 Corte Costituzionale sent. 244 del 25 luglio 2011
Corte Costituzionale sent. 244 del 25 luglio 2011
Oggetto: Ambiente - Rifiuti - Norme della Regione Veneto - Smaltimento dei "rifiuti speciali non pericolosi di provenienza extraregionale" - Limitazione ad una quota non superiore al venticinque per cento della capacità ricettiva dell'impianto - Limitazione alla sola ipotesi in cui nel territorio della Regione in cui sono prodotti manchino impianti più vicini adeguati allo smaltimento.
 SENTENZA N. 244 ANNO 2011 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:  Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Alfio            FINOCCHIARO,  Franco          GALLO, Luigi               MAZZELLA, Gaetano           SILVESTRI, Sabino             CASSESE, Giuseppe         TESAURO, Paolo  Maria    NAPOLITANO, Giuseppe         FRIGO, Alessandro       CRISCUOLO,  Paolo               GROSSI, Giorgio            LATTANZI, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 33,  comma 2, della legge della Regione Veneto 21 gennaio 2000, n. 3 (Nuove  norme in materia di gestione dei rifiuti), nonché del combinato disposto  dei commi 2 e 3 della medesima disposizione legislativa regionale,  promosso dal Tribunale amministrativo regionale del Veneto nel  procedimento vertente tra la Alles - Azienda Lavori Lagunari Escavo  Smaltimenti s.p.a. ed altra e la Regione Veneto ed altri con ordinanza  del 3 giugno 2010, iscritta al n. 298 del registro ordinanze 2010 e  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie  speciale, dell’anno 2010. Visti gli atti di costituzione della Alles - Azienda  Lavori Lagunari Escavo Smaltimenti s.p.a. ed altra, nonché l’atto di  intervento della Regione Veneto; udito nell’udienza pubblica del 21 giugno 2011 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano; uditi gli avvocati Vincenzo Pellegrini per la Alles -  Azienda Lavori Lagunari Escavo Smaltimenti s.p.a. ed altra e  Giandomenico Falcon per la Regione Veneto. Ritenuto in fatto 1.― Nel corso di un giudizio avente ad oggetto la  impugnazione di due provvedimenti amministrativi emessi da organi della  Regione Veneto relativamente alla autorizzazione, con la apposizione di  taluni limiti, alla gestione di una discarica di rifiuti speciali non  pericolosi, il Tribunale amministrativo regionale del Veneto, con  ordinanza depositata in data 3 giugno 2010, ha sollevato, in riferimento  agli artt. 3, 41 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione,  questione di legittimità costituzionale dell’art. 33, comma 2, della  legge della Regione Veneto 21 gennaio 2000, n. 3 (Nuove norme in materia  di gestione dei rifiuti), nonché, in riferimento agli stessi parametri  costituzionali ed all’art. 120 della Costituzione, del combinato  disposto dei commi 2 e 3 della medesima disposizione legislativa  regionale. 1.1.― Nel riferire i fatti di causa il rimettente  precisa che i ricorrenti nel giudizio a quo hanno congiuntamente avviato  un procedimento per l’approvazione della realizzazione, in territorio  veneto, di un impianto di smaltimento di rifiuti speciali non  pericolosi. In base agli accordi fra loro intervenuti, la Geo Nova  s.p.a. aveva posto a disposizione della Alles s.p.a. un terreno affinché  quest’ultima avviasse le procedure per ottenere l’approvazione di un  impianto per lo smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi che la  prima avrebbe progettato, realizzato e gestito. Infine, la ricettività  di tale impianto sarebbe stata riservata, nella misura del 60% «dei  volumi autorizzati», a rifiuti prodotti da Alles, mentre per il restante  40% potevano essere conferiti rifiuti prodotti da terzi, eventualmente  anche fuori Regione. Riferisce, altresì, il rimettente che nel primo dei  provvedimenti impugnati viene precisato che la discarica in questione  deve intendersi «in conto proprio» con possibilità di conferimento di  rifiuti in «conto terzi» nei limiti di quanto previsto dall’art. 33,  commi 2 e 3, della legge regionale n. 3 del 2000, mentre, nel secondo di  essi, si chiarisce che il quantitativo massimo ammissibile di rifiuti  in «conto terzi» sarà pari al 25% del quantitativo complessivamente  concesso, conformemente alla previsione dell’art. 33, comma 2, della  legge regionale n. 3 del 2000. 1.2.