “situazione giuridica soggettiva posta dal Codacons a fondamento della censura, identificabile nel diritto alla salute di cui si prospetta la lesione”, il T.A.R. ha rilevato come “la mera inerenza di tale negozio all’espletamento di un servizio pubblico, quale è quello ferroviario”, non valga “a radicare la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo che è dall’art. 133 comma 1° lettera c) d. lgs. n. 104/2010 prevista per le sole “controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo, ovvero ancora relative all'affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore, nonché afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di pubblica utilità”: ciò, in ragione della “menzionata impossibilità di qualificare il protocollo d’intesa come provvedimento amministrativo o come espressione di un potere pubblico in quanto lo stesso ha ad oggetto l’attivazione di un servizio di carattere meramente accessorio ed eventuale rispetto al servizio pubblico ferroviario”.

1.2 Il giudice di primo grado ha, poi, escluso “l’illegittimità, per difetto d’istruttoria, della nota del 12 ottobre 2011 con cui Trenitalia S.p.A. ha riscontrato la richiesta del Codacons di segnalare, con appositi cartelli, il pericolo di emissioni derivanti dal servizio wi-fi e di prevedere “carrozze e spazi non elettrosmog”, dedotta dalla parte ricorrente “in quanto Trenitalia S.p.A. …, venendo in rilievo non solo l’ambiente ma anche la salute umana, avrebbe dovuto acquisire anche i pareri dell’INAIL e dell’Istituto Superiore di Sanità e, trattandosi di atto concernente le telecomunicazioni, dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni”.

Rilevato come Trenitalia, con nota del 12 ottobre 2011, abbia comunicato a CODACONS la conformità del progetto relativo all’installazione del wi-fi sulle carrozze Freccia Rossa e Freccia Bianca, rispetto alla normativa vigente in materia di esposizione alle onde elettromagnetiche (ed evidenziato, altresì, come l’acquisito parere di ISPRA avesse escluso la presenza delle condizioni per l’apposizione di cartelli di segnalazione dei campi elettromagnetici), il T.A.R., dato atto che tale nota “ha, almeno in parte, natura provvedimentale costituendo un sostanziale diniego delle misure (predisposizione di carrozze prive di onde elettromagnetiche, apposizione di idonei cartelli e attuazione di quanto necessario per consentire ai passeggeri di usufruire del servizio di telefonia mobile attraverso le reti dei licenziatari nazionali) richieste dal Codacons”, ha ritenuto che:

- “i pareri dell’INAIL, dell’Istituto Superiore di Sanità e dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, menzionati nel gravame, non sono previsti come necessari dagli artt. 14 l. n. 36/2001 e 87 d. lgs. n. 259/2003, norme da ritenersi applicabili alla fattispecie in ragione della loro natura speciale rispetto alla legge n. 833/78, invocata da parte ricorrente nella memoria depositata il 10 aprile 2012”;

- “l’ipotizzata carenza dei pareri menzionati nella censura (insussistente, come già precisato) non avrebbe, comunque, potuto comportare l’annullamento dell’atto impugnato ostandovi la preclusione giurisdizionale derivante dall’art. 21 octies comma 2° l. n. 241/90 ed applicabile alla fattispecie in ragione della natura procedimentale del vizio dedotto e della correttezza sostanziale dell’atto impugnato”.

1.3 Con la gravata sentenza, è stata poi disattesa la censura concernente “la violazione e falsa applicazione della risoluzione del Consiglio d’Europa del 27 maggio 2011 e del c.d. “principio Alara” (secondo cui l'esposizione alle radiazioni ionizzanti deve essere mantenuta a livelli più bassi possibili compatibilmente con le condizioni economiche e sociali)”, dedotta in relazione alla sostenuta sottoposizione della clientela Trenitalia ad onde elettromagnetiche asseritamente nocive per la salute umana, a fronte della attivazione della rete wi-fi sulle carrozze Freccia Rossa e Freccia Argento.

