Cass. Sez. III n. 19752 del 19 maggio 2011 (CC 19 apr. 2011)
Pres.Ferrua Est.Lombardi Ric.Mastrogiuseppe
Rifiuti. Confisca dell'area

È illegittima, con riguardo al reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, la confisca dell'area, applicabile solo con riguardo al diverso reato di realizzazione di discarica abusiva.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 19/04/2011
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 840
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - N. 39520/2010
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. Giannone Antonio, difensore di fiducia di Mastrogiuseppe Giuseppe, n. a Campobasso il 25.9.1975;
avverso la sentenza in data 5.7.2010 del Tribunale di Campobasso, con la quale è stata applicata nei confronti del Mastrogiuseppe, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena di mesi tre, giorni sedici di arresto ed Euro 1.600,00 di ammenda, oltre alla confisca dell'area in sequestro, quale imputato del reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Lette le richieste del P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Izzo Gioacchino, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente alla disposta confisca ex D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 3.
CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
Con la impugnata sentenza il Tribunale di Campobasso ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena stabilita dall'accordo della parti nei confronti di Mastrogiuseppe Giuseppe, imputato del reato di cui all'art. 81 cpv. c.p. e D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, a lui ascritto perché, in qualità di titolare dell'omonima ditta esercente attività edilizia, depositava in modo incontrollato presso l'area sita in località "Niviera" del comune di Lupara rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, costituiti da residui di muratura, blocchi di cemento, betonelle, calcinacci, pezzi di tubo in PVC e pezzi di tubo di eternit.
Il giudice ha inoltre disposto la confisca dell'area in sequestro, ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 3, fatti salvi gli obblighi di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, che la denuncia per violazione di legge.
Si deduce, in sintesi, che l'ipotesi di confisca obbligatoria prevista dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 3, si riferisce espressamente al solo reato di realizzazione di una discarica abusiva e non anche al diverso reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti contestato all'imputato.
Il ricorso è fondato.
Nei confronti dell'imputato è stata contestata esclusivamente la fattispecie di cui all'art. 256, comma 2, in relazione al D.Lgs. n. 152 del 2006, comma 1, lett. a) e b) (abbandono o deposito incontrollato di rifiuti da parte di titolari di imprese o responsabili di enti), mentre la fattispecie prevista dal cit. D.Lgs., art. 256, comma 3, riguarda la abusiva realizzazione e gestione di una discarica, cui consegue la confisca obbligatoria dell'area ad essa adibita; fattispecie non contestata all'imputato. Il giudice di merito, pertanto, non poteva disporre la confisca dell'area in sequestro in applicazione della disposizione citata in sentenza, che si riferisce a diversa ipotesi di reato. Per l'effetto la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla disposta confisca dell'area; misura di sicurezza patrimoniale che va eliminata.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca dell'area; confisca che elimina.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 aprile 2011. Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2011