― Dopo avere ampiamente illustrato le posizioni  espresse nel corso del giudizio a quo dalle parti in causa, il  rimettente osserva che i due provvedimenti impugnati risulterebbero  essere lesivi della posizione dei ricorrenti sotto due profili. Secondo  il primo, in quanto è in essi prevista la possibilità di conferire  rifiuti speciali non pericolosi in conto terzi nella discarica in  questione entro il limite del 25% della sua capacità ricettiva (là dove  le parti si erano accordate per consentire che il 40% dei rifiuti  conferibili fossero provenienti da terzi); in base al secondo, in  quanto, essendo prevista, fra le limitazioni al conferimento di rifiuti  per conto di terzi, l’osservanza di quanto disposto dal comma 3 del  ricordato art. 33 della legge regionale n. 3 del 2000, la possibilità di  conferire rifiuti speciali prodotti al di fuori del territorio  regionale era subordinata alla condizione – prevista appunto dalla  disposizione ultima citata – che nella Regione nel cui territorio essi  fossero stati prodotti mancasse un impianto più vicino adeguato alla  smaltimento. Con particolare riferimento a questa disposizione,  tuttavia, il rimettente ritiene doveroso interrogarsi sulla sua  perdurante vigenza, per concludere in senso negativo. 1.2.1.― Osserva, infatti, il rimettente che, per  consolidata giurisprudenza costituzionale, la disciplina dei rifiuti  rientra nella materia «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema» riservata  alla competenza legislativa esclusiva dello Stato; che l’art. 1, comma  2, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento  dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre  2001, n. 3), prevede che «le disposizioni normative regionali vigenti  alla data di entrata in vigore della presente legge nelle materie  appartenenti alla legislazione esclusiva statale continuano ad  applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni  statali in materia»; che, successivamente alla approvazione della legge  n. 131 del 2003, è entrato in vigore il decreto legislativo 3 aprile  2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), il quale, in applicazione  della competenza legislativa statale in materia di tutela dell’ambiente,  ha dettato compiutamente la disciplina della gestione dei rifiuti; che,  pertanto, ove una disposizione legislativa regionale, emanata  anteriormente alla entrata in vigore del d.lgs. n. 152 del 2006, fosse  incompatibile o contrastante con altra disposizione contenuta in  quest’ultimo, detta normativa regionale dovrebbe essere ritenuta  tacitamente abrogata; che, riguardo al caso di specie, il comma 3  dell’art. 33 della legge regionale n. 3 del 2000, nel prevedere che lo  smaltimento dei rifiuti prodotti al di fuori della Regione Veneto in  impianti situati all’interno della Regione medesima sia subordinato alla  mancanza di altri impianti idonei più vicini ubicati nella Regione ove  essi sono stati prodotti, confliggerebbe con i principi contenuti  nell’art. 182, comma 3, lettera b), del d.lgs. n. 152 del 2006 (nel  testo vigente al momento del deposito della ordinanza di rimessione);  che, pertanto, dovrebbe ritenersi venuta meno, a seguito della entrata  in vigore del d.lgs. n. 152 del 2006, la condizione, che limita la  possibilità di smaltire i rifiuti speciali non pericolosi di provenienza  extraregionale nelle discariche ubicate nella Regione Veneto, dettata  dal comma 3 dell’art. 33 della legge regionale n. 3 del 2000. 1.2.2.― Il contrasto di una disposizione avente lo  stesso tenore di quella ora citata coi principi costituzionali dettati  in materia è stato affermato, rileva il rimettente, dalla Corte  costituzionale con la sentenza n. 10 del 2009, con la quale è stata  dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, della  legge della Regione Puglia 31 ottobre 2007, n. 29 (Disciplina per lo  smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, prodotti  al di fuori della Regione Puglia, che transitano nel territorio  regionale e sono destinati a impianti di smaltimento siti nella Regione  Puglia), che, appunto, limitava lo smaltimento dei rifiuti speciali  extraregionali alla sola ipotesi in cui le strutture ubicate nella  Regione in questione costituissero gli impianti appropriati più vicini  al luogo di produzione dei rifiuti medesimi. In quel caso, chiarisce il rimettente, la dichiarazione  di illegittimità costituzionale si era resa necessaria in quanto,  essendo la disposizione normativa censurata successiva al d.lgs. n. 152  del 2006, non aveva potuto operare (a differenza di quanto, invece,  ritiene essere avvenuto nel caso ora in esame) il meccanismo della  abrogazione tacita di cui all’art. 1, comma 3, della legge n. 131 del  2003. Precisa ancora il rimettente che, là dove non avesse ritenuto  operante il meccanismo di abrogazione tacita, avrebbe sollevato la  questione di legittimità costituzionale della disposizione in questione  non diversamente da quanto verificatosi relativamente alla citata  disposizione della Regione Puglia. 