DECRETO 25 febbraio 2008
Costituzione del gruppo di lavoro per l'individuazione della tipologia, delle procedure e della metodologia di selezione dirette alla realizzazione, su un sito del territorio nazionale, di un centro di servizi tecnologici e di ricerca ad alto livello nel settore dei rifiuti radioattivi.
(GU n. 57 del 7-3-2008)
                IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, concernente «Impiego
pacifico dell'energia nucleare», modificata e integrata dal decreto
del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, dalla
legge 19 dicembre 1969, n. 1008, e dal decreto del Presidente della
Repubblica 10 maggio 1975, n. 519;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, modificato e
integrato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, e dal
decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 257, recante «Attuazione delle
direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e
96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti»;
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 368, «Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, recante
disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio,
in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239 «riordino del settore
energetico nonche' delega al Governo per il riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di energia», recante, ai commi da 99
a 106 dell'art. 1, integrazioni delle disposizioni di cui al
decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368;
Vista il decreto 2 dicembre 2004 del Ministro delle attivita'
produttive, recante indirizzi strategici ed operativi alla SOGIN -
Societa' gestione impianti nucleari S.p.a., ai sensi dell'art. 13,
comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
Vista la legge 16 dicembre 2005, n. 282 «Ratifica della Convenzione
congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile
esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre
1997»;
Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, recante
«Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle
sorgenti radioattive sigillate ad alta attivita' e delle sorgenti
orfane»;
Visto l'accordo intergovernativo firmato in data 24 novembre 2006,
tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica francese e perfezionato in data 2 maggio 2007, per il
riprocessamentodel combustibile nucleare irraggiato depositato negli
impianti nucleari italiani che prevede tra l'altro il rientro in
Italia dei relativi rifiuti entro il 2025;
Considerato l'esito dell'incontro in data 11 ottobre 2007 tra il
Ministro dello sviluppo economico e le regioni per avviare il
percorso che dovra' portare all'individuazione di un sito per la
realizzazione di un deposito nazionale nel quale allocare
definitivamente i rifiuti radioattivi di seconda categoria e
temporaneamente quelli di terza, oltre ai materiali derivanti
dall'uso medico e industriale;
Considerato che, in esito alla riunione, le regioni hanno accolto
la proposta di ricostituire un gruppo di lavoro misto composto da
rappresentanti del Governo e delle regioni, con il compito di
elaborare un metodo che, partendo dalle fondamentali condizioni
tecniche, definisca le caratteristiche dell'insediamento contenente
sia il deposito con le relative infrastrutture tecnologiche per il
trattamento e la gestione dei rifiuti radioattivi e la ricerca di
settore, sia l'insieme integrato di altre strutture (servizi di alta
tecnologia, ricerca e formazione di alto livello), e dia indicazione
sui criteri di selezione dei siti (autocandidature, concertazione,
gare, procedure negoziate, ecc.);
Ritenuto che tale gruppo debba essere costituito da rappresentanti
del Governo, delle regioni, dell'APAT e dell'ENEA eventualmente
integrato da esperti e, nelle forme opportune, dalla Sogin S.p.A.;
Ritenuto che risulta essenziale e urgente la realizzazione di un
deposito nazionale per la definitiva messa in sicurezza sia dei
rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari derivanti dalle
pregresse attivita', sia di quelli prodotti dallo smantellamento
degli impianti di ricerca e delle centrali elettronucleari dismessi,
nonche' di quelli derivanti dall'uso medico e industriale;
Viste le designazioni dei Ministeri dello sviluppo economico,
dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, della salute, della
Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell'ENEA e
dell'APAT;
Ritenuto di dover indicare i compiti operativi del predetto gruppo
di lavoro;
Decreta:
                               Art. 1.
1. E' costituito presso il Ministero dello sviluppo economico un
gruppo di lavoro composto da rappresentanti del Governo, delle
Regioni, dell'APAT e dell'ENEA come di seguito indicato:
ing. Arnaldo Vioto - Ministero dello sviluppo economico;
dott. Raffaele Ventresca - Ministero dell'ambiente e tutela del
territorio e del mare;
dott. Paolo Rossi - Ministero della salute;
dott. Massimo Scuderi - Regione Basilicata;
ing. Domenico Savoca - Regione Lombardia;
ing. Elisabetta Sossich - Regione Piemonte;
ing. Roberto Morandi - Regione Veneto;
dott. Corrado Pantalone - Regione Marche;
dott. Italo Giulivo - Regione Campania;
ing. Piero Risoluti - ENEA;
ing. Giuseppe Pino - APAT.
