TAR Veneto Sez. II n. 6427 del 9 dicembre 2010
Urbanistica. Diniego condono
In materia di dinieghi di condono, le specifiche caratteristiche dei manufatti, nel concreto spazio in cui insistono, possono consentire al giudice, cui sia offerto un adeguato supporto probatorio, di intendere ed eventualmente approvare (sempre, naturalmente, nei limiti del sindacato di legittimità) le ragioni del diniego stesso, per quanto solo compendiate nel provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 06427/2010 REG.SEN.
N. 00185/1995 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 185 del 1995, proposto da:
San Marco Caravan di Beltrame S. & C. Snc, rappresentato e difeso dagli avv. Riccardo Alba, Massimo Pavan, con domicilio eletto presso Riccardo Alba in Dolo, via Garibaldi, 45;
contro
Provincia di Venezia - (Ve), in persona del Presidente pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del decreto n. 489/C del 31 ottobre 1994, nella parte in cui l’amministrazione intimata ha espresso parere negativo in merito alla domanda di sanatoria di un fabbricato ad uso garage sito in Favaro Veneto, via Triestina.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2010 il dott. Angelo De Zotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe, la società San Marco Caravan ha impugnato il decreto in epigrafe con il quale l’amministrazione intimata ha espresso parere negativo in merito alla domanda di sanatoria di un fabbricato ad uso garage.
Al riguardo, la ricorrente ha prospettato come motivi di ricorso il vizio di violazione di legge e di eccesso di potere sotto svariati profili.
L’amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
Con sentenza interlocutori n. 2292/2010 il Tribunale ha ordinato all’amministrazione provinciale di Venezia il deposito della copia della domanda di condono, corredata dalla documentazione fotografica e cartografica alla stessa pertinente: documentazione prodotta in data 24 giugno 2010.
All’udienza del 7 ottobre 2010 il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato
2. Con il primo motivo di gravame, la ricorrente deduce il vizio di eccesso di potere per difetto di motivazione in quanto il provvedimento impugnato si limiterebbe a far proprio il parere della Commissione consultiva per i beni ambientali motivando per relazione ad un atto che non è stato partecipato né reso disponibile alla ditta richiedente il condono.
Tale motivo è tuttavia infondato poiché dagli atti si evince che il parere della C.C. B.A. è stato riportato integralmente nel provvedimento di parziale diniego del condono e che la stessa ricorrente ha potuto contestarne la motivazione senza risentire di alcun vulnus specifico, che comunque non è stato evidenziato.
Va soggiunto peraltro, al riguardo, che acquisito con sentenza istruttoria il suddetto parere è emerso che con nota del 2 novembre 1994, pressocchè coeva alla comunicazione del provvedimento impugnato, la ricorrente era stata informata della possibilità del ritiro del parere presso gli uffici del settore B.A. della Provincia; in ogni caso quel parere coincide esattamente con quello riportato nel provvedimento e quindi la relativa motivazione era nota, o tale deve ritenersi, per il destinatario.
3. Con il secondo motivo viene riproposta, sotto altro profilo, la censura di difetto di motivazione, assumendo che il diniego di condono del fabbricato, qualificato gruppo garage, è sorretto da una motivazione del tutto generica, che si risolve nell’affermazione che il manufatto altera l’ambiente nel quale è inserito.
Anche tale motivo appare, tuttavia, destituito di fondamento, in quanto il provvedimento impugnato non si limita ad affermare ciò che il ricorrente sostiene, ma premette che il manufatto è in lamiera e che, in quanto tale, per forma e materiali, altera negativamente l’ambiente in cui è inserito.
Infatti, come già affermato da questa Sezione, in materia di dinieghi di condono, le specifiche caratteristiche dei manufatti, nel concreto spazio in cui insistono, possono consentire al giudice, cui sia offerto un adeguato supporto probatorio, di intendere ed eventualmente approvare (sempre, naturalmente, nei limiti del sindacato di legittimità) le ragioni del diniego stesso, per quanto solo compendiate nel provvedimento: ed in tal senso va intesa la recente decisione (T.A.R. Veneto, II, 24 gennaio 2009, n. 151) in cui la Sezione ha rammentato che l'obbligo di motivazione, ex art. 3 l. 241/90, può essere assolto in forma sintetica, laddove le ragioni della determinazione amministrativa risultino dal contesto evidenti.
La fattispecie all'esame del Collegio rientra in quest'ultima ipotesi.
Invero, ritiene il Collegio che, come emerge dalla documentazione fotografica depositata nel presente giudizio, le opere per le quali è stata richiesta, in parte qua, la sanatoria non siano costituite da una struttura edilizia vera e propria, quanto da un manufatto in lamiera che, a differenza delle altre opere condonate, difetta della qualità intrinseca (forma e materiale) compatibile con la tutela di una zona che, come quella su cui esso insiste, riveste pregio paesaggistico ed è soggetta a vincolo ambientale.
Si tratta, quindi, di una struttura edilizia di fattura tale da non poter essere autorizzata, nella stessa forma e nel materiale impiegato, neanche oggi, se un tale progetto fosse regolarmente presentato.
4. Né vale obiettare, con il terzo motivo, che altre strutture prefabbricate, di analoga forma e composizione, sono state ritenute condonabili “prescrivendo alcuni accorgimenti per renderle esteticamente più gradevoli”, perché il c.d. gruppo garage è incompatibile sia per la forma (evidenziata nelle planimetrie allegate alla domanda) che per il materiale impiegato (lamiera): ciò che equivale a dire che per essere compatibile con l’area vincolata esso dovrebbe essere demolito e ricostruito in forme e materiali diversi (materiali di tipo tradizionale e manto di copertura in coppi o lastre di rame, come le analoghe strutture oggetto di parere favorevole).
Anche il terzo motivo di ricorso è quindi infondato e va respinto.
5. Nulla per le spese, in assenza di costituzione dell’amministrazione intimata
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Angelo De Zotti, Presidente, Estensore
Italo Franco, Consigliere
Angelo Gabbricci, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/12/2010