Cass. Sez. III n.14750 del 9 aprile 2008 (Ud. 11 mar. 2008)
Pres. Grassi Est. Petti Ric. Gardini
Rifiuti. Abbandono rifiuti pericolosi e loro classificazione

Ove manchino le condizioni per qualificare l\'accumulo di rifiuti come deposito temporaneo, anche se si tratta di rifiuti depositati nel luogo di produzione prima della raccolta, il deposito diventa incontrollato e l\'attività di raccolta è parificabile all\'abbandono di rifiuti. Per la configurabilità del deposito incontrollato di rifiuti pericolosi non è necessario che tutti i rifiuti abbandonati siano pericolosi i essendo sufficiente accertare che tali siano alcuni di essi.
Dal primo gennaio del 2002 è entrata in vigore in tutta la Comunità europea la decisione CE n 532 del 3 maggio 2000 e successive modificazione-, con la quale è stato sostituito l\'elenco dei rifiuti pericolosi che sono passati da 234 a 405 A seguito di tale nuovo elenco essi sono distinguibili da quelli non pericolosi per mezzo di un asterisco. Inoltre allorché la pericolosità venga fatta derivare dalle sostanze pericolose in esso contenute, sarà necessaria un\'analisi per verificare se tali sostanze superino i limiti stabiliti. Quindi esistono due tipi di rifiuti pericolosi: a)quelli contrassegnati con l\'asterisco che sono tout court pericolosi senza alcun riferimento espresso alla sostanza pericolosa in esso contenuta., b) quelli considerati pericolosi sub condicione ossia quelli individuati come pericolosi mediante il riferimento alla sostanza contenuta. In tale caso esso è considerato pericoloso solo se la sostanza pericolosa raggiunge determinate concentrazioni Tale classificazione è stata ribadita con il quinto comma dell\'articolo 185 del decreto legislativo n 152 del 2006 e con il comma 6 dell\'introduzione all\'allegato D)
In fatto
Con sentenza del 19 settembre del 2007, la corte d’appello di Lecce, in parziale riforma di quella pronunciata il 6 novembre del 2006 dal tribunale della medesima città, sezione distaccata di Galatina, convertiva la pena di mesi quattro di arresto, inflitta a Gardini Graziella, in € 4560 di ammenda e confermava nel resto la sentenza impugnata, con cui Gardini Graziella e Mazzara Giacomo Carmine erano stati condannati rispettivamente alla pena di mesi 4 di arresto ed € 4000,00 di ammenda e mesi 2 di arresto, oltre al pagamento, in solido, delle spese processuali, con il beneficio della sospensione condizionale della pena per entrambi.
Gardini Graziella era stata ritenuta penalmente responsabile del reato di cui all’art.5 1 co. 2 D.L.vo n.22/l997 limitatamente al deposito di reagenti esausti, imballaggi, tele di filtrazione e stracci, indumenti, sabbia assorbente ed olio isolante contaminati da PCB, perché, quale amministratrice unica e legale rappresentante della Sea Marconi Enviroiroech Italia s.r.l. con sede operativa in Seclì, avente ad oggetto della propria attività la decontaminazione da policlorodifenili (PCB) di apparecchiature elettriche (trasformatori ENEL), aveva effettuato un deposito incontrollato dei rifiuti pericolosi anzidetti prodotti all’interno dello stesso stabilimento, così come accertato in Seclì il 24 luglio 2003.
Mazzara Giacomo Carmine era stato ritenuto colpevole del reato di cui al capo C) della rubrica, previsto dall’art. 51 co. 1 lett. A) D.L.vo 22/1997 per avere, quale legale rappresentate della Econova s.r.l., effettuato stoccaggio di rifiuti speciali (bidoni in ferro, pneumatici, vetroresina, vetro, rottami ferrosi costituiti da bidoni di vari colori) in un area adiacente alla sede operativa della predetta società di circa mq 11437 di proprietà della Tecnostrade s.r.l., amministrata dallo stesso Mazzara così come accertato in Soleto il 4 aprile del 2003.
Ricorrono per cassazione entrambi gli imputati per mezzo dei rispettivi difensori.
Nell’interesse della Gardini si deduce:
l) la violazione dell’articolo 552 c.p.p. perché il fatto ritenuto in sentenza, previsto dal comma secondo dell’articolo 51 del decreto Ronchi non era stato contestato nel capo d’imputazione il quale richiamava genericamente l’articolo 51; inoltre nella motivazione della sentenza si è fatto riferimento ai requisiti del deposito temporaneo di cui all’articolo 6 lettera m del decreto Ronchi senza che tale norma sia stata menzionata nel capo d’imputazione: l’omessa indicazione delle norme di legge violata rendeva nullo il decreto di citazione a giudizio;
2) violazione di legge con riferimento alla configurabilità del reato perché nel capo d’imputazione non si indicava il quantitativo di rifiuti depositato per cui non era possibile effettuare un confronto con i quantitativi indicati nell’articolo 6 lettera m) del decreto Ronchi;
3) violazione di legge sulla pericolosità del rifiuto, in quanto per individuare la pericolosità del rifiuto occorre valutare, non solo la presenza della sostanza pericolosa, ma anche la concentrazione di detta sostanza nel massa del rifiuto; solo in presenza di ambedue le condizioni il rifiuto sarà considerato pericoloso; sul punto le valutazioni effettuate dal consulente del pubblico ministero, recepite dai giudici del merito sarebbero errate;
4) mancanza di motivazione in ordine alla valutazione di pericolosità dell’olio rinvenuto nell’impianto;
5) illogicità della motivazione in ordine alla concentrazione di PCB operata dal consulente tecnico del pubblico ministero;
6) omessa valutazione delle risultanze processuali al fine d’inquadrare il fatto nell’ipotesi di cui alla lettera a) dell’articolo 51 decreto Ronchi.
