Nuova pagina 2

Cons. Stato Sez. V sent. 4592 dell'8 agosto 2003
Rifiuti. realizzazione impianto di compostaggio

Nuova pagina 1

REPUBBLICA ITALIANA                   

            IN NOME DEL POPOLO ITALIANO              

Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale   Quinta  Sezione      

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sui seguenti ricorsi in appello:

n. 7187 del 2002 proposto dal Comune di San Casciano Val di Pesa, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Paolo Golini ed Avilio Presutti ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo, in Roma, Piazza San Salvatore in Lauro n. 10

c  o  n  t  r  o

Zanobini Mario e Zanobini Gino, rappresentati e difesi dagli avv.ti Paolo Piemontese e Francesco Vallini ed selettivamente domiciliati in Roma Via Panama, 12 presso Claudia Molino;

Delia Stocco Umberto Ugolini, Rino Sarti, Ermanno Innocenti, Simone Ugolini, Marcello Sarti, David Sarti, Antonio Bonaccorso, Rino Gori, Stefano Nencioni, Carmela Gregorio, non costituiti in giudizio;                      

e nei confronti

-         della Provincia di Firenze, in persona del Presidente p.t

-         del dirigente Responsabile p.t. del settore ambiente della Provincia di Firenze,

-         della Regione Toscana, in persona del Presidente p.t.            

-         - della Soc. SAFI (Società Servizi Ambientali Area Fiorentina) s.p.a in persona del lege rappresentante p.t.                                                                              

- del sig. Vignoli Rolando                                                          

- della sig.ra Larturo Silvana                                    

n. 7198 del 2002 proposto dalla Provincia di Firenze, rappresentata e difesa dall’Avv. Attilio Mauceri dell’Avvocatura provinciale ed elettivamente domiciliata in Roma, via Ottorino Lazzarini n. 19 (studio Avv. Giulio Pizzuti)

c  o  n  t  r  o

Zanobini Mario e Zanobini Gino, rappresentati e difesi dagli avv.ti Paolo Piemontese e Francesco Vallini ed selettivamente domiciliati in Roma Via Panama, 12 presso Claudia Molino;

Delia Stocco Umberto Ugolini, Rino Sarti, Ermanno Innocenti, Simone Ugolini, Marcello Sarti, David Sarti, Antonio Bonaccorso, Rino Gori, Stefano Nencioni, Carmela Gregorio, non costituiti in giudizio;                      

e nei confronti

- del Comune di San Casciano Val di Pesa, in persona del Sindaco p.t.    

- della Regione Toscana, in persona del Presidente p.t.                         

- della Soc. SAFI (Società Servizi Ambientali Area Fiorentina) s.p.a in persona del lege rappresentante p.t.

- del sig. Vignoli Rolando

- della sig.ra Larturo Silvana

n. 7305 del 2002 proposto dalla Soc. SAFI s.p.a., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandro Pazzi, Marco Baldassarri e Paolo Dell’Anno ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’ultimo in Roma, via Cicerone n. 60

c  o  n  t  r  o

Zanobini Mario e Zanobini Gino, rappresentati e difesi dagli avv.ti Paolo Piemontese e Francesco Vallini ed selettivamente domiciliati in Roma Via Panama, 12 presso Claudia Molino;

Delia Stocco Umberto Ugolini, Rino Sarti, Ermanno Innocenti, Simone Ugolini, Marcello Sarti, David Sarti, Antonio Bonaccorso, Rino Gori, Stefano Nencioni, Carmela Gregorio, non costituiti in giudizio;

e nei confronti

-         della Provincia di Firenze, in persona del Presidente p.t.

-         - del dirigente Responsabile p.t. del settore ambiente della Provincia di Firenze

- dell’Ufficio Legale della Provincia di Firenze

- della Regione Toscana, in persona del Presidente p.t.

- del Comune di San Casciano Val di Pesa, in persona del Sindaco p.t.    

del sig. Vignoli Rolando

della sig.ra Larturo Silvana

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Toscana n. 1154 del 31.5.2002.