A tale riguardo, è stato dal giudice di prime cure:

- ribadito che la disciplina della tutela della salute in relazione all’esposizione alle onde elettromagnetiche ad opera della è contenuta nella legge n. 36 nel 2001 e nel D.P.C.M. 8 luglio 2003

- e rilevato come costituiscano “applicazione del c.d. “principio di precauzione” gli artt. 3 comma 1° lettere b), c) e d) l. n. 36/2001 e 3 e 4 D.P.C.M. 8 luglio 2003 che individuano non solo i limiti di esposizione ma anche i valori di attenzione – questi ultimi intesi come valori di immissione che non devono essere superati negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate per determinate finalità e che costituiscono, per espressa qualificazione delle predette norme, “misura di cautela” ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine – ed obiettivi di qualità, riferibili alle “aree intensamente frequentate”.

Nel richiamare le risultanze della disposta verificazione, finalizzata all’accertamento del rispetto dei limiti di esposizione, applicabili alla fattispecie e conseguenti all’attivazione del servizio wi-fi sui treni ad alta velocità, il Tribunale di primo grado ha rappresentato come tale incombente abbia consentito di appurare che, a fronte degli accertamenti effettuati da ISPRA il 21 luglio 2010 e di quelli espletati per conto del CODACONS in data 26 luglio 2012 (assunti dai verificatori quali dati di fatto a fondamento della relazione a seguito del consenso manifestato da tutte le parti), “i campi magnetici ed elettromagnetici complessivamente presenti sui treni ad alta velocità per effetto dell’introduzione del servizio aggiuntivo wi-fi, sono compatibili con i parametri ed i limiti previsti dalla legge … 22 febbraio 2001 n. 36 come puntualizzati dal DPCM 8 luglio 2003 e dal precedente D.M. n. 381/98”.

Quanto alle modalità di svolgimento della verificazione, è stato tenuto “conto specificamente dell’esposizione agli effetti della sorgente ad alta frequenza, quale quella correlata all’introduzione del servizio wi-fi, che non potrebbero essere sommati a quelli derivanti dall’esposizione a bassa frequenza”; ciò, in ragione della “diversa tipologia di effetti (termici derivanti dalle sorgenti ad alta frequenza e prevalentemente non termici da quelle a bassa frequenza) e, a livello normativo, con il richiamo al IV Allegato della Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 12 luglio 1999 (di cui il DPCM 8 luglio 2003 costituisce dichiarata applicazione come emerge dall’art. 1 comma 4 del testo normativo) il quale pur prevedendo che “quando si verificano esposizioni simultanee a campi di frequenza diversa, si deve considerare la possibilità che i loro effetti si sommino” tuttavia stabilisce che, “ai fini dell'additività, i calcoli devono essere eseguiti separatamente per ciascun effetto. Gli effetti di stimolazione termica ed elettrica sul corpo devono essere perciò valutati separatamente”.

Nel rilevare che “i limiti di esposizione, indicati dal D.P.C.M. dell’8 luglio 2003, emanato in attuazione dell’art. 4 comma 2° lettera a) l. n. 36/01, sono stati individuati con riferimento esclusivo all’esposizione alle sorgenti caratterizzate dalla medesima frequenza, come è desumibile anche dall’art. 5 del citato DPCM (sul punto confermativo dell’art. 3 comma 2° D.M. n. 381/98), il quale, nel riconoscere rilevanza alle emissioni derivanti da “esposizioni multiple”, si riferisce ai soli impianti caratterizzati dalla medesima tipologia di frequenze”, il giudice di prime cure ha ritenuto che “il quadro normativo vigente alla luce del quale valutare la legittimità delle emissioni elettromagnetiche connesse al servizio di wi-fi sulle carrozze ferroviarie è quello costituito dalla Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 12 luglio 1999, dalla l. n. 36/2001 e dal D.P.C.M. dell’8 luglio 2003”, con conseguente constatata correttezza, completezza ed esaustività della condotta verificazione.

1.4 Escluso che competa “al Ministro della Salute la fissazione di cautele per la prevenzione dal rischio elettromagnetico, in quanto i limiti di esposizione e di cautela risultano fissati dal D.P.C.M. dell’8 luglio 2003 (si vedano, in particolare, le tabelle 1 e 2 dell’allegato B) che è stato emanato in attuazione della legge n. 36/2001 e della Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 12 luglio 1999”, il Tribunale di primo grado ha, da ultimo disatteso anche la doglianza relativa all’affermato deficit informativo che avrebbe accompagnato la diffusione del servizio wi-fi sulle carrozze Trenitalia.

