 TAR Veneto Sez. II n. 6427 del 9 dicembre 2010
TAR Veneto Sez. II n. 6427 del 9 dicembre 2010
Urbanistica. Diniego condono
In materia di dinieghi di condono, le specifiche caratteristiche dei manufatti, nel concreto spazio in cui insistono, possono consentire al giudice, cui sia offerto un adeguato supporto probatorio, di intendere ed eventualmente approvare (sempre, naturalmente, nei limiti del sindacato di legittimità) le ragioni del diniego stesso, per quanto solo compendiate nel provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 06427/2010 REG.SEN.
 N. 00185/1995 REG.RIC.
 Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
 (Sezione Seconda)
 ha pronunciato la presente
 SENTENZA
 Sul ricorso numero di registro generale 185 del 1995, proposto da:
 San Marco Caravan di Beltrame S. & C. Snc, rappresentato e difeso dagli avv.  Riccardo Alba, Massimo Pavan, con domicilio eletto presso Riccardo Alba in Dolo,  via Garibaldi, 45;
 contro
 Provincia di Venezia - (Ve), in persona del Presidente pro tempore, non  costituito in giudizio;
 
 per l'annullamento
 
 previa sospensione dell'efficacia,
 
 del decreto n. 489/C del 31 ottobre 1994, nella parte in cui l’amministrazione  intimata ha espresso parere negativo in merito alla domanda di sanatoria di un  fabbricato ad uso garage sito in Favaro Veneto, via Triestina.
 
 Visto il ricorso con i relativi allegati;
 Viste le memorie difensive;
 Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del  giorno 7 ottobre 2010 il dott. Angelo De Zotti e uditi per le parti i difensori  come specificato nel verbale;
 
 Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 FATTO
 Con il ricorso in epigrafe, la società San Marco Caravan ha impugnato il decreto  in epigrafe con il quale l’amministrazione intimata ha espresso parere negativo  in merito alla domanda di sanatoria di un fabbricato ad uso garage.
 
 Al riguardo, la ricorrente ha prospettato come motivi di ricorso il vizio di  violazione di legge e di eccesso di potere sotto svariati profili.
 
 L’amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
 
 Con sentenza interlocutori n. 2292/2010 il Tribunale ha ordinato  all’amministrazione provinciale di Venezia il deposito della copia della domanda  di condono, corredata dalla documentazione fotografica e cartografica alla  stessa pertinente: documentazione prodotta in data 24 giugno 2010.
 
 All’udienza del 7 ottobre 2010 il ricorso è stato posto in decisione.
 DIRITTO
 1. Il ricorso è infondato
 
 2. Con il primo motivo di gravame, la ricorrente deduce il vizio di eccesso di  potere per difetto di motivazione in quanto il provvedimento impugnato si  limiterebbe a far proprio il parere della Commissione consultiva per i beni  ambientali motivando per relazione ad un atto che non è stato partecipato né  reso disponibile alla ditta richiedente il condono.
 
 Tale motivo è tuttavia infondato poiché dagli atti si evince che il parere della  C.C. B.A. è stato riportato integralmente nel provvedimento di parziale diniego  del condono e che la stessa ricorrente ha potuto contestarne la motivazione  senza risentire di alcun vulnus specifico, che comunque non è stato evidenziato.
 
 Va soggiunto peraltro, al riguardo, che acquisito con sentenza istruttoria il  suddetto parere è emerso che con nota del 2 novembre 1994, pressocchè coeva alla  comunicazione del provvedimento impugnato, la ricorrente era stata informata  della possibilità del ritiro del parere presso gli uffici del settore B.A. della  Provincia; in ogni caso quel parere coincide esattamente con quello riportato  nel provvedimento e quindi la relativa motivazione era nota, o tale deve  ritenersi, per il destinatario.
 
 3. Con il secondo motivo viene riproposta, sotto altro profilo, la censura di  difetto di motivazione, assumendo che il diniego di condono del fabbricato,  qualificato gruppo garage, è sorretto da una motivazione del tutto generica, che  si risolve nell’affermazione che il manufatto altera l’ambiente nel quale è  inserito.
 
 Anche tale motivo appare, tuttavia, destituito di fondamento, in quanto il  provvedimento impugnato non si limita ad affermare ciò che il ricorrente  sostiene, ma premette che il manufatto è in lamiera e che, in quanto tale, per  forma e materiali, altera negativamente l’ambiente in cui è inserito.
 
 Infatti, come già affermato da questa Sezione, in materia di dinieghi di  condono, le specifiche caratteristiche dei manufatti, nel concreto spazio in cui  insistono, possono consentire al giudice, cui sia offerto un adeguato supporto  probatorio, di intendere ed eventualmente approvare (sempre, naturalmente, nei  limiti del sindacato di legittimità) le ragioni del diniego stesso, per quanto  solo compendiate nel provvedimento: ed in tal senso va intesa la recente  decisione (T.A.R. Veneto, II, 24 gennaio 2009, n. 151) in cui la Sezione ha  rammentato che l'obbligo di motivazione, ex art. 3 l. 241/90, può essere assolto  in forma sintetica, laddove le ragioni della determinazione amministrativa  risultino dal contesto evidenti.
 
 La fattispecie all'esame del Collegio rientra in quest'ultima ipotesi.
 
 Invero, ritiene il Collegio che, come emerge dalla documentazione fotografica  depositata nel presente giudizio, le opere per le quali è stata richiesta, in  parte qua, la sanatoria non siano costituite da una struttura edilizia vera e  propria, quanto da un manufatto in lamiera che, a differenza delle altre opere  condonate, difetta della qualità intrinseca (forma e materiale) compatibile con  la tutela di una zona che, come quella su cui esso insiste, riveste pregio  paesaggistico ed è soggetta a vincolo ambientale.
 
 Si tratta, quindi, di una struttura edilizia di fattura tale da non poter essere  autorizzata, nella stessa forma e nel materiale impiegato, neanche oggi, se un  tale progetto fosse regolarmente presentato.
 
 4. Né vale obiettare, con il terzo motivo, che altre strutture prefabbricate, di  analoga forma e composizione, sono state ritenute condonabili “prescrivendo  alcuni accorgimenti per renderle esteticamente più gradevoli”, perché il c.d.  gruppo garage è incompatibile sia per la forma (evidenziata nelle planimetrie  allegate alla domanda) che per il materiale impiegato (lamiera): ciò che  equivale a dire che per essere compatibile con l’area vincolata esso dovrebbe  essere demolito e ricostruito in forme e materiali diversi (materiali di tipo  tradizionale e manto di copertura in coppi o lastre di rame, come le analoghe  strutture oggetto di parere favorevole).
 
 Anche il terzo motivo di ricorso è quindi infondato e va respinto.
 
 5. Nulla per le spese, in assenza di costituzione dell’amministrazione intimata
 P.Q.M.
 Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione,  definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.
 
 Nulla per le spese.
 
 Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
 
 Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2010 con  l'intervento dei Magistrati:
 
 Angelo De Zotti, Presidente, Estensore
 Italo Franco, Consigliere
 Angelo Gabbricci, Consigliere
 
 IL PRESIDENTE, ESTENSORE 
 
 
 DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 Il 09/12/2010
 
                    




