 TAR Veneto Sez. II n. 6376 dek 7 dicembre 2010
TAR Veneto Sez. II n. 6376 dek 7 dicembre 2010
Urbanistica. Impugnazioni PRG e varianti
L'atto d’approvazione dei piani regolatori generali, o loro varianti di contenuto generale o riguardanti ampie zone e comparti territoriali, “deve essere impugnato nel termine di decadenza decorrente dalla data di pubblicazione, non essendo richiesta la notificazione individuale agli interessati. Solo quando la variante è particolare - il che si verifica quando le previsioni urbanistiche costituiscano atti di pianificazione a contenuto singolo, e i vincoli espropriativi vengano a incidere in modo diretto e immediato sui soggetti destinatari del vincolo reiterato - il termine di impugnazione deve farsi decorrere dalla notifica individuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 06376/2010 REG.SEN.
 N. 01202/2008 REG.RIC.
 Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
 (Sezione Seconda)
 ha pronunciato la presente
 SENTENZA
 nel giudizio, introdotto con il ricorso 1202/08, proposto da Bastian Beton  S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa  dagli avv. ti Codognato e Pasetto, con domicilio eletto presso lo studio del  primo in Venezia Mestre, Calle del Sale 33;
 contro
 la Provincia di Verona, in persona del presidente pro tempore, rappresentata e  difesa dagli avv. ti Curato e Zumerle, con domicilio eletto presso lo studio del  primo in Venezia, S. Croce 468/B;
 il Comune di Villafranca di Verona, in persona del sindaco pro tempore,  rappresentato e difeso dagli avv. ti Sala e Zambelli, con domicilio eletto  presso lo studio del secondo in Venezia Mestre, via Cavallotti 22;
 la Regione Veneto, in persona del presidente pro tempore, rappresentata e difesa  dagli avv. ti Munari e Zanon, con domicilio eletto presso l’Avvocatura regionale  in Venezia, Cannaregio 23;
 
 per l'annullamento
 
 a) della deliberazione del consiglio comunale di Villafranca di Verona 14  ottobre 2003 n. 65 relativa all’approvazione della variante parziale al P.R.G.  comunale di Villafranca per l'adeguamento del piano regolatore generale al  titolo IV — ecosistema — delle N.T.A. del P.A.Q.E. (Piano di area quadrante  Europa);
 
 b) della deliberazione del consiglio comunale di Villafranca di Verona 13 giugno  2006, n. 50;
 
 c) della deliberazione del consiglio comunale di Villafranca di Verona 14 aprile  2003, n. 27;
 
 d) del parere favorevole 26 agosto 2003 della Regione Veneto;
 
 e) del parere 12 marzo 2008, reso dalla commissione tecnica provinciale per  l’attività di cava (C.T.P.A.C.), sulla domanda di ampliamento della cava di  sabbia e ghiaia denominata “Quaderni”, sita in Villafranca di Verona.
 
 2 per il risarcimento del danno.
 
 
 Visti il ricorso e i relativi allegati;
 Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Verona, del Comune  di Villafranca di Verona e della Regione Veneto;
 Viste le memorie difensive;
 Visti tutti gli atti della causa;
 
 Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2010 il cons. avv. A.  Gabbricci e uditi l’avv. Pace, in sostituzione dell’avv. Pasetto, per la parte  ricorrente, l’avv. Curato per la Provincia di Verona, l’avv. Gortenuti, in  sostituzione dell’avv. Sala, per il Comune di Villafranca e l’avv. Munari per la  Regione Veneto;
 
 Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue
 FATTO e DIRITTO
 1. Il giorno 8 giugno 2006 Bastian Beton S.p.A. chiese alla Regione Veneto  l'autorizzazione all’ampliamento della cava di ghiaia e sabbia "Quaderni” in  Villafranca di Verona, frazione di Quaderni, già autorizzata con d.g.r. 29  ottobre 2002, n. 3086.
 
 Il seguente 12 marzo 2008 la Commissione tecnica provinciale per l'attività di  cava esprimeva parere negativo sulla domanda, ritenendola inammissibile perché  in contrasto con le finalità e gli obiettivi di cui all'art. 27 delle norme  tecniche d’attuazione del P.R.G. comunale, il quale recepisce il P.A.Q.E. (Piano  Ambientale Quadrante Europa).
 