1.3.― Aggiunge, tuttavia, il rimettente che, pur  ritenuta la abrogazione tacita del comma 3 dell’art. 33 della legge  della Regione Veneto n. 3 del 2000 nella sola parte in cui esso  subordina la possibilità di smaltire i rifiuti speciali non pericolosi  provenienti da fuori regione alla condizione che nella regione di  produzione non ci siano impianti idonei più vicini, il predetto comma 3  permane in vigore nella parte in cui, letto insieme al precedente comma  2, determina che la quota del 25% della capienza degli impianti di  smaltimento siti nel Veneto riservata al conferimento di rifiuti  speciali «in conto terzi» (cioè prodotti da soggetti diversi da coloro i  quali sono stati autorizzati alla realizzazione della discarica) sia  riferibile non solo ai rifiuti prodotti nella Regione Veneto ma anche a  quelli di provenienza extraregionale. Aggiunge il giudice a quo che tale combinato disposto si  pone, però, in contrasto con l’art. 120 della Costituzione, che,  secondo la lettura datane nella sentenza di questa Corte n. 505 del  2002, vieta alle Regioni di adottare provvedimenti che ostacolino la  libera circolazione delle cose anche soltanto limitatamente ad una loro  quantità, nonché con gli artt. 117, secondo comma, lettera s), 3 e 41  della Costituzione. 1.4.― Quanto alla rilevanza della questione, il  rimettente osserva che i provvedimenti impugnati, che si fondano  sull’art. 3, commi 2 e 3, della legge regionale n. 3 del 2000, indicano,  in sostanza, nella misura del 25% della capienza della discarica il  volume dei rifiuti «in conto terzi» che possono essere  in essa  conferiti, là dove l’accordo intervenuto fra i ricorrenti nel giudizio a  quo prevede che possano essere conferiti rifiuti di terzi per il 40%  della capienza della discarica. È, pertanto, evidente che l’eventuale  dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione in  questione determinerebbe l’accoglimento del ricorso di fronte al giudice  amministrativo. 1.5.― Passando ad esaminare il solo comma 2 del citato  art. 33, che è dal rimettente interpretato nel senso che esso, come  tale, sarebbe riferibile alla sola ipotesi di rifiuti di provenienza  intraregionale, se ne afferma il contrasto con gli artt. 117, secondo  comma, lettera s), 3 e 41 della Costituzione nella parte in cui limita  al 25% della capienza della discarica la quota di rifiuti conferibili da  terzi. Rileva, infatti, il Tar del Veneto che né dalla  disciplina statale né da quella comunitaria emerge il principio secondo  il quale non è ammesso nelle discariche lo smaltimento di rifiuti  speciali non pericolosi conferiti da soggetti «diversi dai produttori»  (recte dai gestori), risultando, anzi, consentito lo smaltimento «per  conto terzi». Il prevedere, viceversa, dei limiti quantitativi allo  smaltimento di rifiuti conferiti da soggetti diversi dal titolare  dell’impianto, «determina la creazione di un ostacolo allo smaltimento  del rifiuto speciale non pericoloso in uno degli impianti appropriati  più vicini», introducendo limitazioni in funzione del soggetto gestore  della discarica e non al fine di perseguire la razionalizzazione della  rete integrata degli impianti tecnicamente idonei, in tal modo violando  l’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in relazione  al principio fondamentale della legislazione statale volto allo  smaltimento dei rifiuti presso gli impianti specializzati più prossimi. Afferma, infatti, il ricorrente che l’applicazione della  normativa censurata potrebbe portare ad una maggiore movimentazione dei  rifiuti ove l’impianto adeguato più vicino, ancorché non pienamente  sfruttato, sia già saturo per la quota nella disponibilità dei terzi. Ad avviso del Tar del Veneto la disposizione in  questione sarebbe, altresì, in contrasto con l’art. 41 della  Costituzione in quanto essa pregiudicherebbe sia la posizione dei  gestori degli impianti di smaltimento, penalizzati dalla ingiustificata  creazione di ostacoli alla libera circolazione delle merci, sia quella  dei produttori di rifiuti i quali, in un settore nel quale è  problematica la programmazione della quantità di rifiuti da smaltire,  sono soggetti a vincoli nella circolazione di questi tali da comportare  il sorgere di inefficienze. 1.6.― Precisa, infine, il rimettente che la questione di  legittimità costituzionale non concerne anche l’art. 33, comma 1, della  legge regionale n. 3 del 2000, giacché nella fattispecie sottoposta al  suo giudizio non è in discussione la realizzazione di nuove discariche  ma si controverte intorno ai limiti allo smaltimenti di «rifiuti  esterni». 