Ciò, in quanto l’attivazione del servizio anzidetto è stata “adeguatamente pubblicizzata sul sito internet di Trenitalia … e con l’apposizione di appositi segnali sulle carrozze stesse ed è stata preceduta da una serie di spot televisivi …”

2. Quanto sopra preliminarmente posto, va soggiunto come lo stesso T.A.R. Lazio, con più recente pronunzia n. 8266 del 12 luglio 2021, abbia respinto un ricorso, parimenti proposto dall’odierno appellante CODACONS, rivolto avverso le determinazioni con le quali il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare aveva autorizzato l’installazione e l’utilizzo della rete wi-fi e di telefonia sulle vetture Freccia Rossa e Freccia Argento di Trenitalia.

Tale gravame – caratterizzato da argomentazioni affatto sovrapponibili rispetto a quelle oggetto della presente controversia (per come articolate in prime cure; e, quindi, ribadite in appello) – è stato disatteso con motivazioni analoghe a quelle esposte nella decisione ora oggetto di gravame, in particolare per ciò che concerne la violazione, asseritamente conseguente alla installazione sulle carrozze ferroviarie Trenitalia della rete wi-fi, dei limiti in materia di esposizione a radiazioni nocive, l’esclusa violazione del principio di precauzione, nonché l’obbligo informativo gravante sulla compagnia ferroviaria.

3. Le considerazioni esposte dal giudice di prime cure – come si è visto, anche recentemente ribadite – meritano conferma.

4. Viene, in primo luogo, in considerazione la declaratoria di parziale inammissibilità del ricorso di primo grado, riguardante l’impugnazione, da parte di CODACONS, del Protocollo di intesa, sottoscritto nel febbraio 2010 da Trenitalia e Telecom Italia, finalizzato alla realizzazione di un progetto volto ad offrire un servizio di connettività voce e dati tramite la rete wi-fi internet ed UMTS, da erogare a bordo dei treni Freccia Rossa e Freccia Argento, lungo le tratte Torino-Milano-Bologna-Firenze-Roma-Napoli.

Ritiene, in proposito, il Collegio che le argomentazioni sul punto contenute nell’appellata pronunzia meritino conferma, atteso che il gravato Protocollo rivela sostanza di atto (meramente) negoziale, oggetto di stipula fra due soggetti aventi natura privatistica, (Trenitalia e Telecom Italia), preordinato alla individuazione delle modalità di avvio ed esecuzione di un progetto teso ad offrire un servizio di connettività voce e dati a bordo dei treni ad alta velocità.

Assume l’odierna appellante – con argomentazione riproduttiva di quanto (già) sostenuto in prime cure – che la natura pubblicistica del Protocollo (con conseguente sottoponibilità dello stesso al sindacato del giudice amministrativo) troverebbe conferma nell’adozione dell’atto di che trattasi in esito allo svolgimento di un vero e proprio procedimento amministrativo (nel corso del quale è stato acquisito il parere di ISPRA, peraltro non gravato da CODACONS dinanzi al T.A.R. del Lazio).

Va escluso, al riguardo, che l’acquisizione dell’apporto di che trattasi sia suscettibile di qualificare, in termini pubblicistici, l’atto in discorso: il quale, lungi dal rivelarsi espressione di potere autoritativo (atteso che Trenitalia non vanta l’esercitabilità di alcun potere autorizzatorio, segnatamente in materia di autorizzazioni radioprotezionistiche), piuttosto si inquadra nell’ambito di un’attività negoziale (preordinata, come si è visto, alla concreta disciplina di installazione e funzionamento della rete wi-fi) fra soggetti parimenti connotati da identità privatistica, a mezzo della quale ha trovato compiuta attuazione un’intesa di collaborazione volta a sviluppare ed ottimizzare il servizio di connettività voce e dati a bordo dei treni ad alta velocità.

Né, sotto altro profilo, il Protocollo di che trattasi subisce vis attractiva – quanto alla cognizione giurisdizionale del giudice amministrativo – in relazione al disposto di cui alla lett. m) dell’art. 133, comma 1, c.p.a., il quale rimette alla giurisdizione esclusiva “le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti in materia di comunicazioni elettroniche, compresi quelli relativi all’imposizione di servitù”.

