Cass. Sez. III n. 5312 del 4 febbraio 2008 (Cc. 19 dic. 2007)
Pres. Grassi Est. Squassoni Ric. Aragona
Rifiuti. Trasporto in aree private

L\'art.193 c.9 DLvo 152-2006 che sottrae alla disciplina sui rifiuti il trasporto degli stessi allo interno delle aree private riguarda esclusivamente il trasporto di rifiuti che sono veicolati allo interno di aree private (solo per una diversa sistemazione) e sono destinati a non uscire delle stesse ; la esenzione non si estende al trasporto di rifiuti che, pur iniziando in area privata, è finalizzato alla collocazione del materiale allo esterno. In questo caso, non essendo applicabile la norma derogatoria , necessita il provvedimento di autorizzazione e la consumazione del reato coincide con l\'inizio della attività di trasporto; tale rilievo esclude la possibilità di configurare una ipotesi tentata che è inammissibile in tema di reati contravvenzionali.

\"\" Motivi della decisione
Con ordinanza 24 maggio 2007, il Tribunale di Catanzaro ha respinto la richiesta di riesame di un sequestro preventivo che grava su un trattore agricolo e rimorchio utilizzato, secondo la accusa, per l’illecito trasporto di rifiuti. Per giungere a tale conclusione, i Giudici hanno ritenuto configurabile il reato previsto dall’art. 256 c.1 lett. a D.L.vo 152/2006 dal momento che l’indagato è stato sorpreso mentre movimentava sacchi di spazzatura all’interno di un villaggio turistico per trasportali allo esterno; le esigenze di cautela sono state individuate nella necessità di evitare la commissione di ulteriori reati. Per l’annullamento della ordinanza, l’indagato Aragona Ferdinando ha proposto ricorso per Cassazione deducendo violazione di legge, in particolare, rilevando:
- che la movimentazione di rifiuti all’interno di una area privata non è considerata trasporto come previsto dall’art. 193 c. 9 D.L.vo 152/2006;
- che la condotta - anche se fosse puntuale la ricostruzione fattuale dei Giudici - non costituisce reato in quanto si tratterebbe di tentativo di una contravvenzione.
Le deduzioni non sono meritevoli di accoglimento.
Il Tribunale ha avuto cura di indicare le fonti probatorie correttamente valutate così come esposte dal Pubblico Ministero - dalle quali ha tratto il suo convincimento in merito alla ricostruzione storica dello episodio per cui è processo, in punto riferita, sulla quale converge l’indagato; è pure circostanza pacifica, non messa in discussione nell’atto di ricorso, che lo Aragona non fosse in possesso di autorizzazioni per il trasporto di rifiuti solidi urbani.
In diritto, l’indagato sostiene che la sua condotta non aveva rilevanza penale per il disposto dell’art. l93 c. 9 D.L.vo 152/2006 che sottrae alla disciplina sui rifiuti il trasporto degli stessi allo interno delle aree private. La norma non è stata presa in considerazione dai Giudici di merito che, pertanto, non hanno motivato sulla sua applicabilità al caso concreto; tuttavia, il testo del provvedimento in esame, ha dato atto che la movimentazione dei rifiuti è stata constatata all’interno di un villaggio turistico e, cioè, in una aera privata.
Questa emergenza non è idonea (allo stato delle investigazioni pur suscettibili di ulteriori sviluppi) ad escludere la configurabilità del contestato illecito dal momento che i Giudici di merito hanno ritenuto che la situazione concreta rendesse plausibile la prospettazione che la movimentazione dei rifiuti fosse prodromica al loro trasporto fuori dalla area privata; trattasi di conclusione in fatto, logica e corretta, che non può essere riesaminata in questa sede.
Ora la norma citata dallo indagato non sottopone al regime del D.L.vo 152/2006 esclusivamente il trasporto di rifiuti che sono veicolati allo interno di aree private (solo per una diversa sistemazione) e sono destinati a non uscire dalle stesse; la esenzione non si estende al trasporto di rifiuti che, pur iniziando in area privata, è finalizzato alla collocazione del materiale allo esterno.
In questo caso, non essendo applicabile la norma derogatoria necessita il provvedimento di autorizzazione e la consumazione del reato coincide con l’inizio della attività di trasporto; tale rilievo esclude la possibilità di configurare una ipotesi tentata che è inammissibile in tema di reati contravvenzionali.
Per tali considerazioni, la Corte ritiene che la conclusione del Tribunale sulla ipotizzabilità dello illecito non sia meritevole di censure e, di conseguenza, sia giustificato il vincolo reale del mezzo che è stato utilizzato per l’illecito trasporto.
Nessun motivo è stato formulato dal ricorrente sulle necessità di cautela.