Visti gli atti di appello con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dei sigg. Zanobini Mario e Zanobini Gino;

Viste le memorie prodotte dalle parti;

Visti gli atti tutti delle cause;

Udito, a lla pubblica udienza del 18 marzo 2003, il relatore, consigliere Nicolina Pullano, ed uditi, inoltre, gli avv.ti Golini, Piemontese, Mauceri, Baldassarri e Dell’Anno;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F  A  T  T  O

I sigg. Zanobini Mario e Zanobini Gino hanno impugnato dinanzi al Tar Toscana, unitamente a tutti gli atti del procedimento, il provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Firenze, n. 37 del 26.4.1999, con il quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 27 del d.Lgs. n. 22/97, autorizzandone la realizzazione, il progetto dell’impianto di compostaggio per biomasse e FORSU, da ubicare in San Casciano di Val di Pesa, loc. Ponterotto, presentato dalla soc. SAFI.

Ai fini dell’annullamento degli atti impugnati hanno dedotto:

1.- Violazione di legge (artt. 2, 19, 20, 27 del d.lvo 5.2.1997 n. 22 e principi desumibili; artt. 9, 11, 12, 14 e 31 della L.R. 18.5.1998 n. 25; punto 5 del Piano regionale di gestione dei rifiuti approvato con delibera consiliare 7.4.1998 n. 88 e principi in materia  di programmazione e pianificazione contenuti nel suddetto Piano.

Violazione del giusto procedimento. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, illogicità, perplessità, sviamento

Il provvedimento impugnato è stato adottato in violazione della procedura di programmazione ed individuazione prevista dalle norme rubricate, in quanto individua la zona di Ponterotto come sito idoneo alla localizzazione dell’impianto di compostaggio, localizza l’impianto ed approva il progetto per la sua realizzazione presentato dalla SAFI (che, nel bacino di utenza, gestisce il servizio di smaltimento dei rifiuti), seguendo il procedimento descritto nell’art. 27 del d.Lgs. n. 22 del 1997, che, però, non è applicabile alla fattispecie.

2.- Violazione di legge (art.27 del d.vo 5.2.1997 n. 22 e principi desumibili; artt. 5 e 6 della L.R. 18.5.1998 n. 25; art. 32 della L. 8.6.1990 n. 142, come modificato dall’art. 4, comma 2, della L. 18.11.1998 n. 415; art. 1, commi 4 e 5, l. 3.1.1978 n. 1, come modificati dall’art. 4, comma 2, della L. 18.11.1998 n. 415).

Incompetenza

L’approvazione di un progetto di opera pubblica, che comporta la variazione dello strumento urbanistico comunale e la dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza non rientra nella competenza del dirigente.

3.- Violazione di legge (artt. 2, 19, 20, 27 del d.lvo 5.2.1997 n. 22 e principi desumibili; artt. 9, 11, 12, 14 e 31 della L.R. 18.5.1998 n. 25; Piano regionale di gestione dei rifiuti approvato con delibera consiliare 7.4.1998 n. 88 e principi in materia di programmazione e pianificazione contenuti nel suddetto Piano; artt. 7, 14, e 16 della L. 11.2.1994 n. 109, come modificati dall’art. 4, comma 1 e art. 5 della L. 18.11.1998 n. 415 e principi in materia di progetti relativi ad opere pubbliche; art. 1, commi 4 e 5, L. 3.1.1978 n. 1 come modificati dall’art. 4, comma 2 della L. 18.11.1998 n. 415)

Violazione del giusto procedimento. Incompetenza. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, illogicità, perplessità, sviamento

Secondo il procedimento delineato dalla L. 109 del 1994, che detta i criteri e le modalità per l’approvazione di progetti di opere pubbliche, l’approvazione del progetto preliminare e di quello definitivo spetta agli organi di indirizzo e non a quelli gestionali.

