Cass.Sez. III n. 45340 del 6 dicembre 2011 (Ud.19 ott. 2011)
Pres.Ferrua Est.Gentile Ric.Panariti
Rifiuti.Reflui derivanti dalla molitura delle olive

Integra il reato di cui all'art. 256, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (abbandono o deposito incontrollato di rifiuti) l'abusiva raccolta in un apposito pozzetto e il successivo convogliamento nella rete fognaria di reflui derivanti dall'attività di molitura delle olive, non trovando applicazione, in tal caso, la disciplina in tema di inquinamento idrico, poichè non si tratta di scarichi di acque reflue confluenti direttamente nella rete fognaria.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 19/10/2011
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - N. 2135
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - N. 13252/2011
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Pananti Salvatore Vincenzo, nato il 17/10/29;
Avverso la Sentenza Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Campi Salentina, emessa il 02/12/010;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Mario Gentile;
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. IZZO Gioacchino che ha concluso per: inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. SPALLUTO Paolo Pasquale, difensore di fiducia del ricorrente Pananti Salvatore Vincenzo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Campi Salentina, con sentenza emessa il 02/12/010, dichiarava Pananti Salvatore Vincenzo colpevole del reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 2, (come contestato in atti) e lo condannava alla pena di Euro 10.000,00 di ammenda.
L'interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e). In particolare il ricorrente esponeva:
1. che nella fattispecie non ricorrevano gli elementi costitutivi del reato contestato, trattandosi non di rifiuti, ma di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi di frantoi oleario per le quali non è prevista alcuna autorizzazione;
2. che la pena inflitta era eccessiva, dovendosi peraltro concedere anche le attenuanti generiche.
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.
Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 19/10/011, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Il Tribunale di Lecce/Campi Salentina ha congruamente motivato i punti fondamentali della decisione.
In particolare il giudice del merito, mediante un esame analitico e puntuale delle risultanze processuali, ha accertato che Pananti Salvatore Vincenzo, quale titolare di un frantoio oleario di piccole dimensioni, ubicato nel centro abitato di Squinzano - nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti - convogliava le acque di vegetazione derivanti dal funzionamento del frantoio, unitamente alle acque piovane, in un pozzetto di raccolta, sito all'interno del frantoio. Da siffatto pozzetto interno, i citati rifiuti liquidi (ossia le acque di vegetazione, più le acque piovane) confluivano, poi, in un pozzetto esterno che era collegato alla rete fognaria, ove poi venivano smaltiti definitivamente i predetti liquami; il tutto senza che fosse stata rilasciata alcuna autorizzazione.
Ricorrevano, pertanto, nella fattispecie gli elementi costitutivi, soggettivo ed oggettivo, del reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 2, come contestato in atti.
Per contro le censure dedotte nel ricorso sono generiche, perché meramente ripetitive di quanto esposto in sede di merito. Sono, altresì, infondate perché in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dal giudice del merito.
In particolare va disatteso l'assunto difensivo secondo cui nella fattispecie ricorrerebbe l'ipotesi di scarico senza autorizzazione di acque reflue derivanti dall'attività di molitura delle olive;
scarichi che, essendo assimilabili alle acque reflue domestiche, non costituirebbero reato, D.Lgs. n. 152 del 2006, ex art. 137. Al riguardo si osserva che - a prescindere da ogni valutazione di merito sulla fondatezza giuridica di detto assunto - nel caso in esame non si tratta di scarichi di acque reflue confluenti direttamente nella rete fognaria; ma di liquami prima raccolti in un pozzetto interno al frantoio e poi convogliate in un pozzetto esterno da cui confluivano nella rete fognaria, con conseguente esclusione dell'applicabilità della normativa relativa allo scarico di acque reflue di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 74, lett. ff) e gg), art. 137 Giurisprudenza di legittimità consolidata vedi Cass. Sez. 3^ Sent. n. 5000 del 04/05/2000; Cass. Sez. 3^ Sent. n. 12005 del 14/03/2003, rv 216061.
Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da Panariti Salvatore Vincenzo con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte:
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2011