2. Il gruppo di lavoro puo' avvalersi di esperti indicati dagli
enti e organismi rappresentati o dagli stessi membri del gruppo.
3. Il gruppo di lavoro si avvale della collaborazione della Sogin
S.p.A. come indicato al successivo art. 2, comma 3.
4. Il gruppo di lavoro e' coordinato da un rappresentante del
Ministero dello sviluppo economico e le funzioni di segreteria sono
espletate dalla Direzione generale per l'energia e per le risorse
minerarie mediante due funzionari come di seguito indicati:
ing. Maurizio Pacini - Ministero dello sviluppo economico -
Direzione generale per l'energia e risorse minerarie;
ing. Alessandra Fagiani - Ministero dello sviluppo economico -
Direzione generale per l'energia e risorse minerarie.
                               Art. 2.
1. Compito del gruppo di lavoro e' l'individuazione della
tipologia, delle procedure e della metodologia di selezione dirette
alla realizzazione, su un sito del territorio nazionale, di un Centro
di servizi tecnologici e di ricerca ad alto livello comprendente un
deposito nazionale centralizzato per l'allocazione definitiva dei
rifiuti radioattivi di seconda categoria, e per l'immagazzinamento
temporaneo di medio termine dei rifiuti radioattivi di terza
categoria, del combustibile nucleare esaurito e delle materie
nucleari ancora presenti in Italia.
2. Il gruppo di lavoro indicato all'art. 1 ha il compito di
elaborare un documento che:
sulla base dei principi di protezione ambientale e di
radioprotezione praticati a livello internazionale, tenuto conto dei
criteri sitologici, di natura fisica ed antropica, perseguiti e
raccomandati dalle organizzazioni piu' autorevoli nel settore
specifico (IAEA, NEA, UE);
tenendo presente l'esperienza dei Paesi dell'Unione europea che
hanno da tempo gia' affrontato e risolto simili problematiche;
considerando che il deposito dovra' essere di tipo superficiale;
definisca:
a) le caratteristiche dell'insediamento riguardanti sia il
deposito e le relative infrastrutture tecnologiche di servizio,
incluse quelle riguardanti la ricerca nel settore dei rifiuti
radioattivi, sia l'insieme integrato delle altre strutture relative
ai servizi di alta tecnologia, di ricerca e di formazione da
insediare nel Centro servizi;
b) le caratteristiche del sito e la procedura
tecnico-amministrativa del percorso decisionale e di selezione
(autocandidatura, concertazione, gare, procedure negoziate) che porti
alla individuazione del sito attraverso un coinvolgimento
partecipativo e trasparente delle amministrazioni e comunita' locali
e che definisca i vari soggetti coinvolti e le loro responsabilita'
al fine di garantire un percorso certo di decisione finale per
l'individuazione di un sito per la realizzazione del Centro servizi;
c) il regime di responsabilita' nella gestione di medio e lungo
periodo del deposito nazionale, una prima stima economica dei costi
di realizzazione del Centro di servizi ed eventuali suggerimenti di
riordino della normativa sui rifiuti nucleari.
3. La societa' Sogin S.p.A. fornisce:
a) informazioni tecniche specifiche su impianti, installazioni
nucleari, rifiuti radioattivi;
b) supporto tecnico e logistico operativo per l'attivita' del
gruppo di lavoro.
                               Art. 3.
1. Le modalita' di funzionamento del gruppo di lavoro sono definite
nella prima riunione di insediamento che viene convocata dalla
Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del
Dipartimento per la competitivita' del Ministero dello sviluppo
economico.
2. Il gruppo di lavoro espleta i compiti di cui al precedente art.
2 entro 6 mesi dal suo insediamento.
3. Le conclusioni del lavoro effettuato sono raccolte in una
documentazione da consegnare al Ministero dello sviluppo economico e
alla Conferenza unificata Stato-regioni ed alla Conferenza delle
regioni e delle province autonome.
                               Art. 4.
1. L'applicazione del presente decreto non comporta nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
Roma, 25 febbraio 2008
Il Ministro dello sviluppo economico
Bersani