Se nel Protocollo di che trattasi, sulla base di quanto precedentemente osservato, non è invero rinvenibile valenza provvedimentale (sia in ragione dell’esclusa attitudine dello stesso a dettare statuizioni, di unilaterale promanazione, suscettibili di incidere sull’altrui sfera giuridica; sia con riferimento alla identificabilità di Trenitalia quale “pubblica Amministrazione”), va quindi escluso che esso sia sussumibile nella cognizione rimessa al giudice amministrativo: dovendo, sul punto, ribadirsi come la ravvisata natura di atto meramente interprivastico a connotazione esclusivamente negoziale, ne preclusa la sindacabilità da parte del G.A.

Omogeneamente, deve escludersi che la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativa possa ritenersi radicata, quanto al Protocollo de quo, sulla base del disposto dell’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., disciplinante le sole “controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo, ovvero ancora relative all'affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore, nonché afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di pubblica utilità”.

A tale novero è, infatti, estraneo il presente giudizio, attesa la preclusa qualificabilità del Protocollo d’intesa come provvedimento amministrativo o come espressione di un potere pubblico, a fronte della diversa (ed inassimilabile) attitudine di tale atto a disciplinare l’attivazione ed il funzionamento di un servizio non soltanto meramente accessorio, ma evidentemente affatto eventuale, rispetto al servizio pubblico ferroviario.

5. Le medesime considerazioni sopra esposte, consentono al Collegio di escludere la fondatezza dell’appello incidentale, con il quale Trenitalia ha sostenuto l’erroneità della sentenza di prime cure, nella parte in cui è stata disattesa l’eccezione di inammissibilità, dalla stessa Società formulata dinanzi al T.A.R. Lazio, in relazione alla natura non provvedimentale della nota del 12 ottobre 2011.

Con tale nota, Trenitalia ha reso nota a CODACONS la conformità del progetto relativo all’installazione del wi-fi sulle carrozze Freccia Rossa e Freccia Bianca rispetto alla normativa vigente in materia di esposizione alle onde elettromagnetiche, anche a fronte del favorevole parere reso da ISPRA; ulteriormente escludendo il ricorrere di presupposti, suscettibili di imporre l’apposizione di cartelli di segnalazione in ordine alla presenza di campi elettromagnetici.

Trova condivisione, in proposito, la valutazione con la quale il giudice di prime cure ha ritenuto che la nota in esame riveli, almeno parzialmente, natura provvedimentale, segnatamente per quanto concerne il diniego (in essa espresso) alla predisposizione delle misure (carrozze prive di onde elettromagnetiche, apposizione di idonei cartelli e attuazione di quanto necessario per consentire ai passeggeri di usufruire del servizio di telefonia mobile attraverso le reti dei licenziatari nazionali) richieste dallo stesso CODACONS con istanza pervenuta a Trenitalia il 3 settembre 2010.

Se è vero che la predisposizione delle sollecitate misure protezionistiche rientra senz’altro nelle prerogative esercitabili da Trenitalia, non può conseguentemente escludersi che il diniego da quest’ultima opposto alla richiesta dell’odierna appellante riveli natura pregiudizievole, quanto alla posizione in giudizio fatta valere da CODACONS: per l’effetto, dovendosi dare atto della ammissibilità della doglianza e della sussumibilità della stessa nel perimetro cognitorio del giudice amministrativo.

Tale considerazioni consentono di confermare, sul punto, quanto statuito dal giudice di prime cure, con riveniente infondatezza del proposto appello incidentale: il quale, conseguentemente, va respinto.

6. Nel trascorrere al merito delle doglianze articolate con l’appello all’esame, va escluso, in primo luogo, che le risultanze della verificazione disposta dal giudice di prime cure (per effetto della quale, è stato appurato che, sulla base agli accertamenti effettuati da ISPRA il 21 luglio 2010 e di quelli successivamente espletati per conto del CODACONS, i campi magnetici ed elettromagnetici complessivamente presenti sui treni ad alta velocità per effetto dell’introduzione del servizio aggiuntivo wi-fi, sono compatibili con i parametri ed i limiti previsti dalla legge 22 febbraio 2001 n. 36, come puntualizzati dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 e dal precedente D.M. n. 381 del 1998), si prestino a fondata censura, atteso che le argomentazioni ex adverso esposte dalla parte appellante non hanno introdotto dirimenti elementi di valutazione suscettibili di infirmarne la validità degli esiti.