2.― Si sono costituiti in giudizio i due ricorrenti nel  giudizio principale, svolgendo, sia pure con atti formalmente distinti,  le medesime argomentazioni. 2.1.― Esaminando dapprima il problema relativo alla  conferibilità dei rifiuti extraregionali, la difesa privata,  argomentando sia sulla base della previgente normativa regionale, sia  richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 505 del 2002, con  la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale di tale  normativa, ritiene che l’art. 33, comma 2, della legge regionale n. 3  del 2000, nel limitare al 25% della capienza dell’impianto di  smaltimento la possibilità di conferire rifiuti «in conto terzi», si  riferisca ai soli rifiuti prodotti nella Regione Veneto, essendo la  disciplina dei rifiuti extraregionali integralmente contenuta nel  successivo comma 3. Se, invece, si aderisse alla tesi esposta dal rimettente  (cioè che il limite del 25% si applica a prescindere dalla provenienza  del rifiuto da smaltire), la disposizione dovrebbe ritenersi tacitamente  abrogata, per effetto del meccanismo di cui all’art. 1, comma 2, della  legge n. 131 del 2002, stante il contrasto fra quella ed i principi  contenuti negli artt. 177, 178, 182 e 199 del d.lgs. n. 152 del 2006,  adottato in applicazione della competenza legislativa esclusiva statale  ex art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. Là dove, infine, non si dovesse aderire neppure alla  tesi della abrogazione tacita, allora la disposizione in questione  dovrebbe essere dichiara incostituzionale in quanto in contrasto coi  ricordati principi di cui al d.lgs. n. 152 del 2006. 2.2.― Nell’esaminare la tematica relativa ai limiti del  conferimento da parte di terzi di rifiuti prodotti nella Regione Veneto,  le parti private osservano che la disposizione che pone il limite del  25% della capienza dell’impianto ostacola egualmente la realizzazione di  un sistema integrato che assicuri lo smaltimento dei rifiuti  nell’impianto vicino più adatto. Anche in questo caso, pertanto, il  contrasto coi sopravvenuti principi statali contenuti nel d.lgs. n. 152  del 2006 dovrebbe condurre alla implicita abrogazione della norma  censurata. Ove si ritenesse, invece, che la disposizione sia  tuttora in vigore, le parti private sono dell’avviso che la stessa violi  gli artt. 3, 41 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione ed  aggiungono, al riguardo, che in tal caso la incostituzionalità dovrebbe  essere estesa anche al comma 1 dell’art. 33 della legge regionale n. 3  del 2000, in quanto la previsione di rilascio della autorizzazione per  discariche di rifiuti speciali non pericolosi in conto proprio  costituisce il presupposto per la introduzione del limite quantitativo  di cui al successivo comma 2. 3.― È intervenuta nel giudizio la Regione Veneto,  chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata e  riservandosi di argomentare più diffusamente in una successiva memoria. 4.― In prossimità dell’udienza sia la difesa della  Regione Veneto che le costituite parti private hanno depositato delle  memorie illustrative. 4.1.― Mentre le parti private si sono riportate  sostanzialmente agli atti di costituzione, la difesa della Regione ha  chiesto, preliminarmente, che gli atti siano restituiti al giudice a  quo, stante il mutamento del complessivo quadro normativo di  riferimento, dovuto alle modificazioni introdotte, attraverso il decreto  legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 (Disposizioni di attuazione della  direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19  novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive), a  numerose disposizioni contenute nel d.lgs. n. 152 del 2006, molte delle  quali indicate dallo stesse rimettente a sostegno dei propri dubbi sulla  legittimità costituzionale della disposizione censurata. Riguardo alla impugnazione del comma 3 dell’art. 33  della legge regionale n. 3 del 2000, la difesa della Regione Veneto  sostiene che la questione sia inammissibile per aberratio ictus in  quanto la disposizione in base alla quale è previsto che sia possibile  conferire rifiuti prodotti da chi non sia il titolare della discarica  nella sola misura del 25% della capacità ricettiva delle singole  discariche è contenuta nel comma 2 della norma censurata. Passando ad esaminare il merito della questione,  l’interveniente difesa ritiene che, con riferimento alla violazione  dell’art. 120 