Nell’interesse del Mazzara si deduce la violazione degli artt 62 bis e 133 del codice penale, per avere il tribunale irrogato la pena detentiva in luogo di quella pecuniaria nonostante lo stato d’incensuratezza e la condotta successiva al reato nonché manifesta illogicità della motivazione sul punto per avere la corte riservato al responsabile del reato più grave un trattamento migliore di quello attribuito al responsabile del reato meno grave.

In diritto
Il ricorso proposto nell’interesse del Mazzara è chiaramente inammissibile.
La determinazione della pena rientra nella cognizione esclusiva del giudice del merito e si sottrae al sindacato di legittimità se non contiene manifeste illogicità o errori giuridici. Quella adottata dai giudici del merito non è censurabile in questa sede. Invero al prevenuto è stata irrogata la pena detentiva per la gravità del fatto, desunta dall’eterogeneità dei rifiuti, dalla loro rilevante quantità, dalla sistematicità dell’accumulo e dal degrado dello stato dei luoghi.
L’inammissibilità dell’impugnazione per la manifesta infondatezza del motivo impedisce di dichiarare la prescrizione maturata dopo la decisione impugnata secondo l’orientamento espresso dalle Sezioni unite di questa corte con al sentenza n. 32 del 2000, De Luca.
Il ricorso avanzato nell’interesse della Gardini è infondato.
Con i primi due motivi, che vanno esaminati congiuntamente perché connessi, la ricorrente ripropone l’eccezione di difetto di correlazione tra fatto ritenuto in sentenza e fatto contestato.
Il motivo è infondato in quanto il fatto ritenuto in sentenza (deposito irregolare di rifiuti pericolosi e non pericolosi) era contenuto nella contestazione anche se non era stato richiamato il comma secondo dell’articolo 51 in ordine alla pericolosità di alcuni rifiuti che erano stati segnalati nel capo d’imputazione. L’omessa indicazione della norma di legge violata non determina però alcuna incertezza dell’imputazione allorché dal fatto è possibile risalire alla norma .Non era necessario richiamare nel capo d’imputazione le condizioni per la liceità del deposito temporaneo perché alla prevenuta si era contestato un deposito irregolare il quale, proprio perché tale, non aveva i requisiti per essere considerato deposito temporaneo. D’altra parte si può parlare di mutamento essenziale dell’accusa ai fini della valutazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza allorché il fatto contestato venga modificato in uno dei suoi elementi essenziali (condotta, evento, nesso causale, elemento psicologico).
Non sussistono dubbi sulla configurabilità del reato ritenuto in sentenza perché ove manchino le condizioni per qualificare l’accumulo di rifiuti come deposito temporaneo, anche se si tratta di rifiuti depositati nel luogo di produzione prima della raccolta, il deposito diventa incontrollato e l’attività di raccolta è parificabile all’abbandono di rifiuti di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 22 del 1997 (Cass. sez III 21 gennaio 200l ,Rigotti; cass. sez. III 5 marzo 2002 n. 516; Cass. sez. III n. 37879 del 2004).
Per la configurabilità dell’ipotesi di cui alla lettera b) dell’articolo 51 del decreto Ronchi (deposito incontrollato di rifiuti pericolosi) non è necessario che tutti i rifiuti abbandonati siano pericolosi essendo sufficiente accertare che tali siano alcuni di essi.
Con riferimento alle censure relative all’accertamento della pericolosità dei rifiuti (motivi nn 3, 4 e 5), premesso che ai fini della configurabilità dell’ipotesi di cui alla lettera b) dell’articolo 51 è sufficiente che almeno uno dei rifiuti depositati sia pericoloso, si osserva che dal primo gennaio del 2002 è entrata in vigore in tutta la Comunità europea la decisione CE n. 532 del 3 maggio 2000 e successive modificazioni, con la quale è stato sostituito l’elenco dei rifiuti pericolosi che sono passati da 234 a 405. A seguito di tale nuovo elenco essi sono distinguibili da quelli non pericolosi per mezzo di un asterisco. Inoltre allorché la pericolosità venga fatta derivare dalle sostanze pericolose in esso contenute, sarà necessaria un’analisi per verificare se tali sostanze superino i limiti stabiliti. Quindi esistono due tipi di rifiuti pericolosi: a) quelli contrassegnati con l’asterisco che sono tout court pericolosi senza alcun riferimento espresso alla sostanza pericolosa in esso contenuta; b) quelli considerati pericolosi sub condicione, ossia quelli individuati come pericolosi mediante il riferimento alla sostanza contenuta. In tale caso esso è considerato pericoloso solo se la sostanza pericolosa raggiunge determinate concentrazioni.
Tale classificazione è stata ribadita con il quinto comma dell’articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e con il comma 6 dell’introduzione all’allegato D).
Nella fattispecie i giudici del merito hanno accertato che alcuni rifiuti erano sicuramente pericolosi perché contrassegnati con un asterisco e tale accertamento, come sopra precisato, è sufficiente ai fini della configurabilità del reato ritenuto in sentenza.
Con riferimento al sesto motivo si osserva che il fatto non può essere inquadrato nell’ipotesi di cui alla lettera a) proprio per la presenza di alcuni rifiuti pericolosi.