Va, parimenti, confutata la pure sostenuta violazione della risoluzione del Consiglio d’Europa del 27 maggio 2011 e del c.d. “principio ALARA” (“As Low As Reasonably Achievable”: secondo il quale, l'esposizione alle radiazioni ionizzanti deve essere mantenuta ai livelli più bassi possibili, compatibilmente con le condizioni economiche e sociali).

6.1 È necessario rammentare, in proposito, come la tutela della salute in relazione all’esposizione alle onde elettromagnetiche, sia disciplinata dalla legge n. 36 del 2001 e dal D.P.C.M. dell’8 luglio 2003.

Tali testi normativi sono pienamente coerenti con il principio di precauzione, più volte richiamato nel gravame; il quale, assurto al rango di principio del diritto comunitario primario in ragione del richiamo presente nell’art. 191 del Trattato, postula:

- in via preventiva, l’identificazione dei potenziali rischi e una valutazione scientifica, realizzata in modo rigoroso e completo sulla base di tutti i dati esistenti, nonché la mancanza di una certezza scientifica che permetta di escludere ragionevolmente la presenza dei rischi identificati;

- in via applicativa, l’adozione di puntuali misure (peraltro di carattere solo provvisorio, in attesa di pervenire a un più adeguato grado di conoscenza scientifica), aventi carattere di proporzionalità rispetto al livello di protezione ricercato, ed individuate a seguito dell’esame dei vantaggi e degli oneri conseguenti, anche in termini di una analisi economica costi/benefici.

Ben può affermarsi (cfr., in proposito, Cons. Stato, Sez. VI, 13 agosto 2020, n. 5034) che il principio di precauzione (al quale si ispira anche la disciplina della tutela dell’esposizione ai campi elettromagnetici), costituisce uno dei capisaldi della politica ambientale dell’Unione europea, ed è attualmente menzionato, ma non definito, nell’art. 191, paragrafo 2, del T.F.U.E., insieme a quelli del ‘chi inquina paga’ e dell’azione preventiva.

Tale principio, tuttavia, non conduce automaticamente a vietare ogni attività che, in via di mera ipotesi soggettiva e non suffragata da alcuna evidenza scientifica, si assuma foriera di eventuali rischi per la salute, privi di ogni riscontro oggettivo e verificabile.

Il principio di precauzione richiede, piuttosto e in primo luogo, una seria e prudenziale valutazione, alla stregua dell’attuale stato delle conoscenze scientifiche disponibili, dell’attività che potrebbe ipoteticamente presentare dei rischi: rischi nella specie esclusi, anche secondo parametri di minimizzazione improntati al principio di precauzione, sulla base delle risultanze acquisite agli atti di causa.

Quanto sopra preliminarmente osservato, va precisato che la richiamata risoluzione del Consiglio d’Europa del 27 maggio 2011 si limita a raccomandare agli Stati membri l’applicazione, tra gli altri, del principio ALARA: integrando, essa, atto di mero indirizzo rivolti agli Stati, sfornito di diretta precettività nei confronti di soggetti privati.

Va, quindi, escluso alcun carattere di vincolatività relativamente all’osservanza del principio di cui trattasi, atteso che, come correttamente rilevato dalla difesa di Trenitalia (cfr. memoria depositata il 27 gennaio 2021), esso è stato elaborato da organo (la Commissione Internazionale di Radioprotezione – ICRP) sfornito di potere siffatto.