della Costituzione, la questione di legittimità  costituzionale dell’art. 33, comma 2, della legge regionale n. 3 del  2000 sia infondata. A suo avviso, infatti, il citato comma 2 «non è  rivolto a porre un limite all’ingresso di rifiuti speciali  extraregionali, ma solo a sviluppare il principio di responsabilità del  produttore nella gestione dei rifiuti». Poiché la ratio dell’art. 120  della Costituzione è di impedire che le Regioni adottino disposizioni  volte ad ostacolare l’ingresso in esse di cose provenienti da altre  Regioni, mentre il comma 2 dell’art. 33 della legge regionale n. 3 del  2000 prende in esame solo il profilo soggettivo di chi conferisce i  rifiuti restando del tutto irrilevante il luogo di provenienza degli  stessi, non risulta limitata, per effetto di tale disposizione, la  libera circolazione delle cose fra le Regioni. In via subordinata, la Regione osserva che, onde  escludere la violazione dell’art. 120 della Costituzione, basterebbe  interpretare il citato art. 33, comma 2, della legge regionale n. 3 del  2000 nel senso che esso ha ad oggetto i soli rifiuti speciali prodotti  nella Regione Veneto. Quanto alla asserita violazione degli artt. 117, secondo  comma, lettera s), 3 e 41 della Costituzione, la difesa regionale  osserva che il sistema veneto di gestione dei rifiuti speciali si fonda  sulla scelta di ridurre lo smaltimento di essi in discarica  responsabilizzando chi li produce; scelta perseguita – nell’esercizio  delle competenze legislative regionali in tema di «governo del  territorio» e di «tutela della salute» – attraverso la riduzione delle  discariche «in conto terzi» e l’incentivazione degli impianti di  stoccaggio. Precisa la Regione che attraverso il sistema adottato  nel Veneto, volto a privilegiare il meccanismo dell’autosmaltimento dei  rifiuti, non si realizza l’effetto, paventato dal rimettente, della  maggiore movimentazione dei rifiuti, dovuto al fatto che chi li produce,  non essendo titolare di discarica, debba andare in cerca di una  discarica che abbia la quota del 25% della sua capienza ancora  disponibile. Ciò in quanto il produttore potrà liberamente conferire i  rifiuti presso un impianto di stoccaggio, ove i medesimi saranno  trattati. La porzione di essi che residuerà al trattamento potrà,  quindi, essere conferita senza limitazioni dal titolare dell’impianto di  stoccaggio nella propria discarica trattandosi di rifiuti da lui stesso  prodotti. Parimenti infondata sarebbe la questione con riferimento  all’art. 3 della Costituzione, vista la ragionevolezza di un sistema  che mira a ridurre lo smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi in  discarica in assenza di un preventivo trattamento degli stessi. La difesa regionale ritiene infondata anche la questione  della violazione dell’art. 41 della Costituzione, posto che, in una  visione bilanciata con l’utilità sociale della libertà di iniziativa  economica, non stupisce che i gestori degli impianti di smaltimento  possano ricevere senza limiti i rifiuti solo se essi stessi si occupino  del loro trattamento e recupero. Quanto ai produttori di rifiuti, essi  non sono soggetti ad altro vincolo che non sia volto ad incentivare il  conferimento dei rifiuti negli impianti di trattamento e recupero. Infine, la difesa regionale osserva che deve ritenersi  inammissibile e, comunque, infondata, la richiesta di estendere in via  consequenziale la dichiarazione di illegittimità costituzionale anche al  comma 1 dell’art. 33 della legge regionale n. 3 del 2000, dato che è su  tale disposizione che si fonda il sistema basato sulla responsabilità  del produttore e sull’autosmaltimento. D’altra parte, se questo è il  principio su cui il sistema si fonda, esso non può essere  illegittimo  in via consequenziale: semmai il rimettente avrebbe dovuto sollevare la  questione in via prioritaria su tale disposizione basilare e, in via  consequenziale, sulle altre che ne derivava. Considerato in diritto 1.― Il Tribunale amministrativo regionale del Veneto,  con ordinanza depositata il 3 giugno 2010, dubita, in riferimento agli  artt. 3, 41, 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, della  legittimità costituzionale del comma 2 dell’art. 33 della legge della  Regione Veneto 21 gennaio 2000, n. 3 (Nuove norma in materia di gestione  dei rifiuti), nonché, in riferimento – oltre che ai medesimi parametri –  anche all’art. 120 della Costituzione, della legittimità costituzionale  del combinato disposto dei commi 2 e 3 dell’art. 33 della stessa legge  regionale. 1.1.