4.- Violazione di legge (artt. 2, 19, 20, 27 del d.lvo 5.2.1997 n. 22 e principi desumibili; artt. 9, 11, 12, 14 e 31 della L.R. 18.5.1998 n. 25;  Piano regionale di gestione rifiuti approvato con delibera consiliare 7.4.1998 n. 88 e principi in materia di programmazione e pianificazione ivi contenuti).

Violazione del giusto procedimento. Sviamento. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, illogicità, perplessità.

La localizzazione dell’impianto non è stata preceduta da alcuna preventiva valutazione circa l’idoneità del luogo.

5.- Violazione di legge (l.29.6.1939 n. 1497 e principi desumibili in materia di tutela paesaggistica; artt. 2, 19, 20, 27 del d.lvo 5.2.1997 n. 22 e principi desumibili; artt. 9, 11, 12, 14 e 31 della L.R. 18.5.1998 n. 25; Piano regionale di gestione dei rifiuti approvato con delibera consiliare 7.4.1998 n. 88 e principi in materia di programmazione e pianificazione ivi contenuti; art. 7 delle N.T.A. del Piano di coordinamento; delibera C.R. 29.11.1998 n. 296).

Violazione del giusto procedimento. Sviamento. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, illogicità, perplessità.

Non si è tenuto conto del vincolo paesistico gravante sulla zona interessata dall’impianto, né, tanto meno, delle contrarie comunicazioni ed intimazioni emanate dalla competente Sovrintendenza in relazione alla localizzazione in questione.

6.- Violazione di legge (artt. 2, 19, 20, 27 del d.lvo 5.2.1997 n. 22 e principi desumibili; artt. 9, 11, 12, 14 e 31 della L.R. 18.5.1998 n. 25; punto 1.3 e 5.2.3 del Piano regionale di gestione dei rifiuti approvato con delibera consiliare 7.4.1998 n. 88 e principi in materia di programmazione e pianificazione ivi contenuti; Piano provinciale smaltimento rifiuti approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 265 del 21.12 1992).

Violazione del giusto procedimento. Sviamento. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, illogicità, perplessità.

La localizzazione del sito di Ponterotto è stata effettuata senza tener conto dell’esistenza di impianti da riconvertire o da potenziare.

Le amministrazioni comunale e provinciale e la soc. SAFI, nel costituirsi in giudizio, hanno eccepito la inammissibilità e la irricevibilità del ricorso, rispettivamente, per carenza di interesse dei ricorrenti e per essersi gli stessi costituiti, a seguito della trasposizione dell’originario ricorso al Capo dello Stato alla sede giurisdizionale, nel termine di 60 giorni anziché in quello dimidiato (trattandosi dell’approvazione di un progetto di opera pubblica) di 30 giorni.

Nel merito hanno illustrato i motivi di infondatezza del gravame.

Il Tar ha superato le questioni pregiudiziali e ha accolto il ricorso, in quanto ha ritenuto fondato, ed assorbente di ogni altra censura, il primo motivo.

Le parti resistenti in primo grado hanno proposto, per l’annullamento della sentenza, gli appelli in epigrafe, con i quali, dopo avere reiterato le eccezioni di inammissibilità e irricevibilità dell’originario ricorso, hanno, contestato la correttezza della sentenza e ribadito le proprie tesi difensive in ordine alla infondatezza sia del motivo accolto che dei motivi assorbiti.

Gli appellati si sono costituiti e con successiva memoria hanno illustrato i motivi di infondatezza degli appelli e rinnovato le argomentazioni poste a sostegno dei motivi di gravame originariamente dedotti

Anche gli appellanti hanno depositato memorie.

D I R I T T O

1) Va innanzi tutto disposta la riunione degli appelli, in quanto proposti avverso la medesima sentenza.

2) Gli appelli sono fondati nel merito e, pertanto, il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame delle eccezioni pregiudiziali già sollevate in primo grado dagli attuali appellanti e reiterate nel presente grado di giudizio.

3) La controversia riguarda la legittimità della procedura seguita dalla Provincia di Firenze per l’approvazione del progetto dell’impianto di compostaggio biomasse e FORSU da ubicare in San Casciano Val di Pesa, loc. Ponterotto.

Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso presentato dai sigg. Zanobini (attuali appellati) per l’annullamento del provvedimento del dirigente di settore della Provincia di Firenze, con il quale il progetto suddetto è stato approvato, in quanto ha ritenuto fondato - ed assorbente di ogni altra censura - il primo motivo di gravame. Al riguardo ha precisato che, trattandosi di un impianto previsto dal piano regionale del 1998, ma non ancora localizzato, la individuazione del sito era da considerare come integrazione del piano, per la quale, ai sensi dell’art. 31, secondo comma, della L.R. della Toscana 18.5.1998 n. 25, avrebbe dovuto essere seguita la procedura prevista dall’art. 12 della stessa legge e non quella di cui all’art. 27 del d.lgs. 5.2.1997 n. 22.

Tale argomentazione non può essere condivisa.

L’art. 31 della cit. L.R. dispone: a) che, fino all’entrata in vigore dei piani provinciali approvati ai sensi del precedente art. 12, si applicano i piani regionali approvati ai sensi della L.R. 13.11.1984 n. 65; b) che le Province, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge possono chiedere alla Giunta Regionale la verifica della conformità delle scelte dei piani suddetti e delle loro varianti al piano regionale, salvo che non intendano modificarle; c) che le integrazioni e le modifiche all’esistente seguono la procedura prevista dall’art.12.

La prescrizione di cui al punto c) riguarda, come è evidente, le modifiche e le integrazioni delle scelte dei piani regionali ad opera delle province.

Nella specie, non è stata, però, apportata alcuna modifica o integrazione alle scelte del piano regionale di organizzazione di smaltimento rifiuti per le province di Firenze e Prato, approvato con le deliberazioni del consiglio regionale della Toscana n. 461 del 22.11.1988 e 369 del 25.7.1994. Infatti con la localizzazione, autorizzata con l’impugnato provvedimento dirigenziale, è stato completato l’iter procedimentale previsto dalle suddette delibere e, in particolare, dalla delibera del 1994, nella quale era stata prevista la “utilizzazione o realizzazione di impianti e aie di compostaggio da definire con le procedure dell’art. 3 bis della L. 441/87” (ora art. 27 del d.Lgs. n. 22 del 5.2.1997).

In altri termini, come correttamente osserva la difesa della Provincia, l’amministrazione regionale non aveva inteso fornire alcuna preventiva localizzazione per tale tipo di impianto al fine di consentire che gli operatori interessati potessero presentare un proprio progetto secondo la localizzazione più conveniente, fermo restando che la compatibilità ambientale e territoriale dell’intervento avrebbe dovuto essere accertata tramite la procedura di cui all’art. 27.

Quindi, la Provincia di Firenze non ha fatto altro che dare attuazione alla pianificazione già avvenuta, la quale, fra l’altro, su richiesta della stessa Provincia di Firenze, è stata confermata dalla Giunta regionale con la delibera n. 1085 del 29.9.1998. La conferma, come testualmente risulta da detta delibera ha riguardato anche la parte in cui il piano individuava la procedura da osservare per la localizzazione dell’impianto. In proposito è stato, infatti, considerato che “il citato piano regionale al cap. 5 detta i criteri per l’ubicazione dei nuovi impianti” ed è stato unicamente rilevato che “sia per gli impianti già esistenti che per quelli di nuova realizzazione si applicano le specifiche prescrizioni indicate nel capitolo 4 del DCRT n. 88/98”.

In conclusione il procedimento seguito appare del tutto conforme alle determinazioni contenute negli atti di pianificazione e alle norme ivi indicate, e, pertanto, contrariamente a quanto è stato affermato dal Tar, non ricorrevano le condizioni per l’applicabilità dell’art. 12 della L.R. n. 25/98, cui sono sottoposte le modifiche ed integrazioni delle scelte dei piani.

4) Passando alle altre censure dell’originario ricorso, che sono state dichiarate assorbite dal giudice di primo grado, appaiono certamente infondati il secondo ed il terzo motivo, che possono essere congiuntamente esaminati, con i quali è stato denunciato, sotto molteplici aspetti, il vizio di incompetenza del dirigente del settore ambiente della Provincia ad adottare l’atto impugnato.

