Cass. Sez. III sent. 10484 del 12-3-2007 (u.p. 26 gen. 2007)
Pres. Papa Est. Petti Ric. Marinelli
Rifiuti. Discarica abusiva e responsabilità del proprietario dell’area

Il proprietario del terreno è corresponsabile della realizzazione o gestione della discarica effettuata da altri se l'accumulo continuato e sistematico di rifiuti sul suo terreno gli può essere addebitato almeno a titolo di negligenza :ad esempio, se pure essendo consapevole dell'attività di discarica effettuata da altri non si attivi con segnalazioni, denunce all'autorità, installazione di una recinzione ecc


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dai sigg. magistrati:
Dott. Enrico Papa presidente
Dott, Pierluigi Onorato consigliere
Dott. Ciro Petti consigliere
Dott. Alfredo Maria Lombardi consigliere
Dott. Mario Gentile consigliere
la pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dal difensore di Marinelli Giuseppe, nato a Comiso il 5 novembre del 1950 ,avverso la sentenza della corte d'appello di Catania del 2 febbraio del 2005;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ciro Petti;
sentito il sostituto procuratore generale dott. Guglilemo Passacantando, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentito il difensore avvocato Saverio La Grua, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
letti il ricorso e la sentenza denunciata osserva quanto segue

IN FATTO

Con sentenza del 2 febbraio del 2005, la corte d'appello di Catania confermava quella pronunciata l'11 marzo del 2004 dal tribunale di Ragusa, con cui Marinelli Giuseppe, Broccolini Samuele e Zaccaria Giorgio erano stati condannati il primo alla pena di mesi otto di arresto ed e 5000,00 di ammenda e gli altri due a quella di e 3000,00 di ammenda ciascuno, quali responsabili, il Marinelli, del reato di cui all'articolo 51 del d.leg.vo n 22 del 1997, per avere realizzato e gestito una discarica di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi derivanti dalla demolizione di manufatti edili, e, gli altri due, del reato di cui all'articolo 51 comma 1 decreto legislativo n. 22 del 1997, per avere effettuato attività di trasporto di rifiuti senza alcuna autorizzazione. Fatti accertati in Ragusa il 5 febbraio del 2003.

Ricorre per cassazione il difensore del Mannelli deducendo:
la violazione della norma incriminatrice per avere la corte ritenuto configurabile il reato per il semplice fatto che il prevenuto non si era attivato per ripristinare lo stato dei luoghi, pur essendo a conoscenza dell'esistenza di una discarica nel proprio terreno;
omessa motivazione sulle specifiche doglianze manifestate con l'atto d'impugnazione in ordine al coinvolgimento del proprio assistito

IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Premesso che in caso di conferma la motivazione della sentenza del giudice del gravame si integra con quella impugnata, si osserva che dalla motivazione delle decisione dei giudici del merito emerge che il prevenuto aveva concorso nella gestione della discarica sul proprio terreno. Tale circostanza è stata desunta dalle foto allegate al fascicolo, dall'estensione della superficie interessata dalla discarica (circa 15.000 mq) nonché dal fatto che l'imputato, diffidato con ordinanza sindacale a ripristinare lo stato dei luoghi, non aveva in quella circostanza avanzato contestazioni. Non è quindi vero che l'affermazione di responsabilità del ricorrente si fondi sul semplice fatto di non avere impedito l'evento. Tale circostanza è stata utilizzata dai giudici del merito, insieme con le altre, per sottolineare che a carico del prevenuto era configurabile almeno la colpa. Invero il proprietario del terreno è corresponsabile della realizzazione o gestione della discarica effettuata da altri se l'accumulo continuato e sistematico di rifiuti sul suo terreno gli può essere addebitato almeno a titolo di negligenza: ad esempio, se pure essendo consapevole dell'attività di discarica effettuata da altri non si attivi con segnalazioni, denunce all'autorità, installazione di una recinzione ecc. A siffatta conclusione si perviene in base al disposto dell'articolo 14 decreto Ronchi. Invero con il decreto citato l'obbligo del proprietario del suolo di attivarsi per evitare che sul suo terreno vengano abbandonati i rifiuti si è accentuato nel senso che costui è obbligato insieme con l'autore dell'abbandono alla rimozione dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi a condizione che il fatto gli sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Quindi il proprietario del suolo può essere chiamato a rimuovere i rifiuti in concorso con il terzo a condizione che sia ravvisabile almeno una sua colpa. Da ciò consegue che l'obbligo della rimozione a carico del proprietario presuppone che a monte sia sempre configurabile una responsabilità dolosa o colposa per l'illecita introduzione dei rifiuti. Di conseguenza obbligato al ripristino ed autore o coautore dell'illecito coincidono. In proposito il Consiglio di Stato sez V con sentenza del 2 aprile del 2001 ha statuito che "il proprietario dell'area non può essere destinatario dell'ordinanza ex art 14 decreto legislativo n 22 del 1997, in assenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa". Questa sezione con la decisione del 10 luglio del 2002, n 31003, Viti, ha affermato che "il precetto di cui all'articolo 14 comma terzo è rivolto ai responsabili dell'abbandono dei rifiuti ed ai proprietari del terreno inquinato; mentre quello dell'articolo 50 comma secondo è rivolto ai destinatari formali dell'ordinanza sindacale. Spetta quindi a costoro, per evitare di rendersi responsabili dell'inottemperanza, attivarsi per ottenere l'annullamento dell'ordinanza sindacale per via amministrativa o giurisdizionale.." Pertanto , proprio perché obbligato alla rimozione dei rifiuti ed autore o coautore dell'abbandono dei medesimi coincidono e che la notificazione dell'ordinanza di sgombero presuppone quanto meno la colpa nella causazione dell'abbandono ,legittimamente i giudici del merito hanno ravvisato la colpa del prevenuto nella gestione della discarica desumendola, oltre che dalle altre circostanze prima evidenziate(reiterazione degli scarichi dei rifiuti senza opposizione da parte del proprietario, dimensione dell'area interessata dall'accumulo, ) dalla notificazione a suo carico dell'ordinanza di sgombero e dalla mancata contestazione da parte dell'interessato. In definitiva la colpevolezza del prevenuto è stata affermata, non in base alla semplice qualità di proprietario dell'area oggetto dell'abbandono sistematico di rifiuti, ma perché sia pure in via presuntiva, si è accertata una sua responsabilità per colpa

P.Q.M.
LA CORTE

Letto l'articolo 616 c.p.p.

Rigetta

Il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 26 gennaio del 2007