― Ritiene, infatti, il rimettente che il predetto  comma 2 dell’art. 33 della legge regionale n. 3 del 2000 – nel prevedere  che nelle discariche realizzate al fine di smaltire i rifiuti speciali  sia riservata una quota non superiore al 25% della capacità ricettiva  allo smaltimento dei rifiuti conferiti da soggetti diversi da coloro i  quali hanno realizzato la discarica stessa – si ponga in contrasto con  l’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in quanto si  tratterebbe di disposizione non coerente col principio fondamentale  della legislazione statale volto allo smaltimento dei rifiuti speciali  presso impianti idonei prossimi al luogo di produzione dei rifiuti. La  stessa disposizione sarebbe, peraltro, irragionevole, in tal modo  violando l’art. 3 della Costituzione, in quanto dalla sua applicazione  deriverebbe l’incremento della movimentazione sul territorio dei rifiuti  speciali non pericolosi, al fine di consentirne lo smaltimento, posto  che, nell’ipotesi in cui l’impianto idoneo più vicino avesse già  esaurito la quota riservata allo smaltimento dei rifiuti speciali non  pericolosi prodotti da soggetti diversi da quanti hanno realizzato  l’impianto in questione, sarebbe necessario conferire siffatti rifiuti  ad altro, più distante, impianto. Ad avviso del rimettente, la disposizione censurata  sarebbe in contrasto anche con l’art. 41 della Costituzione, espressivo  del principio di libera iniziativa economica, poiché essa  pregiudicherebbe sia la posizione di quanti, gestendo impianti per lo  smaltimento dei rifiuti speciali, sarebbero penalizzati in tale attività  dalla creazione di ingiustificati ostacoli alla libera circolazione  delle merci, sia quella di quanti, producendo, s’intende nello  svolgimento di un’attività di carattere imprenditoriale, rifiuti  speciali non pericolosi, sarebbero soggetti a vincoli nella circolazione  di questi ultimi tali da creare, a causa delle difficoltà di  pianificazione economica, delle inefficienze. 1.2.― Ritiene, altresì, il Tar del Veneto che il  combinato disposto dei commi 2 e 3 del ricordato art. 33 della legge  regionale n. 3 del 2000 in quanto riferibile – nella parte in cui  individua nel 25% della capacità ricettiva la quota riservata ai rifiuti  speciali non pericolosi prodotti da soggetti terzi rispetto a chi abbia  realizzato l’impianto di smaltimento – anche ai rifiuti prodotti al di  fuori della Regione Veneto violi, oltre ai già citati parametri  costituzionali, anche l’art. 120 della Costituzione il quale vieta alle  Regioni l’adozione di provvedimenti che ostacolino la libera  circolazione delle cose. 2.― Sono necessarie alcune preliminari osservazioni. Pur avendo la difesa regionale – nella memoria  illustrativa depositata in prossimità della discussione della questione –  dedotto, onde sollecitare la restituzione degli atti al rimettente  affinché valuti la perdurante non manifesta infondatezza e rilevanza  della questione di legittimità costituzionale, l’avvenuto mutamento,  successivo alla adozione della ordinanza con la quale è stata sollevata  la questione di legittimità costituzionale, del quadro normativo di  riferimento in conseguenza dell’entrata in vigore del decreto  legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 (Disposizioni di attuazione della  direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19  novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive), che ha  modificato talune disposizione del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n. 152 (Norme in materia ambientale), indicate dallo stesso rimettente  come espressive di principi violati dalle disposizioni censurate,  ritiene questa Corte di potere ugualmente procedere all’esame del  prospettato dubbio di costituzionalità. Infatti, se è ben vero che, per effetto del comma 1  dell’art. 9 del d.lgs. n. 205 del 2010, è stato introdotto nel d.lgs. n.  152 del 2006 l’art. 182-bis, il quale prevede che l’attività di  smaltimento dei rifiuti debba svolgersi «in uno degli impianti idonei  più vicini ai luoghi di produzione o di raccolta, al fine di ridurre i  movimenti dei rifiuti stessi», è altrettanto vero che ab origine  identico principio era contenuto nel previgente art. 182, comma 3,  lettera b), del d.lgs. n. 152 del 2006. Sicché può certamente escludersi  che, al riguardo, sia intervenuto un mutamento del quadro normativo che  possa giustificare un riesame da parte del giudice a quo della non  manifesta infondatezza e rilevanza della prospettata questione di  legittimità costituzionale. 3.