Abbandono di rifiuti diventa reato: ma siamo certi che sia un bene?

di Gianfranco AMENDOLA

pubblicato su osservatorioagromafie.it. Si ringraziano Autore ed Editore

Come è noto, recentemente l’art. 6 ter del d.l. n. 105/2023 convertito con l. 9 ottobre 2023, n. 137, ha modificato l’art. 255, comma 1, d.lgs. n. 152/06 (TUA) sostituendo, per l’abbandono di rifiuti nell’ambiente (art. 192 TUA), la sanzione amministrativa da 300 a 3.000 euro con l’ammenda da 1000 a 10.000 euro (pena raddoppiata se si tratta di rifiuti pericolosi).

E pertanto, adesso, l’abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti è punito sempre come reato contravvenzionale: di regola con la sola ammenda sopra richiamata, ma, se si tratta di titolari di imprese o responsabili di enti con l’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro (art. 256, comma 2, cui rinvia l’art. 255, comma 1).

Possiamo, quindi, riassumere il quadro sanzionatorio per abbandono di rifiuti nel seguente specchietto:

ABBANDONO DI RIFIUTI NELL’AMBIENTE (suolo e acque):

divieto: art. 192, commi 1 e 2

sanzione PENALE:

1)l’ammenda da mille euro a diecimila euro. Se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena e’ aumentata fino al doppio (art. 255, comma 1);

2) da titolari di imprese o responsabili di enti : a) con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi (art. 256, comma 2, cui rinvia l’art. 255, comma 1)

Ipotesi minori con sanzione AMMINISTRATIVA:

1) abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi

divieto: art. 232 bis, comma 3

sanzione amministrativa pecuniaria da euro sessanta a euro trecento (art. 255, comma 1 bis)

2) abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni , quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare

divieto: art. 232 ter, comma 1

sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta (art. 255, comma 1 bis)

In entrambi i casi relativi alla sanzione penale, peraltro, il comma 3 dell’art. 192 dispone che, fatta salva l’applicazione delle suddette sanzioni, il contravventore è tenuto a procedere alla eliminazione delle conseguenze del reato attraverso la rimozione, lo smaltimento-recupero dei rifiuti e la rimessione in pristino dello stato dei luoghi.

Tornando, quindi, in questo quadro generale, alla modifica del 2023, appare evidente che oggi l’illecito amministrativo prima previsto per l’abbandono di rifiuti è stato trasformato in illecito penale contravvenzionale, con tutte le conseguenze di legge, incluse quelle relative alle contravvenzioni previste dal TUA.

Prescindiamo, in questa sede, dal commentare la utilità di tale scelta legislativa, limitandoci a evidenziare che, a nostro sommesso avviso, nonostante la nostra natura biecamente repressiva, non ci sembra che l’inquinamento da rifiuti dipenda da inadeguatezza delle sanzioni ma dall’assenza di adeguati controlli. E, in ogni caso, come vedremo, si tratta di scelta che crea diversi problemi di comprensione e di razionalità.

Per capire meglio, a questo punto, facciamo un esempio: uno sporcaccione viene sorpreso dalla polizia locale mentre butta in strada un sacchetto di plastica contenente rifiuti domestici. Dovrebbe, quindi, applicarsi la nuova sanzione contravvenzionale; e pertanto, come per tutte le sanzioni contravvenzionali punite con la sola pena dell’ammenda, lo sporcaccione può estinguere il reato semplicemente con il pagamento di un terzo del massimo (3.333 euro) ai sensi dell’art. 162 c.p.

Trattandosi, tuttavia, di contravvenzione prevista dal TUA, occorre valutare anche l’applicabilità della speciale procedura estintiva prevista dalla parte VI (art. 318 bis e ss. TUA) in base alla quale lo sporcaccione può estinguere il reato pagando 2.500 euro (un quarto del massimo) se si tratta di contravvenzione che non ha cagionato danno o pericolo concreto ed attuale di danno alle risorse ambientali, a condizione che adempia nei termini alle prescrizioni per la regolarizzazione che gli vengono impartite dalla p.g. Soluzione che, per lui, sarebbe economicamente più favorevole. E, a questo proposito, rinviando ad altre opere per approfondimenti e richiami1, appare opportuno ricordare che, in base all’insegnamento della Suprema Corte e alla dottrina prevalente, questa causa di estinzione può operare anche nei casi in cui la condotta illecita abbia determinato, come nell’esempio fatto, una marginale modificazione della realtà con conseguenze facilmente rimovibili da parte del suo autore, sempre che si valuti che non si sia arrecato un danno o un pericolo concreto ed attuale per l’ambiente2; ed anche se non viene impartita alcuna prescrizione perché, come probabile, nell’esempio fatto, di fronte alla contestazione, il contravventore si è affrettato a riprendere il sacchetto e a buttarlo nel cassonetto; e, quindi, non c’è alcuna prescrizione da impartire3.

Ma non finisce qui. Perché, a questo punto, occorre valutare anche l’applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.) che riguarda, nel testo aggiornato dopo la riforma Cartabia, i reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena: limiti entro cui è abbondantemente compresa la contravvenzione in esame; stabilendo che « la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’art. 133, primo comma, anche in considerazione della condotta susseguente al reato, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale ». Pertanto, in questi casi, la punibilità è esclusa tout court senza che sia necessario pagare alcunché.

