Cons. Stato Sez. VI sent. 478 del 12 febbraio 2008
Elettrosmog. Installazione impianti e codice della strada

La natura di servizio pubblico della telefonia mobile impone di includere anche le opere ad esso relative nell’ambito di applicazione delll'articolo 28 codice della strada, che detta i modi per attuare il bilanciamento fra l’interesse alla sicurezza della circolazione e quello alla corretta gestione di servizi pubblici fondamentali.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.478/2008
Reg.Dec.
N. 1422 Reg.Ric.
ANNO 2007
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 1422/2007, proposto da Alcatel Italia s.p.a. in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa dall’avv. Valter Cassola ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Giammaria Camici in Roma, via Monte Zebio n. 30;
contro
il Comune di Canale di Scodosia in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Alberto Cartia ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Andrea Manzi in Roma, via Confalonieri n. 5
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo per il Veneto, Sezione II, n. 3856/2006 in data 17 novembre 2006, resa inter partes;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Canale di Scodosia;
Viste le memorie presentate dalle parti a sostegno delle loro rispettive ragioni;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla udienza pubblica del 27 novembre 2007 il Consigliere Manfredo Atzeni ed uditi altresì l’avv. Camici in delega dell’avv. Cassola e l’avv. Manzi in delega dell’avv. Cartia;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
F A T T O
Con ricorso al Tribunale Amministrativo per il Veneto Alcatel Italia s.p.a. in persona del procuratore speciale impugnava il provvedimento n. 7182 in data 10/8/2006 con il quale il Responsabile della 3^ Area “Servizi Tecnici” del Comune di Canale di Scodosia aveva confermato il silenzio rifiuto ed annullato il silenzio accoglimento formatosi sull’istanza di rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di un impianto di telefonia cellulare ed aveva disposto la sospensione dei lavori e la riduzione in pristino dei luoghi, nonché l’art. 7 lett. e) della N.T.A. del P.R.G., chiedendo inoltre il risarcimento del danno.
Sosteneva la conformità alla normativa vigente dell’impianto in questione, alla cui realizzazione non osterebbe l’art. 7 lett. e) della N.T.A. del P.R.G., ovvero l’illegittimità di quest’ultima norma, chiedendo quindi l’annullamento del provvedimento impugnato.
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale Amministrativo per il Veneto, Sezione II, respingeva il ricorso.
Avverso detta sentenza propone appello Alcatel Italia s.p.a. in persona del procuratore speciale, contestando il suo contenuto e chiedendo il suo annullamento, previa sospensione.
Con ordinanza 20 marzo 2007, n. 1430 è stata accolta l’istanza cautelare.
Si è costituito in giudizio il Comune di Canale di Scodosia in persona del Sindaco in carica, chiedendo il rigetto dell’appello.
All’udienza del 27 novembre 2007 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente controversia riguarda il provvedimento con il quale il Responsabile della 3^ Area “Servizi Tecnici” del Comune di Canale di Scodosia ha confermato il silenzio rifiuto ed annullato il silenzio accoglimento formatosi sull’istanza di rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di un impianto di telefonia cellulare, presentata dall’odierna appellante, ed ha disposto la sospensione dei lavori e la riduzione in pristino dei luoghi; l’impugnazione è estesa, nei termini di cui al prosieguo della trattazione, all’art. 7 lett. e) della N.T.A. del piano regolatore generale di quel Comune; l’appellante chiede anche il risarcimento del danno.
2. Non può essere condivisa la censura relativa all’annullamento del silenzio assenso formatosi sull’istanza autorizzatoria di cui sopra, in quanto il provvedimento di secondo grado è, nella specie, adeguatamente giustificato con l’affermata violazione di norme a tutela di interessi di palese rilievo, quali quelli relativi alla corretta gestione del territorio comunale e la salvaguardia dell’incolumità personale dei cittadini, nella specie in relazione alla sicurezza nella circolazione.
Correttamente, quindi, sotto tali profili e quanto si dirà in prosieguo, il Comune ha sottratto all’appellante l’autorizzazione, formatosi ai sensi dell’art. 87 del codice delle comunicazioni.
La mancanza del titolo autorizzatorio, necessario per la realizzazione dell’impianto di telefonia mobile ai sensi dell’art. 87 del codice delle comunicazioni, priva di rilievo la questione relativa alla necessità del permesso di costruire.
2. La questione con la quale l’appellante si duole dell’improprio richiamo all’art. 7 lett. e) della N.T.A. del piano regolatore generale del Comune appellato, oggetto anche di impugnazione, peraltro proposta a fini tuzioristici, è fondata.
Invero, la norma in questione stabilisce un criterio di preferenza per l’ubicazione degli impianti di telefonia mobile, ma non esclude affatto che detti impianti possano essere collocati anche in zone del territorio comunale diverse da quelle espressamente prese in considerazione, fermo restando che una tale deroga al complessivo disegno dell’amministrazione deve essere adeguatamente giustificata.
La norma quindi non preclude la possibilità, per l’appellante, di realizzare l’impianto nell’area progettata.
