IN ANTEPRIMA IL DECRETO SUI NUOVI CODICI CER Corrado Carruba, avvocato CEAG, componente Osservatorio Nazionale sui Rifiuti IN ANTEPRIMA IL DECRETO SUI NUOVI CODICI CER

Finalmente, seppure con ritardo rispetto all’entrata in vigore delle norme comunitarie e, soprattutto, delle aspettative degli operatori, il Governo con Decreto interministeriale ambiente, salute, attività produttive e politiche  agricole, ha dettato le modalità di entrata in vigore del cosiddetto “Nuovo Codice Europeo dei Rifiuti – Nuovo CER”. Il decreto firmato è in via di pubblicazione ma Lexambiente e CEAG lo mettono in anteprima a disposizione degli interessati.

Anche se le Decisioni della Commissione sono fonti normative self executing, cioè che spiegano direttamente la loro efficacia a prescindere da atti di recepimento o di attuazione degli Stati membri, era subito apparso necessario prevedere una modalità che consentisse il passaggio dal vecchio al nuovo sistema con valenza essenzialmente tecnica e ricognitiva; in realtà, poi, visto il ritardo con cui il Governo ha provveduto si è altresì posto il tema di consentire una breve fase di passaggio a valere sulle necessarie modifiche da apportare alle autorizzazioni per i codici CER dei rifiuti gestiti dai titolari di autorizzazioni e alle documentazioni prescritte, essenzialmente registri di carico e scarico, formulari di trasporto, MUD; in altre parole, come recita la premessa al decreto: “Considerata la necessità di disciplinare la fase di transizione dalla precedente, alla nuova codifica dei rifiuti in modo da consentire che i termini dell’aggiornamento dei codici inseriti nelle autorizzazioni o iscrizioni per la gestione dei rifiuti non determinino l’arresto delle attività in esercizio, con notevoli, gravi conseguenze sul piano economico e della tutela ambientale”.

Il decreto, con la parte dispositiva e i suoi allegati, consente di individuare i nuovi codici partendo dagli esistenti, sostituendo quelli di cui al D.Lgs. 22/97 in particolare gli Allegati A, sezione 2 e D che ora sono del tutto sostituiti dall’Allegato A del nuovo decreto interministeriale.

Scompare un elenco specifico dei rifiuti pericolosi (ex allegato D dedicato) poiché ora questi si trovano anch’essi in un unico allegato, ma contrassegnati con un asterisco (*)

Da segnalare un tema delicato: cosa accade per quei rifiuti, e per quei gestori che li trattano, divenuti pericolosi in forza del nuovo CER dal 1 gennaio di quest’anno 2002; la risposta era già venuta dall’articolo 1 comma 15 della legge 21 dicembre 2001 n. 443 (cd. Legge Lunardi), ora richiamata dall’art. 3 comma 2, che prevede in sintesi che chi gestiva rifiuti non pericolosi ora divenuti tali in forza di regolare titolo potrà continuare a farlo presentando una domanda all’amministrazione competente entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge citata in attesa di nuovo atto autorizzatorio.

Per la cd. transcodifica dei rifiuti non pericolosi è data facoltà agli operatori, per l’utilizzo in registri e moduli obbligatori, di completare l’adeguamento utilizzando l’Allegato B entro il termine massimo di 60 giorni dall'entrata in vigore del regolamento (notiamo che, con un poco di confusione, il legislatore usa alternativamente il termine decreto ed il termine regolamento …); al primo rinnovo delle autorizzazioni – art. 28 D.Lgs. 22/97 -  o delle iscrizioni abilitanti – art. 30 D.Lgs. 22/97 -, anche questi atti formali dovranno essere adeguati d’ufficio alla nuova codificazione.