A questo punto, pur rinviando ad altri scritti per approfondire la problematica connessa con l’applicazione dell’art. 131 bis c.p.4, appare chiaro che, al di là dei termini usati, l’offesa di particolare tenuità richiesta dall’articolo coincide, sostanzialmente, con la «marginale modificazione della realtà» che la giurisprudenza e la dottrina dominante equipara alla assenza di danno e di pericolo concreto di danno per l’ambiente necessari per applicare la procedura di estinzione prevista dalla parte VI del TUA.

E pertanto, nell’esempio fatto, dove di certo ricorre la particolare tenuità del fatto per marginale modificazione della realtà, la vicenda può avere, in realtà, tre diverse conclusioni: non si paga niente (art. 131 bis c.p.), si pagano 2.500 euro (procedura TUA), ovvero si pagano 3.333 euro (art. 162 c.p.). Con l’aggravante che, a livello formale, il contravventore che non ha provocato alcun tipo di danno o pericolo concreto e attuale di danno deve pagare, con la procedura TUA, 2.500 euro, mentre non paga niente nel caso in cui il danno o il pericolo esistano ma siano esigui ( ex art. 131 bis c.p.). Insomma, un bell’esempio di confusione e di irrazionalità normativa.

Certo, si potrà dire che questi nodi già esistevano con la vecchia formulazione, prima che, nel 2023, la sanzione amministrativa dell’art. 255, comma 1 fosse trasformata in sanzione penale. Ma, in realtà, prima ci si poteva riferire all’unica ipotesi di natura penale esistente e cioè a quella di cui all’art. 256, comma 2, relativa, come abbiamo visto, all’abbandono di rifiuti da parte di titolari di imprese o responsabili di enti , punibile non con la sola ammenda ma con pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda. Ipotesi, evidentemente ritenuta più pericolosa dal legislatore in quanto collegata ad attività lavorativa svolta con continuità; cui non era applicabile, quindi l’oblazione «secca» di cui all’art. 162 relativa alle contravvenzioni punite con la sola ammenda, e, presumibilmente, difficilmente rientrante nell’ambito della particolare tenuità o dell’assenza di danno o pericolo per l’ambiente richieste dalla parte VI TUA. Tanto è vero che, in questi casi, a differenza di quanto previsto per le contravvenzioni punite con la sola ammenda, l’oblazione è possibile solo se non permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore e, comunque, può essere respinta dal giudice avuto riguardo alla gravità del fatto (art. 162 bis c.p., in tema di oblazione di contravvenzioni con pena alternativa). Ma adesso, dopo che anche l’abbandono, se pure isolato e di scarsa entità come nell’esempio fatto, è stato assoggettato a tutte le norme, generali e speciali, relative alle contravvenzioni, specie per quanto concerne la loro eliminazione o esclusione dalla punibilità, la incongruenza e il mancato coordinamento organico complessivo delle norme suddette appaiono molto più evidenti.

Vero è che recentemente il Ministro dell’ambiente ha insediato una Commissione per la revisione del TUA senza, tuttavia, specificarne criteri e finalità (eccetto l’adeguamento alla nuova formulazione della Costituzione in tema di ambiente), che dovrebbe lavorare a titolo gratuito con tempi strettissimi, certamente incompatibili con la complessità richiesta per una seria revisione complessiva del TUA; e, soprattutto, formata da esperti, avvocati, generali e professori certamente validissimi nei loro settori ma altrettanto certamente, nella quasi totalità, non conosciuti o riconoscibili per competenza sulla normativa ambientale.

E intanto il nostro sporcaccione se la ride…!

1 Cfr. Monci, Profili applicativi critici della procedura estintiva nei reati contravvenzionali in materia ambientale , in Dir. giur. agr. al. amb., 2023, 5, nonché il nostro Diritto penale ambientale, Pisa, 2022, 218 e ss., attualmente in fase di aggiornamento.

2 Vita, La procedura estintiva dei reati contravvenzionali del d.lgs. 152/2006 introdotta dalla l. n. 68/2015: analisi e riflessioni , in www.osservatorioagromafie.it, 2016, 7, il quale richiama anche la definizione di «danno ambientale» dell’art. 300 TUA. Del resto, solo con questa interpretazione si può giustificare la dizione dell’art. 318 septies, comma 3, il quale parla di «eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione» quando il presupposto formale è che si tratti di contravvenzioni che non hanno cagionato danno o pericolo concreto ed attuale di danno alle risorse ambientali.

3 Da ultimo, cfr. Cass. Sez. III Pen. 9 gennaio 2024 (udienza 2023), n. 685, Moussa, in www.lexambiente.it, 19 gennaio 2024, secondo cui «la formale assenza della procedura estintiva non può condizionare l’esercizio dell’azione penale nei casi in cui, legittimamente, l’organo di vigilanza ritenga di non impartire alcuna prescrizione di regolarizzazione, tenuto conto chel’imputato può comunque richiedere di essere ammesso all’oblazione, sia in sede amministrativa, sia successivamente in sede giudiziaria e nella stessa misura agevolata».

4 Cfr. per tutti, Ramacci,Note in tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto e reati ambientali, in www.lexambiente.it , 30 marzo 2015; più di recente Colombo, Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto e condotta susseguente al reato. Le prime pronunce della Cassazione sul novellato art. 131 bis c.p , in Sistema penale, 12 luglio 2023; Salerno, La particolare tenuità del fatto: dubbi interpretativi e prospettive di riforma, in www.lamagistratura.it , 12 agosto 2022.