Consiglio di Stato Sezione IV Rifiuti. Localizzazione impianti Nuova pagina 1

R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T  A  L  I  A  N  A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

   Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

sui ricorsi r.g. 3323 e 4136/1998 proposti, rispettivamente, da:

- Tecno trattamento rifiuti s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, e rappresentata e difesa dagli avvocati Federico Sorrentino, Mario Bucello, Francesco Adavastro e Eugenio Merlino presso il quale ultimo elettivamente domicilia in Roma, via Genovesi, n. 3;

- Comune   di  Trezzo  sull’Adda  in  persona  del  Sindaco  pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giampaolo Pucci ed Enrico Romanelli presso il quale ultimo elettivamente domicilia in Roma, via Cosseria, n. 5;

contro

i signori Alessandro Sottocorno, Domenico Pulici, Pietro Comi, Carlo Mapelli, Carmelo Ambrogio Mapelli e Dante Mapelli, rappresentati e difesi dall’avvocato Serafino Generoso ed elettivamente domiciliati in Roma, Lungotevere Michelangelo, n. 9 presso Gian Marco Grez;


e nei confronti di

- Regione Lombardia, in persona del Presidente della giunta regionale pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Arturo Colombo e Federico Tedeschini presso il quale ultimo elettivamente domicilia in Roma, Largo Messico, n. 7;

- Commissario delegato per l’emergenza rifiuti nella Provincia di Milano, il Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell’Interno, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato presso la quale domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

e nei confronti

il primo ricorso: del Comune di Trezzo sull’Adda, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso ed elettivamente domiciliato come sopra;

il secondo ricorso: della Tecno trattamento rifiuti s.r.l., rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata come sopra;

per la riforma

della sentenza TAR della Lombardia (Sez. I) 6 febbraio 1998, n. 189, resa inter partes.

         Visti i ricorsi con i relativi allegati;

         Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lombardia e del sig. Alessandro Sottocorno e consorti indicati in epigrafe;

         Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

         Vista la decisione parziale e interlocutoria 22 gennaio 1999, n. 52 e il conseguente adempimento;

         Visti gli atti tutti delle cause;

         Data per letta alla pubblica udienza del 18 febbraio 2003 la relazione del Consigliere Filippo Patroni Griffi, uditi gli avvocati …………………………..

FATTO

La Tecno Trattamenti rifiuti srl e il Comune di Trezzo sull’Adda impugnano la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia 6 febbraio 1998 n. 189, con la quale sono stati annullati i provvedimenti concernenti la localizzazione di un impianto di pretrattamento e stoccaggio di rifiuti solidi urbani e l’occupazione d’urgenza delle aree di proprietà degli attuali resistenti, ricorrenti originari. Questi si sono costituiti nel presente grado.

Con decisione 22 gennaio 1999 n. 52, la Sezione, dopo aver riunito gli appelli, ha annullato la sentenza e, nel riesaminare i motivi originari assorbiti dal primo giudice, li ha respinti tutti, ad eccezione del motivo 2.2, in relazione al quale ha disposto istruttoria, puntualmente adempiuta.

All’udienza del 18 febbraio 2003, la causa è stata decisa.

DIRITTO

L’originaria impugnazione concerne i provvedimenti inerenti alla localizzazione di un impianto di pretrattamento e stoccaggio di rifiuti solidi urbani e l’occupazione d’urgenza delle aree di proprietà degli attuali resistenti, ricorrenti originari.

Il motivo che, all’esito della decisione parziale e della disposta istruttoria, rimane da esaminare concerne la dedotta violazione dell’articolo 216, r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 (recante il testo unico delle leggi sanitarie) e del D.M. 5 settembre 1994, elenco C, n. 14, per essere stato localizzato l’impianto in prossimità di insediamenti abitativi.

L’articolo 216 dispone che le industrie insalubri siano “isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni”. Un’attenuazione della disposizione è contenuta al quinto comma, che consente la localizzazione “nell’abitato, quante volte l’industriale che l’esercita provi che, per l’introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocumento alla salute del vicinato”.

La Sezione ritiene di poter prescindere dalla questione se la distanza vada riferita all’impianto nel suo complesso o limitata all’impianto di trattamento e stoccaggio, e non anche a quello di termodistruzione. Ritiene, inoltre, che possa essere assunto a parametro di riferimento, sia pure non considerato in senso assoluto, per la valutazione della distanza minima, quello fissato in 200 metri dall’allegato B, punto c5, della legge regionale della Lombardia n. 21 del 1993.

Rispetto a tale parametro, a seguito dell’istruttoria deve ritenersi accertato in punto di fatto e valutato in diritto quanto segue:

a)     il nucleo abitato, inteso come insieme di abitazioni, ancorché non necessariamente coincidente con il centro urbano, ha inizio con l’abitazione Cragnaz, posta a circa 250 metri dalla recinzione dell’impianto; ed è noto che la misurazione a tal fine andrebbe riferita alla distanza tra l’immobile abitativo e l’impianto vero e proprio (Cons. Stato, V, 3 ottobre 1997 n. 1097);

b)     le due abitazioni poste a distanza inferiore, di cui una sola di pochi metri al di sotto dei duecento, sono abitazioni da considerare isolate, in quanto tali da considerare non significative ai fini della dedotta violazione dell’articolo 216;

c)      l’albergo, posto a soli 115 metri, non è riconducibile alla nozione di “abitazione” di cui all’articolo 216, sia perché trattasi all’evidenza di esercizio posto a servizio della zona industriale, sia, soprattutto, perché la tutela assicurata dall’articolo 216 è riferita alle “abitazioni”, sul presupposto della stabile dimora in esse;

d)     nemmeno può assumere rilevanza la distanza dal cimitero, in quanto nessuna censura attinente alla violazione della fascia cimiteriale di rispetto è dedotta nel gravame;

e)     infine, nemmeno possono assumere rilievo la mensa aziendale e alcuni alloggi a servizio di altre industrie, in quanto trattasi di immobili estranei al concetto di abitazioni tutelato dall’articolo 216 e comunque estranee al nucleo abitato.

Deve pertanto concludersi che, alla luce delle risultanze istruttorie e dei criteri di diritto da utilizzare per l’interpretazione dell’articolo 216, non sussiste la dedotta violazione della indicata disposizione.

Il ricorso originario va quindi definitivamente respinto, con l’integrale accoglimento degli appelli.

Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese del doppio grado.

P. Q. M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione IV – definitivamente pronunciando sugli appelli, rigetta il ricorso di primo grado.

Spese del doppio grado compensate.

Così deciso in Roma, addì 18 febbraio 2003, dalla Sezione Quarta del Consiglio di Stato, riunita in camera di consiglio con l’intervento dei Signori:

Gaetano      TROTTA                         – Presidente

Giuseppe    BARBAGALLO               – Consigliere

Filippo        PATRONI GRIFFI    – Consigliere, estensore

Aldo            SCOLA                          – Consigliere

Nicola         RUSSO                          – Consigliere