Rifiuti.La Cassazione: i materiali da demolizione sono sempre rifiuti, mai sottoprodotti

di Gianfranco AMENDOLA

Chi si occupa di rifiuti sa bene che uno dei problemi più controversi è sempre stato quello della qualifica dei materiali da demolizione (i famosi "calcinacci") : rifiuti o sottoprodotti?

Ovviamente, la questione è sostanziale; se sono rifiuti essi sono assoggettati alla normativa sui rifiuti con tutti gli obblighi (e controlli) conseguenti: autorizzazione, iscrizione all'Albo ecc. Obblighi che, invece, non sussistono se si tratta di sottoprodotti.

In proposito, è appena il caso di ricordare che, ai sensi dell'art. 184-bis, "è un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

a) la sostanza o l'oggetto devono trarre origine da un processo di produzione, di cui costituiscono parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza o oggetto;

b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana".

In proposito, la giurisprudenza della Cassazione è sempre stata abbastanza oscura, anche se con netta prevalenza per la tesi del rifiuto, derivata, tuttavia, nella maggior parte dei casi, dalla mancanza, nei singoli casi, della dimostrazione del contrario da parte degli imputati. Da un lato, infatti, si afferma che "gli inerti provenienti da demolizioni di edifici continuano ad essere considerati rifiuti speciali anche in base al decreto legislativo n.152 del 2006, trattandosi di materiale espressamente qualificato come rifiuto dalla legge, del quale il detentore ha l’obbligo di disfarsi avviandolo o al recupero o allo smaltimento"1, e dall'altro, si aggiunge che "i materiali provenienti da demolizioni rientrano nel novero dei rifiuti in quanto oggettivamente destinati all’abbandono, l’eventuale recupero è condizionato a precisi adempimenti, in mancanza dei quali detti materiali vanno considerati, comunque, cose di cui il detentore ha l’obbligo di disfarsi; l’eventuale assoggettamento di detti materiali a disposizioni più favorevoli che derogano alla disciplina ordinaria implica la dimostrazione, da parte di chi lo invoca, della sussistenza di tutti i presupposti previsti dalla legge."2.

Ovviamente, possono essere sottoposti ad un processo per il loro recupero, al termine del quale perdono la qualifica di rifiuti; ma, fino a quel momento, sono rifiuti a tutti gli effetti3. Anzi, si è esattamente osservato che è la stessa esigenza di trattamento ad escludere la qualifica di sottoprodotto (incentrata sul riutilizzo diretto senza trasformazioni preliminari) 4 .

A volte, qualche incertezza è derivata dalla confusione con le terre e rocce da scavo che, come è noto, sono soggette ad una speciale disciplina di favore, come risulta con chiarezza da una sentenza del 2013, secondo cui "il materiale bituminoso, come ogni prodotto proveniente da scavo o demolizione, può essere considerato sottoprodotto ai sensi dell’art.183, lett. qq), del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152 soltanto in ipotesi di totale riutilizzazione nel rispetto delle condizioni fissate dal successivo art.184-bis al comma 1, anche in relazione all’art.185, in particolare lett.b) e c), della medesima legge. Tale conclusione risulta certamente corretta anche dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 2 dicembre 2010, n.205 e del relativo decreto ministeriale (vedi sentenze di questa Sezione, n.33577 del 4/7/2012, Digennaro; n.32797 del 18/3/2013, Rubegni e altri). Né, sul punto, risultano rilevanti le successive modifiche normative che hanno ad oggetto materiali diversi, e cioè le rocce e terre da scavo; queste ultime, infatti, sono costituite da materiali naturali oggetto di attività di estrazione o scavo, mentre i materiali bituminosi provengono da lavorazione del petrolio e presentano un evidente potere di contaminazione, cui segue l'attribuzione di codice CER 17.04.01 002, con conseguente classificazione come rifiuto (Sez.3. n.39586 del 28/10/2005; n.12851 del 13/2/2003; da ultimo, n.7374 del 19/1/2012, rv 252101"5

Recentemente, tuttavia -ed è questa una novità rilevante- la suprema Corte, tornando sull'argomento, ha introdotto una nuova argomentazione che risulta decisiva.

Ci riferiamo alla sentenza della terza sezione (rel. Ramacci) del 1 luglio 2015, n. 33028, Giulivi (relativa a materiale da demolizione impiegato per la formazione di un fondo stradale), che, a prima vista, sembra solo ripetitiva. Infatti, per escludere che si tratti di sottoprodotto, dapprima evidenzia l'argomento (definito "determinante") che manca, da parte dell'imputato, la prova della sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per l'applicazione di tale regime derogatorio.

