Cass. Sez. III n.25098 del 19 giugno 2008
Pres. Altieri Est. Amoresano Ric. Susca
Polizia Giudiziaria. Sequestro

Per il sequestro probatorio, effettuato di iniziativa della polizia giudiziaria, trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt.354 e 356 c.p.p., in forza delle quali il difensore ha facoltà di assistere, senza diritto di essere preventivamente avvisato. La p.g. che procede ad un sequestro probatorio ha quindi soltanto l\'obbligo, previsto dall\'art.114 disp.att.c.p.p., di avvisare la persona sottoposta alle indagini, se presente, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Per le attività, invece, che la p.g. è chiamata a svolgere per conto o per delega del P.M., trova applicazione la disciplina di cui all\'art.370 comma 2 c.p.p., che impone l\'osservanza delle norme di cui agli artt.364, 365 e 373 c.p.p. e che nel caso di perquisizioni e sequestri prevede che alla persona sottoposta alle indagini venga chiesto se sia o meno assistita da un difensore di fiducia e che si provveda, in caso negativo, alla designazione di un difensore d\'ufficio.

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