Cons. Stato Sez. VI n.8053 del 15 novembre 2010
Modificazioni genetiche. Colture transgeniche

Le colture transgeniche vanno introdotte senza pregiudizio per le attività agricole preesistenti, e nel provvedimento autorizzatorio sono stabilite misure idonee a garantire che le colture derivanti da prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate non entrino in contatto con le colture derivanti da prodotti sementieri tradizionali e non arrechino danno biologico all'ambiente circostante, tenuto conto delle peculiarità agro-ecologiche, ambientali e pedoclimatiche.

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


N. 08053/2010 REG.SEN.
N. 04706/2010 REG.RIC.


Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)


ha pronunciato la presente


DECISIONE



sul ricorso numero di registro generale 4706 del 2010, proposto da Azienda agricola Silvano Dalla Libera, rappresentata e difesa dall'avv. Gabriele Pirocchi, con domicilio eletto presso il medesimo, in Roma, via Salaria, n. 280;


contro


Ministero delle politiche agricole e forestali, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per l'ottemperanza

della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. VI, n. 183/2010, resa tra le parti, concernente DINIEGO DI AUTORIZZAZIONE MESSA IN COLTURA DI VARIETA' DI MAIS GENETICAMENTE MODIFICATE


Visti il ricorso in ottemperanza e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato;
Viste le memorie difensive;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2010 il consigliere Rosanna De Nictolis e udito per il ricorrente l’avvocato Gabriele Pirocchi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO


1. Con il ricorso in epigrafe l’Azienda Agricola Silvano Dalla Libera chiede l’ottemperanza alla decisione del Consiglio di Stato, sez. VI, 19 gennaio 2010 n. 183.

Tale Azienda aveva presentato al Ministero delle politiche agricole istanza di autorizzazione per la messa in coltura di varietà di mais geneticamente modificate iscritte nel catalogo comune europeo.

Con nota 18 aprile 2007 il Ministero dichiarava di non poter procedere all’istruttoria della richiesta di autorizzazione nelle more dell’adozione, da parte delle Regioni, dei piani di coesistenza tra colture convenzionali, biologiche e transgeniche.

2. La decisione del Consiglio di Stato ha accolto il ricorso proposto dalla medesima azienda agricola statuendo che:

essendo le varietà di mais in questione già iscritte nel catalogo comune europeo, e non essendovi pertanto ostacoli di carattere sanitario o ambientale, “non è (…) contestato che la richiesta di autorizzazione è in astratto accoglibile”;

“il rilascio dell’autorizzazione alla coltivazione non può essere condizionato alla previa adozione dei piani di coesistenza”, in attesa dei quali non viene meno “l’obbligo di istruzione e conclusione dei procedimenti autorizzatori”;

“il principio di precauzione (…) si palesa (…) inconferente, non avendo l’Amministrazione indicato specifici studi scientifici ai quali potrebbe essere eventualmente ricondotto un rischio per la salute umana, o altri beni o diritti fondamentali, derivante dalla conclusione positiva dei medesimi procedimenti”.

La decisione conclude nel senso che “Va dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere sull’istanza di autorizzazione”.

3. Dopo tale decisione il procedimento autorizzatorio è stato riattivato e concluso con il decreto 19 marzo 2010 che respinge la domanda di autorizzazione.

4. Contro tale decreto si rivolge l’azione di ottemperanza, fondata sull’assunto che tale decreto sarebbe violativo e/o elusivo del giudicato.

Ad avviso di parte ricorrente dal giudicato deriverebbe il dovere dell’Amministrazione non solo di concludere il procedimento autorizzatorio con provvedimento espresso, ma di concluderlo anche con provvedimento espresso favorevole.

Parte ricorrente contesta il provvedimento di diniego, lamentando che esso si basa su un’asserita difficoltà di assicurare la coesistenza, nella Regione Friuli Venezia Giulia, tra coltivazioni transegeniche, biologiche e convenzionali, fondata su argomenti tecnici non condivisibili.

5. Parte resistente oppone che dal giudicato deriverebbe solo l’obbligo di concludere il procedimento autorizzatorio con provvedimento espresso, e non anche con provvedimento espresso necessariamente favorevole, sicché non vi sarebbe né violazione né elusione del giudicato.