6.2 Se la risoluzione dell’Assemblea del Consiglio d’Europa del 27 maggio 2011 e il principio ALARA, se ex se riguardati, non assumono rango di vincolante parametro, deve allora ritenersi che le relative indicazioni siano, diversamente rispetto a quanto prospettato dall’odierna appellante, suscettibili di refluire nel più generale principio di precauzione, la cui attuazione è stata, nel nostro Paese, veicolata dall’adozione della legge n. 36 del 2001 e del d.P.C.M. 8 luglio 2003, come confermato dalla Corte di Cassazione (cfr. Sez. III civ., ord. 10 giugno 2020, n. 11105), secondo cui “in tema di immissione di onde elettromagnetiche, il principio di precauzione – sancito dall'ordinamento comunitario come cardine della politica ambientale – è assicurato dallo stesso legislatore statale attraverso la regolamentazione contenuta nella l. n. 36 del 2001 e nel d.p.c.m. 8 luglio 2003, che ha fissato i parametri relativi ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità, i quali non sono modificabili, neppure in senso restrittivo, dalla normativa delle singole Regioni (Corte cost., sentenza n. 307 del 2003), ed il cui mancato superamento osta alla possibilità di avvalersi della tutela giudiziaria preventiva del diritto alla salute, che è ipotizzabile solo in caso di accertata sussistenza del pericolo della sua compromissione, da ritenersi presuntivamente esclusa quando siano stati rispettati i limiti posti dalla disciplina di settore”.

Va, quindi, esclusa alcuna violazione della risoluzione del Consiglio d’Europa del 27 maggio 2011 e del c.d. principio ALARA in riferimento al wi-fi presente sulle carrozze Trenitalia, atteso che – come condivisibilmente osservato dal T.A.R. del Lazio con la citata sentenza n. 8266 del 12 luglio 2021 – il “principio di precauzione non può … mai legittimare un'interpretazione delle disposizioni normative, tecniche e amministrative vigenti in un dato settore tale da dilatarne il senso fino a ricomprendervi vicende non significativamente pregiudizievoli, né condurre automaticamente a vietare ogni attività che, in via di mera ipotesi, si assuma foriera di eventuali rischi per la salute delle persone e per l'ambiente, privi di ogni riscontro oggettivo e verificabile, richiedendo esso stesso una seria e prudenziale valutazione, alla stregua dell'attuale stato delle conoscenze scientifiche disponibili, dell'attività che potrebbe ipoteticamente presentare dei rischi, valutazione consistente nella formulazione di un giudizio scientificamente attendibile”.

7. Altra questione che merita particolare attenzione – e che integra focale elemento di censura della gravata sentenza di primo grado – è rappresentata dalla confutata apprezzabilità delle conclusioni rassegnate dall’organo verificatore, segnatamente per quanto concerne la sussumibilità (da quest’ultimo ritenuta) delle radiazioni promananti dal wi-fi installato da Trenitalia, nei limiti di legge.

Tale argomentazione viene sviluppata da CODACONS sulla base dell’assunto, per cui avrebbero dovuto essere cumulati – ai fini della verifica del rispetto dei limiti anzidetti – i livelli di esposizione ai campi magnetici a bassa frequenza “con quelli ulteriori, ancorché modesti, dovuti al WiFi”.

Va, al riguardo, in primo luogo osservato come tale assunto muova dal presupposto, per cui anche i campi a 50 Hz sarebbero idonei a produrre effetti termici.

Peraltro, i valori limite che il CODACONS assume a riferimento, ovvero quelli di cui al D.P.C.M. 8 luglio 2003, non sono finalizzati alla prevenzione degli effetti termici, ma alla prevenzione degli effetti a breve termine non termici e dei “possibili” effetti a lungo termine.

Il fondamento assertivo dal quale muove l’assunto di parte appellante – integrato, come si è visto, dalla sostenuta “cumulabilità” dei livelli di esposizione a bassa frequenza con quelli promananti dal wi-fi – trova, invero, elementi di puntuale smentita nelle considerazioni contenute nella relazione redatta a conclusione della verificazione disposta dal giudice di primo grado, laddove viene escluso che sia corretto “trattare in termini additivi … le esposizioni a sorgenti ad alta frequenza, responsabili principali degli effetti termici, e quelle a bassa frequenza, alle quali vengono in prevalenza associati gli effetti non termici”; coerentemente, del resto, con quanto indicato nell’allegato IV della Raccomandazione 1999/519/CE del 12 luglio 1999, laddove viene precisato che, nel caso in cui si verifichino esposizioni simultanee a campi di frequenza diversa, “ai fini dell’additività i calcoli devono essere eseguiti separatamente per ciascun effetto” e che “gli effetti di stimolazione termica ed elettrica sul corpo devono essere perciò valutati separatamente”.