 2. L’interessata ha allora proposto il ricorso in esame, avverso tale parere e  le disposizioni di piano in esso richiamate e comunque presupposte: si sono  costituiti in giudizio la Provincia di Verona, il Comune di Villafranca e la  Regione Veneto, concludendo, oltre che per l’infondatezza del ricorso, anche per  l’irricevibilità per tardività, quanto agli atti urbanistici, ed  all’inammissibilità quanto al parere, poiché privo di contenuto provvedimentale.
 
 3. La fattispecie è pressoché analoga ad altra su cui già si è pronunciato  questa Sezione (T.A.R. Veneto, 4268/2005), accogliendo le medesime eccezioni  preliminari; anche le parti resistenti sono le stesse, e così gli atti di  pianificazione; il parere in questo caso è stato reso dalla Provincia, anziché  dalla Regione, ma svolge la stessa funzione di quello emesso nell’altro  procedimento.
 
 4.1. Il giudice d’appello ha confermato la ricordata decisione del T.A.R. Veneto  con la sentenza C.d.S., VI, 15 dicembre 2009, n. 7963.
 
 Nella relativa motivazione si è così rammentato che, secondo la consolidata  giurisprudenza amministrativa, l'atto d’approvazione dei piani regolatori  generali, o loro varianti di contenuto generale o riguardanti ampie zone e  comparti territoriali, “deve essere impugnato nel termine di decadenza  decorrente dalla data di pubblicazione, non essendo richiesta la notificazione  individuale agli interessati. (Consiglio Stato, sez. IV, 19 luglio 2004, n.  5225, ma si veda anche Sez. IV, 8 luglio 2003, n. 4040; 23 novembre 2002, n.  6436; 30 luglio 2002, n. 4075, e Sez. VI, 15 maggio 2002, n. 2646)” ed ancora  C.d.S., IV, 27 luglio 2007, n. 4198; solo quando la variante è particolare - il  che si verifica quando le previsioni urbanistiche costituiscano atti di  pianificazione a contenuto singolo, e i vincoli espropriativi vengano a incidere  in modo diretto e immediato sui soggetti destinatari del vincolo reiterato (così  C.d.S., IV, 23 dicembre 1998, n. 1904) - il termine di impugnazione deve farsi  decorrere dalla notifica individuale (C.d.S., IV, 14 giugno 2001, n. 3149).
 
 4.2. Nel caso di specie, peraltro, la variante impugnata è da qualificarsi come  generale, considerato che essa “non si limitava a dettare un assetto incidente  su un singolo bene, ovvero, al limite, su una pluralità contenuta ed individuata  di beni, ma dettava un assetto territoriale valido per una molteplicità  indistinta di soggetti (id est: tutti coloro che, a qualsiasi titolo, vantavano  diritti sull’area normata)” (così ancora C.d.S., 7963/09 cit.).
 
 4.3. Ciò posto, non è dubbio che il ricorso è tardivo per quanto concerne tutti  gli atti impugnati, emessi e pubblicati tra il 2003 ed il 2006.
 
 5. Per quanto poi riguarda il parere provinciale 12 marzo 2008, il ricorso è  inammissibile, costituendo lo stesso un mero atto endoprocedimentale, cui non è  ancora seguita la decisione conclusiva sulla domanda di ampliamento: l’eventuale  ricorso avverso la stessa consentirà di formulare censure derivate da atti del  procedimento, come il parere de quo (atti i quali sono altro, evidentemente,  dalle previsioni di piano immediatamente lesive).
 
 6. Le spese, compensate per metà, attesa la relativa novità della questione,  seguono per il resto la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
 P.Q.M.
 Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda),  definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara in parte  inammissibile ed in parte irricevibile.
 
 Compensa le spese di lite tra le parti in ragione di metà, e condanna la  ricorrente alla rifusione del residuo, liquidandole, per ciascuno dei tre Enti  resistenti in € 200,00 quanto alle spese anticipate, nonché in € 2.800,00, per  diritti, onorari e spese generali, oltre ad i.v.a. e c.p.a..
 
 Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
 
 Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 5 novembre 2010 con  l'intervento dei signori magistrati:
 
 Angelo De Zotti, Presidente
 Italo Franco, Consigliere
 Angelo Gabbricci, Consigliere, Estensore
 
 L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
 
 
 DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 Il 07/12/2010
 
                    