― Sempre in via preliminare, ritiene questa Corte di  dovere circoscrivere l’oggetto del suo esame alla sola indagine sulla  legittimità costituzionale del comma 2 dell’art. 33 della legge  regionale n. 3 del 2000, esulando, invece, da esso la valutazione della  costituzionalità del combinato disposto dei commi 2 e 3 della medesima  norma legislativa. È, infatti, viziata da un’evidente aberrazione  interpretativa la tesi assunta dal giudice rimettente secondo la quale  la estensione dell’oggetto della disposizione contenuta nel comma 2 del  citato art. 33 della legge regionale n. 3 del 2000 anche ai rifiuti  prodotti al di fuori della Regione Veneto consegua alla applicazione in  combinato disposto anche del comma 3 del ricordato art. 33. Invero, mentre il comma 2 del citato articolo di legge,  nel fissare la quota di riserva del 25% della capacità ricettiva  dell’impianto di smaltimento per i rifiuti conferiti da terzi, non pare  fare alcuna distinzione fra rifiuti endoregionali e extraregionali, il  successivo comma 3 individua solo per questi ultimi una ulteriore  condizione affinché essi possano essere smaltiti nelle discariche  ubicate all’interno della Regione Veneto. Va prioritariamente osservato che la compatibilità coi  principi costituzionali della norma che fissa siffatta condizione (cioè  la mancanza nella Regione di produzione di un impianto di smaltimento  adeguato più vicino di quello veneto) non è oggetto di sindacato da  parte di questa Corte, avendo espressamente escluso il giudice  rimettente – al quale compete, nei giudizi incidentali, di stabilire il  perimetro delle disposizioni legislative da sottoporre al vaglio di  questa Corte – di dovere sollevare la relativa questione di  costituzionalità, ritenendo la norma in questione in parte qua  tacitamente abrogata – ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge 5  giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento  della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) –  dalla normativa statale sopravvenuta. Tanto considerato, rileva questa Corte che non vi è  alcun elemento che giustifichi l’opzione ermeneutica fatta dal  rimettente secondo la quale la disciplina regionale concernente lo  smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da territori  esterni alla Regione Veneto sia contenuta nel solo comma 3 del  ricordato art. 33. È, infatti, contraddittoria l’argomentazione del  rimettente che, ritenendo tacitamente abrogate le disposizioni  legislative regionali in contrasto con l’intervenuta legislazione  statale nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato,  seziona la portata della disposizione regionale, facendone sopravvivere  una parte priva di contenuto precettivo ed anche essa, per il solo fatto  di presupporre la possibilità di discipline diverse a secondo della  provenienza regionale o extraregionale di questo tipo di rifiuti, in  contrasto con quella normativa statale che, sempre secondo il  rimettente, determinerebbe l’abrogazione tacita di quella regionale. Appare, per converso, uno sviluppo non contraddittorio  con l’argomentazione del Tar l’interpretazione che, invece, assegna al  comma 2 portata generale, riguardando pertanto esso i rifiuti speciali  non pericolosi ovunque prodotti, ed al successivo comma 3 portata  limitata ai soli rifiuti extraregionali ma esclusivamente al fine di  dettare per questi ultimi una condizione aggiuntiva (rispetto a quella  già fissata per ogni rifiuto speciale non pericoloso dal comma 2) alla  possibilità del loro smaltimento all’interno della Regione Veneto. 3.1.― La questione di legittimità costituzionale del  combinato disposto dei commi 2 e 3 dell’art. 33 della legge regionale n.  3 del 2000 è quindi, stante l’erroneità interpretativa sul contenuto  delle disposizioni censurate e la contraddittorietà delle argomentazioni  sviluppate dal rimettente, inammissibile. Per esclusiva completezza espositiva, si fa presente che  non può essere presa in considerazione la questione relativa al primo  comma del suddetto articolo della legge regionale, dato che ad esso non  fa riferimento il giudice remittente – il quale considera tale  disposizione non rilevante ai fini del giudizio a quo – ma solo la parte  privata. 4.― Così delimitato l’ambito dell’incidente di costituzionalità, ritiene questa Corte che esso sia fondato. 4.1.