Subito dopo ricorda che l'art. 184, comma 3, lett. b), d.lgs. 152\06 definisce come rifiuti speciali quelli derivanti dalle attività di demolizione e costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo," fermo restando, attualmente (poiché, in precedenza, il riferimento riguardava l'ormai abrogato art. 186), quanto disposto dall'articolo 184-bis in materia di sottoprodotti.". Ma, in realtà, -dice la Cassazione- il richiamo all'art. 184-bis sui sottoprodotti "è esclusivamente riferito ai materiali provenienti dalle sole attività di scavo, come emerge dal tenore letterale della disposizione e dal richiamo, prima della modifica ad opera del d.lgs. 205\2010, all'art. 186, che riguardava le terre e rocce da scavo"; e non ai materiali da demolizione. Peraltro -aggiunge- "la collocazione dei materiali derivanti da attività di demolizione nel novero dei sottoprodotti si porrebbe dunque in evidente contrasto con quanto stabilito dall'art. 184, che li qualifica espressamente come rifiuti".

Ma, soprattutto -ed è questo l'argomento nuovo e più rilevante- per escludere che si tratti di sottoprodotto occorre ricordare che essi devono "trarre origine da un processo di produzione...".

E quindi, per dirla con la suprema Corte, "la dizione dell'art. 184, comma 1, lett. a) lascia chiaramente intendere che il sottoprodotto deve «trarre origine», quindi provenire direttamente, da un «processo di produzione», dunque da un'attività chiaramente finalizzata alla realizzazione di un qualcosa ottenuto attraverso la lavorazione o la trasformazione di altri materiali (sebbene una simile descrizione non possa ritenersi esaustiva, in considerazione delle molteplici possibilità offerte dalla tecnologia)......". Di conseguenza, " la demolizione di un edificio, che può avvenire per motivi diversi, non è finalizzata alla produzione di alcunché, bensì all'eliminazione dell'edificio medesimo, né può assumere rilevanza, come già ritenuto da questa Corte, il fatto che la demolizione sia finalizzata alla realizzazione di un nuovo edificio, che non può essere considerato il prodotto finale della demolizione, in quanto tale attività non costituisce il prodromo di una costruzione, che può essere effettuata anche indipendentemente da precedenti demolizioni...."

La conclusione, a questo punto, è chiarissima ed obbligata. I materiali da demolizione non possono mai essere considerati sottoprodotti, a prescindere dal loro reimpiego, anche se è certo. Sono sempre dei rifiuti e tali restano sino a che, eventualmente, saranno oggetto di un processo di recupero.

 




1 Cass. Pen., Sez. 3, 27 giugno 2013, n. 37541, Paglialunga

2 Cass. Pen, sez. 3, c.c. 13 aprile 2011, n. 16727, Spinello; Cass. Pen. sez. 3, cc 14 maggio 2015, n. 29084, Favazzo.

Cfr. anche, a proposito dell'onere della prova, Cass. Pen., sez. 3, 2 ottobre 2014, n. 3202, Giaccari, secondo cui "in materia di gestione dei rifiuti, ai fini della qualificazione come sottoprodotti di sostanze e materiali, incombe sull'interessato, l'onere di fornire la prova che un determinato materiale sia destinato con certezza, e non come mera eventualità, ad un ulteriore utilizzo"

3 Cfr. per tutte Cass. Pen. sez. 3, 15 gennaio 2008, n. 7465, Baruzzi, secondo cui "i rifiuti da demolizione di edifici presentano caratteristiche di disomogeneità in quanto sono rappresentati da una congerie di materiali di vario tipo che necessitano, prima del loro nuovo uso, di preventivi trattamenti (vagliatura, cernita, separazione, rimozione di eventuali sostanze inquinanti, recupero di metalli e composti metallici, frantumazione etc.); in particolare, i residui di attività di demolizione richiedono, prima del loro reimpiego, operazioni di recupero per cui sono disciplinati dalla normativa sui rifiuti"; ID, 29 gennaio 2014, n.14952, Mozzon, secondo cui " i materiali residuanti dalla attività di demolizione edilizia conservano la natura di rifiuti sino al  completamento delle attività di separazione e cernita, in quanto la disciplina in  materia di gestione dei rifiuti si applica sino al completamento delle operazioni di recupero, tra le quali l'art. 183 lett. h) d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 indica la cernita o la selezion

4
 Cfr. Cass. Pen, sez. 3, 6 ottobre 2011, n. 45023, Negrini secondo cui "già solo i procedimenti di stabilizzazione e frantumazione cui vengono sottoposti i materiali (nella specie, inerti da demolizione) si pongono in contrasto con la definizione di sottoprodotto, perché per poter parlare di sottoprodotto, il materiale da riutilizzare non deve necessitare di alcuna trasformazione preliminare.". Si noti, tuttavia, che nel caso di specie, la Corte ha deciso sulla base della definizione precedente (rispetto alla quale richiama altre sentenze) e non fa alcun cenno alla “normale pratica industriale”

5
 Cass. Pen., sez. 3, c.c. 23 ottobre 2013, n. 46243, Borrata. Per il fresato d'asfalto, cfr ID. 12 gennaio 2011, n. 16705