3. E’ peraltro infondata l’ulteriore questione, con la quale l’appellante sostiene che erroneamente il Comune appellato nel determinare la distanza minima dalla strada, collocata nelle vicinanze del luogo dove si vorrebbe collocare l’impianto, ha qualificato la strada in questione di tipo “F” ed ha conseguentemente ritenuto applicabili gli articoli 16 – 18 del codice della strada, e 26 del relativo regolamento di attuazione.
Sostiene, infatti, l’appellante che la strada in questione è privata, per cui non si applicano le distanze di cui alle norme invocate dal Comune.
La questione ha trovato accoglimento, da parte della Sezione, nell’esame della questione cautelare, le cui conclusioni devono essere precisate, sulla base della documentazione successivamente acquisita al fascicolo di causa, nei termini che seguono.
Il Comune ha infatti prodotto in giudizio la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 bis in data 8/3/1965, che ha inserito la strada in questione fra le strade comunali extraurbane, e la deliberazione della Giunta Comunale 12/8/1993, n. 407, in base alla quale la stessa è dichiarata “al di fuori del centro abitato”.
Giustamente, quindi, il Comune afferma l’applicabilità, nella specie, dell’art. 16 del codice della strada.
Il collegio conferma anche l’applicabilità, nella specie, dell’art. 28 del codice della strada, in base al quale i concessionari di ferrovie, di tranvie, di filovie, di funivie, di teleferiche, di linee elettriche e telefoniche, sia aeree che sotterranee, quelli di servizi di oleodotti, di metanodotti, di distribuzione di acqua potabile o di gas, nonché quelli di servizi di fognature e quelli dei servizi che interessano comunque le strade, hanno l'obbligo di osservare le condizioni e le prescrizioni imposte dall'ente proprietario per la conservazione della strada e per la sicurezza della circolazione.
Invero, la natura di servizio pubblico della telefonia mobile impone di includere anche le opere ad esso relative nell’ambito di applicazione della norma in discussione, che detta i modi per attuare il bilanciamento fra l’interesse alla sicurezza della circolazione e quello alla corretta gestione di servizi pubblici fondamentali.
Osserva peraltro il collegio che nella specie non risulta affatto che siano state dettate prescrizioni particolari, eventualmente derogatorie, che legittimino la realizzazione di manufatti in deroga alle distanze previste dal richiamato art. 16 e dal regolamento di attuazione.
In altri termini, l’art. 28 può legittimare la deroga alle distanze previste dalle altre disposizioni, ma sulla base dell’assenso e delle prescrizioni degli enti preposti.
Atteso che, nella specie, il procedimento di cui all’art. 28 non risulta attivato, la censura deve essere respinta.
4. Obietta l’appellante che, in fatto, la distanza di tre metri, imposta dalla normativa sopra richiamata, sarebbe stata comunque rispettata.
Neanche tale questione può essere condivisa in quanto è rimasta incontroversa la tesi del Comune secondo la quale nel caso di specie la distanza in questione ai sensi dell’art. 3, primo comma punto 10, del codice della strada deve essere calcolata dal ciglio superiore della scarpata, ricorrendo i presupposti di fatto indicati dalla norma appena citata, e non è nemmeno controverso che le opere in questione non rispettino al distanza, calcolata secondo la normativa di cui sopra.
5. L’appellante sostiene che, comunque, nella specie non vi è alcun obbligo di rispetto di distanze essendo applicabile, nella fattispecie, l’art. 26, quinto comma, del regolamento di attuazione del codice della strada, ai sensi del quale per le strade di tipo F, nel caso di cui al terzo comma, e cioè fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del codice, ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale, ai fini della sicurezza della circolazione, sia per le nuove costruzioni, le ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali e gli ampliamenti fronteggianti le case, che per la costruzione o ricostruzione di muri di cinta di qualsiasi materia e consistenza. Non sono parimenti stabilite distanze minime dalle strade di quartiere dei nuovi insediamenti edilizi previsti o in corso di realizzazione.
La censura meriterebbe un approfondimento in punto di fatto; peraltro, la stessa non risulta proposta in primo grado, per cui deve essere dichiarata inammissibile in quanto proposta per la prima volta in appello.
6. In conclusione, l’appello deve essere respinto confermando la sentenza appellata, sebbene con le puntualizzazioni di cui sopra.
La complessità della controversia consente di compensare integralmente le spese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l’appello.
Compensa integralmente spese ed onorari del giudizio fra le parti costituite.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2007 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Claudio VARRONE Presidente
Giuseppe ROMEO Consigliere
Domenico CAFINI Consigliere
Francesco CARINGELLA Consigliere
Manfredo ATZENI Consigliere Est.

Presidente
Claudio Varrone
Consigliere Segretario
Manfredo Atzeni Vittorio Zoffoli



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il...12/02/2008
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
Maria Rita Oliva




CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa

al Ministero..............................................................................................

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

Il Direttore della Segreteria