6. La proposta azione di ottemperanza è inammissibile.

6.1. Ritiene il Collegio che, anche dopo l’entrata in vigore del cod. proc. amm., l’oggetto del giudizio di ottemperanza non sia qualsivoglia provvedimento amministrativo adottato dopo la sentenza del giudice e relativo al contenzioso oggetto del pregresso giudizio di cognizione, ma sia la verifica della corretta attuazione del giudicato (art. 34, co. 1, lett. e), art. 112, co. 1, cod. proc. amm.), e dunque la verifica se il soggetto obbligato ad eseguire la sentenza vi abbia o meno dato puntuale esecuzione.

6.2. Nel caso di specie, la decisione del Consiglio di Stato, di cui oggi si chiede l’ottemperanza, ha dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere sull’istanza di autorizzazione, ritenendo illegittimo l’arresto procedimentale motivato dalla mancata adozione da parte delle Regioni italiane dei c.d. piani di coesistenza tra colture transgeniche, biologiche e convenzionali.

Il bene della vita riconosciuto dalla decisione è stato pertanto il diritto alla conclusione del procedimento – illegittimamente arrestato – con un provvedimento amministrativo espresso, da adottarsi nel rispetto delle norme vigenti, e non invece, come sostiene parte ricorrente, il diritto alla conclusione del procedimento con un provvedimento senz’altro favorevole.

La decisione del Consiglio di Stato si è limitata ad affermare che il procedimento autorizzatorio non può subire arresti motivati dalla mancata adozione dei piani di coesistenza, e che deve pertanto essere concluso, valutando in sede di procedimento autorizzatorio le questioni di coesistenza, non ha indicato quale debba essere l’esito finale del procedimento autorizzatorio né come dovessero essere risolte le questioni di coesistenza.

Resta implicito, in base al giudicato, che il procedimento autorizzatorio, illegittimamente arrestato, va ripreso e va condotto nel rispetto delle norme vigenti e, segnatamente, l’art. 2, d.l. n. 279/2004 e l’art. 1, co. 2, d.lgs. n. 212/2001, a tenore dei quali le colture transgeniche vanno introdotte senza pregiudizio per le attività agricole preesistenti, e nel provvedimento autorizzatorio sono stabilite misure idonee a garantire che le colture derivanti da prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate non entrino in contatto con le colture derivanti da prodotti sementieri tradizionali e non arrechino danno biologico all'ambiente circostante, tenuto conto delle peculiarità agro-ecologiche, ambientali e pedoclimatiche.

6.3. Tanto considerato, a fronte dell’obbligo per l’Amministrazione, derivante dalla decisione del Consiglio di Stato, di concludere il procedimento autorizzatorio, l’adozione del provvedimento conclusivo, ancorché di rigetto, si configura come esecuzione, e non come violazione o elusione della decisione.

Le questioni poste con il presente ricorso contro il provvedimento di diniego di autorizzazione non sono questioni di violazione o elusione del giudicato, ma questioni di legittimità, su uno spazio non coperto dal giudicato, concernenti il nuovo provvedimento afferente alle modalità di risoluzione dei problemi di coesistenza di colture diverse.

6.4. Pertanto, il provvedimento doveva essere gravato non con azione di ottemperanza, ma con nuovo ricorso impugnatorio.

6.5. Né il presente giudizio di ottemperanza può essere convertito in ricorso impugnatorio, difettando l’essenziale presupposto della competenza del giudice, in quanto il ricorso impugnatorio doveva essere proposto al giudice di primo grado.

6.6. Per quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto della condizione dell’azione (inottemperanza), salva la facoltà della parte di proporre ricorso impugnatorio in primo grado, rivolgendo al giudice competente per il ricorso di primo grado anche l’istanza di rimessione in termini ove ne ricorrano i presupposti.

7. Le spese di lite devono essere compensate, ricorrendo per ciò giuste ragioni.


P.Q.M.


Il Consiglio di Stato, Sezione VI, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Barbagallo, Presidente
Luciano Barra Caracciolo, Consigliere
Rosanna De Nictolis, Consigliere, Estensore
Maurizio Meschino, Consigliere
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


Il Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/11/2010