Cass. Sez. III n. 47097 20 novembre 2019 (PU 2 ott 2019)
Pres. Liberati Est. Corbo Ric. Adami
Rifiuti.Ordinanza di rimozione e sequestro dell’area

Lo stato di abbandono dei rifiuti all'interno di un'area sottoposta a sequestro giudiziario non può avere alcuna efficacia scriminante del reato di cui all'art. 255, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 per inesigibilità della condotta, poiché, in tal caso, il destinatario dell'ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti, emessa ai sensi dell'art. 192, comma 3, del medesimo d.lgs., deve richiedere al giudice l'autorizzazione ad accedere ai luoghi per provvedere alla rimozione

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 11 gennaio 2019, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Lucca che aveva dichiarato la penale responsabilità di Alfredo Adami per i reati di cui all’art. 255, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006, per non aver ottemperato, fino al 20 maggio 2014, ad un ordine di rimozione di rifiuti previsto nell’ordinanza del Sindaco territorialmente competente emessa in data 8 maggio 2013, e lo aveva condannato, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di venti giorni di arresto.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe l'avvocato Andrea Da Prato, quale difensore di fiducia dell'imputato, articolando tre motivi.
2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all’art. 191 cod. proc. pen., a norma dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., avendo riguardo alla utilizzazione di prove non acquisite agli atti del procedimento.
Si deduce che, nell’ambito del procedimento, non è stato disposto alcun sequestro, né è stato redatto alcun verbale di accertamenti e rilievi urgenti e irripetibili. In particolare, si rappresenta che il Tribunale, con riferimento a tali atti, si è limitato ad affermare che gli stessi sono stati acquisiti in copia.   
2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all’art. 507 cod. proc. pen., a norma dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., avendo riguardo alla acquisizione del verbale di sequestro e del verbale di accertamenti e rilievi urgenti e irripetibili.
Si deduce che, per l’acquisizione dei precisati atti, non è stata adottata nemmeno un’ordinanza da cui evincere l’assoluta necessità dell’integrazione probatoria.
2.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 192 e ss. cod. proc. pen., a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del reato.
Si deduce che sono erronee e prive di supporto probatorio le affermazioni sulla possibilità di dare esecuzione all’ordinanza del sindaco e sulla sussistenza dell’elemento psicologico, perché, come risulta oggettivamente dagli atti acquisiti, l’imputato è stato autorizzato ad accedere all’area interessata dai rifiuti per potere iniziare l’attività di smaltimento e rimozione solo il 19 agosto 2013, ha esplicitato le condizioni di oggettiva impossibilità a procedere il 6 settembre 2013 e nel gennaio 2014 è stato autorizzato a compiere un unico accesso settimanale per le attività di ordinaria manutenzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate.

2. Prive di specificità e comunque manifestamente infondate sono le censure esposte nei primi due motivi di ricorso che contestano la ritualità dell’acquisizione tanto del verbale di sequestro dell’area su cui si trovavano i rifiuti oggetto dell’ordine di rimozione, quanto dei verbali di accertamenti urgenti ed irripetibili, per l’assenza di provvedimenti istruttori specifici, ivi compresa un’ordinanza ex art. 507 cod. proc. pen.
È utile premettere che elementi costitutivi del reato di cui all'art. 255, comma 3, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 sono l'adozione di un'ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti, di smaltimento degli stessi e di ripristino dello stato dei luoghi, emessa ai sensi dell'art. 192, comma 3, del d.lgs. citato, e la condotta di inottemperanza da parte dei suoi destinatari (così Sez. 3, n. 31310 del 04/06/2019, Gerli, Rv. 276302-01).
Di conseguenza, il sequestro dell’area in ordine alla quale è stato emesso il provvedimento del sindaco rileva come mero fatto storico, e i verbali di cui si contesta l’acquisizione, nella specie, non esplicano alcuna autonoma e specifica funzione probatoria.
In ogni caso, poi, la sentenza impugnata rappresenta che il Tribunale ha dato atto della regolare acquisizione dei verbali in questione, e che la natura di rifiuto delle cose insistenti sull’area oggetto di sequestro emerge anche dall’ordinanza di rimozione del sindaco, nonché persino da più documenti prodotti dalla difesa nel corso dell’istruttoria dibattimentale.

3. Prive di specificità e diverse da quelle consentite sono le censure formulate nel terzo motivo, che criticano l’affermazione concernente la sussistenza dell’elemento psicologico, in ragione dei ristretti tempi disponibili e dell’oggettiva impossibilità a procedere, tempestivamente segnalata.
Innanzitutto, va rilevato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, lo stato di abbandono dei rifiuti all'interno di un'area sottoposta a sequestro giudiziario non può avere alcuna efficacia scriminante del reato di cui all'art. 255, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 per inesigibilità della condotta, poiché, in tal caso, il destinatario dell'ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti, emessa ai sensi dell'art. 192, comma 3, del medesimo d.lgs., deve richiedere al giudice l'autorizzazione ad accedere ai luoghi per provvedere alla rimozione (così Sez. 3, n. 33585 del 08/04/2015, Rosano, Rv. 264440-01, e Sez. 3, n. 14747 del 11/03/2008, Clementi, Rv. 239974-01).
La sentenza impugnata ha evidenziato, inoltre, che, secondo le risultanze istruttorie, l’imputato aveva accumulato le cose divenute rifiuti, che il Comune ha concesso termini congrui e ripetute proroghe di questi per ottemperare all’ordine di rimozione, che il ricorrente era stato autorizzato dall’Autorità giudiziaria ad accedere al sito, e che le difficoltà economiche e il peggioramento dello stato dei luoghi sono evenienze meramente prospettate.
A fronte di ciò, i rilievi esposti nel ricorso sono meramente assertivi, e privi di efficacia dirimente, persino se valutati intrinsecamente ed in astratto, posto il riconoscimento della ricezione di una formale autorizzazione ad accedere all’area sin da gennaio 2014.  

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro duemila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 02/10/2019