― In diverse occasioni questa Corte ha avuto modo di  precisare e di ribadire che «la disciplina dei rifiuti si colloca […]  nell’ambito della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, di competenza  esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s),  della Costituzione, anche se interferisce con altri interessi e  competenze, di modo che deve intendersi riservato allo Stato il potere  di fissare livelli di tutela uniforme sull’intero territorio nazionale,  restando ferma la competenza delle Regioni alla cura di interessi  funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali» (sentenze  n. 249 del 2009 e n. 62 del 2008). È agevole osservare che il legislatore veneto, fissando  dei limiti, riferiti al soggetto produttore dei rifiuti speciali non  pericolosi, alla possibilità di smaltimento di questi ultimi nelle  discariche ubicate nella Regione ha individuato un autonomo principio –  fondato su quello che la Regione nei suoi scritti difensivi definisce  sistema della responsabilità del produttore e dell’autosmaltimento –  estraneo alla legislazione statale in materia ambientale (la quale  esclude, anzi, la sussistenza del principio dell’autosufficienza locale  con riferimento ai rifiuti speciali anche non pericolosi, come è stato  affermato da questa Corte con le sentenze n. 335 del 2001 e n. 10 del  2009). Tale principio, per un verso, non è espressione di alcuna  competenza regionale, non emergendo elementi specifici ed obiettivi in  base ai quali ancorare – come invece sostiene la difesa della Regione –  l’intervento legislativo né alla materia del governo del territorio né a  quella della tutela della salute. Si rileva anzi che l’istituzione di siffatti limiti  soggettivi (peraltro assai stringenti data la ridotta quota della  capacità degli impianti riservata allo smaltimento dei rifiuti prodotti  da terzi), col restringere considerevolmente la generale fruibilità  delle discariche, determina di necessità una maggiore movimentazione dei  rifiuti sul territorio, stante la contrazione dell’offerta di idonei  siti disponibili allo smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi. In tal modo rimane violato il principio sancito (ora)  dall’art. 182-bis del d.lgs. n. 152 del 2006 (ma già in passato, come  dianzi ricordato, affermato dall’art. 182 del medesimo decreto  legislativo nel testo previgente) in base al quale, tenuto conto del  contesto geografico e della necessità di impianti specializzati per  determinati tipi di rifiuti, si deve tendere «al fine di ridurre i  movimenti dei rifiuti stessi». 5.― Va, d’altra parte, considerato che anche la specie  rifiuto non è estranea al più ampio genere di bene commercialmente  rilevante, essendo di comune esperienza il fatto che anche le operazioni  di smaltimento dei rifiuti per conto terzi sono suscettibili di formare  oggetto dello svolgimento di attività imprenditoriale. Del resto, già  nella sentenza di questa Corte n. 335 del 2001 si è affermato che «anche  alla luce della normativa comunitaria il rifiuto è pur sempre  considerato un prodotto». In base a tale prospettiva deve affermarsi il contrasto della disposizione censurata anche con l’art. 41 della Costituzione. Infatti, attraverso la fissazione, operata dalla  disposizione censurata, di un limite, rapportato alla complessiva  capacità dell’impianto, alla possibilità di ricevere rifiuti speciali  non pericolosi prodotti da soggetti diversi dal gestore della discarica  si determina, in assenza di ragioni di utilità sociale ovvero senza che  ciò valga a prevenire danni alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità  dell’uomo, un ingiustificato vincolo, a carico del gestore medesimo,  alla sua libera facoltà di svolgere un’iniziativa economica. 6.― In considerazione della già affermata applicabilità  della disposizione dichiarata incostituzionale sia riguardo ai rifiuti  speciali non pericolosi prodotti nella Regione Veneto sia riguardo a  quelli provenienti da altre Regioni, restano assorbiti i restanti  profili di illegittimità costituzionale dedotti dal rimettente. per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 33,  comma 2, della legge della Regione Veneto 21 gennaio 2000, n. 3 (Nuove  norme in materia di gestione dei rifiuti), limitamente alle parole «non  superiore al venticinque per cento della capacità ricettiva»; dichiara inammissibile la questione di legittimità  costituzionale del combinato disposto dei commi 2 e 3 del medesimo art.  33 della legge della Regione Veneto n. 3 del 2000, sollevata, in  riferimento agli artt. 3, 41, 117, secondo comma, lettera s), e 120  della Costituzione, dal Tribunale amministrativo del Veneto con  l’ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 luglio 2011. F.to: Alfonso QUARANTA, Presidente Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2011. Il Direttore della Cancelleria F.to: MELATTI
 
 
 
 
                    