Al fine, quindi, di scongiurare una inappropriata sommatoria degli effetti di “stimolazione termica ed elettrica sul corpo”, la relativa misurazione è stata eseguita separatamente.

I relativi esiti, con specifico riferimento alla sorgente ad alta frequenza oggetto dell’istanza (ovvero, il servizio aggiuntivo wi-fi), evidenziano che le misurazioni del valore del campo elettromagnetico già effettuate da ISPRA e dal consulente di CODACONS, sono “sufficienti per ragionevolmente assumere che” gli obiettivi di qualità previsti dalla normativa rilevante sono pienamente rispettati, atteso che “i valori misurati di campo elettrico, ove calcolati come media su 6 minuti, risultano sempre inferiori ai 6 V/m”; e che “i valori di campo magnetico … mostrano un andamento compreso tra 2 e 2.5 μTesla”.

Quanto, poi, alla correttezza della procedura seguita da ISPRA ai fini dell’espressione del suindicato parere, la stessa verificazione – in relazione a specifico quesito, sul punto, formulato dal T.A.R. – ha evidenziato che essa è stata condotta nel pieno “rispetto delle regole tecniche prevalenti per la verifica a conformità dei valori di campo irradiato da sorgenti elettromagnetiche”, con riferimento:

- sia al calcolo, effettuato dal predetto Istituto, dei valori di campo come media su un intervallo di tempo di 6 minuti, considerando altresì “situazioni che prevedessero un uso della sorgente elettromagnetica in condizioni di massima emissione” (con emersione, peraltro, di dati significativamente omogenei, rilevabili raffrontano i valori registrati dall’ISPRA e quelli risultanti dalle misure condotte per conto di CODACONS: massimo valore ISPRA 3.5 V/m, massimo valore perizia di parte 3.73 V/m);

- sia alla correttezza delle misurazioni ISPRA a bassa frequenza ed alla rilevabile assenza di errori nella misurazione della sorgente ad alta frequenza, riconducibili ad indebiti fenomeni di mescolanza degli effetti, in coerenza con la richiamata Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea del 12 luglio 1999 (che “esorta a considerare gli effetti di sorgenti ad alta frequenza non addizionabili a quelli generati da sorgenti a bassa frequenza”).

8. Né, d’altro canto, si presta a fondata critica l’acquisizione del solo parere di ISPRA, laddove parte appellante assume che avrebbero dovuto intervenire (anche) atti autorizzatori da parte di INAIL, dell’Istituto Superiore di Sanità e di AGCom.

Va condiviso, sul punto, quanto dal giudice di primo grado ritenuto, in ordine alla esclusa obbligatorietà dei “pareri dell’INAIL, dell’Istituto Superiore di Sanità e dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in quanto non presidiati da siffatta connotazione, sulla base di quanto previsto dagli artt. 14 della legge n. 36 del 2001 e 87 del D.Lgs. n. 259 del 2003”.

Invero:

- se l’art. 14 della legge n. 36 del 2001, rubricata “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”, nel disciplinare le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale per l’attuazione della legge stessa, prevede che tali funzioni siano svolte mediante “le strutture delle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente”, che nella fattispecie, trattandosi di impianto a carattere ultraregionale, sono sostituite da ISPRA, ente a carattere nazionale,

- l’art. 87, comma 1, del D.Lgs 1° agosto 2003, n. 259, stabilisce che l’installazione di una qualsiasi infrastruttura di comunicazione elettronica sia “autorizzata dagli Enti locali, previo accertamento, da parte dell'Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della … legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione”.

Se, dunque, ISPRA era l’unico soggetto competente a valutare la compatibilità del progetto rispetto ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità stabiliti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003, attesa la dimensione evidentemente ultraregionale della installazione della rete wi-fi sui treni ad alta velocità Trenitalia (interessante, in ragione della connotazione della rete ferroviaria, l’intero territorio nazionale), va esclusa la configurabilità di alcun carattere deficitario della condotta istruttoria, in ragione della mancata acquisizione dei pareri di INAIL e dell’Istituto Superiore di Sanità.