Al riguardo va preliminarmente ricordato che l’art. 51, terzo comma, secondo periodo, della L. n. 142 del 1990 - nel testo novellato dall’art. 6 della L. n. 127 del 1997, come modificato dall’art. 2 della L. n. 191 del 1998 - specifica che ai dirigenti sono attribuiti “tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico, tra i quali, in particolare …f) i provvedmenti di autorizzazione … il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche discrezionali”. Negli stessi termini è anche l’art. 16 del Regolamento di organizzazione della Provincia di Firenze (approvato con delibera consiliare n. 74 del 1995 e aggiornato con successiva delibera del 1996) il quale stabilisce che il dirigente del settore cura l’attuazione dei programmi affidati al settore e precisa, inoltre, che “adotta … progetti attuativi occorrenti alla realizzazione di ciascun programma”.

Nella vigenza delle norme suddette non pare che si possa dubitare della competenza del dirigente ad adottare il provvedimento di definizione della localizzazione e della approvazione del progetto dell’impianto di compostaggio di cui si discute, considerato che tale provvedimento costituisce attuazione degli interventi di pianificazione dell’organo politico.

Né può validamente opporsi la circostanza che l’art. 27 della L. n. 22 del 1997 indica nella Giunta regionale (ovvero della Giunta provinciale, avendo la L.R. n. 25 del 1998 devoluto alle province, in via transitoria e sino alla approvazione dei piani provinciali, l’attuazione dei piani regionali approvati ai sensi della L.R. n. 65 del 1984 - art. 31 -) l’organo deputato ad approvare il progetto e ad autorizzare la realizzazione dell’impianto, perché detta disposizione è precedente a quella di cui al nuovo testo (in precedenza riportato) del cit. art. 51 della L. n.142 del 1990, che, come si è visto, affida al dirigente l’attuazione dei programmi definiti dall’organo poitico.

Non assume poi rilievo, in ordine alla contestata competenza, la disposizione di cui agli artt. 32 della l. n. 142 del 1990. Infatti, la norma riguarda l’approvazione dei programmi triennali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici e cioè atti programmatori ben diversi dall’approvazione di un singolo progetto.

Non appare utilmente invocato neanche l’art 1, quarto e quinto comma, della L. n. 1 del 1978 - secondo il quale l’approvazione di progetti di opere pubbliche costituisce variante degli strumenti urbanistici e, pertanto, il provvedimento non apparterrebbe alla sfera di competenza del dirigente di settore - perché, come incontestatamente riferisce il comune appellante, nella specie, non vi è stata necessità di variare gli strumenti urbanistici, non sussistendo problemi di difformità rispetto alle previsioni urbanistiche vigenti.

Va, infine, chiarito che non ricorre la denunciata violazione della L. n. 109 del 1994, tenuto conto che la materia della gestione dei rifiuti è esaustivamente disciplinata dal d.Lgs. n. 22 del 1997, che è norma speciale.

5) In parte infondate ed in parte inammissibili sono le ulteriori doglianze.

5.1.) Con il quarto motivo vengono censurati i criteri e le valutazioni che hanno portato alla localizzazione, in località Ponterotto dell’impianto di compostaggio.

In proposito da una attenta lettura degli atti del procedimento - e, in particolare, del verbale, in data 16.3.1999, della conferenza provinciale per lo smaltimento dei rifiuti, istituita ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 4 del 1995 per l’esame di compatibilità ambientale territoriale dei progetti di cui all’art. 27 del d.Lgs. n. 22 del 1997 - risulta, come del resto concordemente e correttamente evidenziano anche le parti appellanti, che l’intervento proposto dalla soc. SAFI era compatibile con le esigenze territoriali ed ambientali esistenti.