In disparte la mancata esplicitazione – stigmatizzata dal giudice di prime cure – in ordine agli “accertamenti suppletivi che l’ISPESL e l’Istituto Superiore di Sanità avrebbero dovuto effettuare in relazione all’auspicata tutela della salute e al rispetto dei limiti di esposizione e cautela previsti dalla legge n. 36/2001 e dal DPCM 8 luglio 2003, oggetto espresso del parere dell’ISPRA”, va ulteriormente escluso (per quanto, specificamente, concerne la lamentata mancata acquisizione del parere di AGCom) che la normativa di riferimento attribuisca a tale Autorità alcuna specifica attribuzione in ordine alla verifica di compatibilità di un progetto con i previsti limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui al citato D.P.C.M. 8 luglio 2003.

9. Da ultimo, parte appellante sostiene che – come, peraltro, omogeneamente argomentato in primo grado – non sarebbe stato garantito agli utenti il diritto all’informazione ambientale, con riferimento alla installazione ed al funzionamento del servizio wi-fi sui treni ad alta velocità Trenitalia.

Se, sul punto, il T.A.R. Lazio ha rilevato che l’iniziativa in discorso sia stata “adeguatamente pubblicizzata sul sito internet di Trenitalia …, con l’apposizione di appositi segnali sulle carrozze stesse ed è stata preceduta da una serie di spot televisivi”, assume ex adverso CODACONS che il sito internet di Trenitalia non fornirebbe un’adeguata e generalizzata informazione (in quanto fruibile solo dall’utenza informatizzata) e sarebbe, comunque, preordinato a fornire esclusivamente pubblicità commerciale, e non anche informazione ambientale.

Va, in proposito, rilevato come, nei confronti dell’utenza di Trenitalia, sia stata rivolto un articolato flusso informativo in ordine alla presenza del servizio wi-fi all’interno delle carrozze dei treni ad alta velocità, mediante messaggi vocali su ciascun treno, mediante annunci sugli organi di informazione, nonché a mezzo di spazi pubblicitari acquistati dalla società su reti televisive italiane e su diversi periodici e quotidiani.

Se, in linea generale, può convenirsi sull’assunto di CODACONS, circa la distinzione fra informazione a carattere “commerciale” e informazione “ambientale”, deve, nondimeno, ritenersi che nel caso di specie la diffusione mediatica dell’iniziativa in discorso riveli indiscutibile idoneità (ancorché ispirata da finalità “commerciali”) a rendere edotta la clientela Trenitalia in ordine alla presenza di un sistema wi-fi sui convogli ad alta velocità.

Né, d’altro canto, CODACONS ha fornito convincenti elementi di valutazione suscettibili di confermare l’asserita violazione del diritto all’informazione ambientale, per come disciplinato dal D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 195, la cui diffusione (art. 8) è, appunto, veicolata dalla pubblicizzazione mediante utilizzo di tecnologie di telecomunicazione informatica e di tecnologie elettroniche.

10. Le considerazioni precedentemente svolte, inducono il Collegio a dare, conclusivamente, atto della infondatezza delle doglianze da CODACONS articolate con l’esaminato appello principale, nonché delle censure formulate da Trenitalia (limitatamente ai profili esaminati sub 5.) con appello incidentale.

Entrambi i mezzi di tutela vanno, per l’effetto, respinti, con riveniente conferma della gravata sentenza di prime cure.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, così dispone:

- respinge l’appello principale, proposto da CODACONS - Coordinamento di Associazioni per la Tutela dell’Ambiente e dei Diritti di Utenti e Consumatori;

- respinge l’appello incidentale, proposto da Trenitalia S.p.A.

Condanna l’appellante CODACONS - Coordinamento di Associazioni per la Tutela dell’Ambiente e dei Diritti di Utenti e Consumatori, in persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese del presente grado, in favore di Trenitalia S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Ministero della Salute, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Vodafone S.p.A. e Wind S.p.A., in ragione di € 4.000,00 (euro quattromila/00) per ciascuna delle anzidette parti, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2021 con l’intervento dei magistrati:

Ermanno de Francisco, Presidente

Giovanni Sabbato, Consigliere

Francesco Frigida, Consigliere

Cecilia Altavista, Consigliere

Roberto Politi, Consigliere, Estensore