Infatti è stato chiarito:

- che non sussistevano fattori escludenti per la localizzaione prescelta e che, anzi, vi erano fattori preferenziali, quali quello della dislocazione in area con destinazione agricola (secondo quanto precisato al punto 5.2.3 del piano regionale) e della riutilizzazione di un opificio esistente, fra l’altro, fortemente inquinante (capannoni per la pollicoltura);

- che l’area era tra quelle maggiormente compatibili per la localizzazione dell’impianto;

- che il sito prescelto risultava posto ad una distanza maggiore, rispetto ad altre possibili localizzazioni, dalle fonti di acqua potabile e che le acque della sorgente esistente in prossimità della zona ed ubicata nelle immediate vicinanze dell’abitato delle Lame, erano state dichiarate non potabili;

- che la localizzazione nel sito dell’impianto consentiva la dismissione dell’attività avicunicola, particolarmente infestante.

5.2) Con il quinto motivo si lamenta che non si sarebbe tenuto conto del vincolo paesistico gravante sulla zona interessata dall’impianto.

In realtà dalla citata conferenza provinciale emerge che l’area non era sottoposta ad alcun vincolo paesistico, ma la Soprintendenza aveva evidenziato l’opportunità di collocare l’impianto in area industriale ed aveva successivamente comunicato la decisione di sottoporre a vincolo, ai sensi della L. n. 1497 del 1939, l’area nella quale era inclusa la zona interessata dall’impianto di compostaggio. Tale circostanza, ad avviso degli attuali appellati, avrebbe dovuto indurre la conferenza a sospendere immediatamente i propri lavori.

Senonchè, come esattamente osservano gli appellanti, tale obbligo non sussisteva, perché, a prescindere dal fatto che il parere della Soprintendenza non era da acquisire, appare indiscutibile che il procedimento per l’approvazione del progetto dell’impianto e quello diretto all’autorizzazione per intraprendere le relative opere nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico, sono distinti ed autonomi, come del resto si evince anche dallo stesso art. 27 della L. n. 22 del 1997, il quale al sesto comma precisa che, “nel caso in cui il progetto approvato riguardi aree vincolate … si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell’art. 82 del d.P.R. 24.7.1977 n. 616”. In sostanza, una volta adottato l’atto di autorizzazione dell’impianto, se la zona fosse stata effettivamente soggetta a vincolo paesaggistico, avrebbe dovuto essere presentato alla Regione il progetto dell’opera al fine di ottenere per la ua realizzazione la previa autorizzazione, con ogni conseguenza, anche in ordine all’esercizio del potere di annullamento, da parte delle Soprintendenze locali, in sede di controllo di legittimità dell’atto autorizzatorio, in caso di rilascio dello stesso.

5.4) Con il sesto motivo si deduce che la Provincia avrebbe dovuto escludere la realizzazione di un nuovo impianto, dovendo tenere conto della prioritaria esigenza di ottimizzare il sistema attraverso la riconversione e il potenziamento deli impianti esistenti.

La censura, prima ancora che infondata per le ragioni - in questa sede non verificabili - rappresentate dalla appellante SAFI (il gassificatore di Testi, utilizzato per la produzione di energia elettrica mediante la gassificazione di un derivato dei rifiuti, avrebbe caratteristiche che nulla hanno a che vedere con il compostaggio e parimenti non sarebbe compatibile con l’attività di compostaggio l’impianto delle Sibille utilizzato per il trasferimento dei rifiuti urbani e speciali e per la valorizzazione della raccolta differenziata), è inammissibile in quanto impinge in scelte di merito dell’amministrazione.

6) Per le considerazioni che precedono gli appelli vanno, pertanto, accolti e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado va respinto.

Le spese processuali possono essere compensate.

P. Q. M.

il Consiglio di Stato, Sezione quinta, previa riunione degli appelli in epigrafe, accoglie gli stessi e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 18 marzo 2003, con l'intervento dei Signori:

Alfonso                        QUARANTA                        Presidente

Goffredo                        ZACCARDI                        Consigliere

Aldo                        FERA                        Consigliere

Francesco                        D’OTTAVI                        Consigliere

Nicolina                        PULLANO                        Consigliere est.