I Comuni della Regione Sicilia non possono stabilire autonomamente il costo del servizio per la raccolta dei rifiuti

di Massimo GRECO

In attesa che si dia attuazione a quanto disposto dall’articolo 45 della L.r. 8/02/2007, n. 2 e dall’art. 6, comma 1, della L.r. 8/04/2009, n. 9 ai sensi delle quali disposizioni, per l’esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti in Sicilia, la Provincia ed i Comuni ricompresi in ciascun ambito territoriale costituiscano, per ogni ATO, una società consortile di capitali (“Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti”), la gestione associata ed integrata dei rifiuti impedisce al singolo Comune di determinare autonomamente il costo del servizio per la raccolta dei rifiuti nel territorio del proprio comune.

La TIA e la TARSU, infatti, devono essere determinate dai rispettivi consigli comunali sulla base di un piano economico e finanziario elaborato dalla società d'ambito[1]. E poiché detta società è uno strumento di gestione di un servizio attribuito in forma associativa e collettiva in capo a tutti gli enti locali dell’ambito ottimale, con modalità avente natura e carattere obbligatorio, per via dell’avvenuto commissariamento emergenziale della Regione Sicilia e degli enti locali in materia di rifiuti,  eventuali obiezioni sul costo complessivo del servizio possono essere sollevate nel contesto dell'organo assembleare di cui ogni Comune fa parte obbligatoriamente.

Corollario di questo principio è che non è ipotizzabile che alcuni Comuni stabiliscano, attraverso la determinazione delle rispettive entrate (TIA e TARSU) un costo del servizio non coerente con quello deliberato dalla società d'ambito di cui fanno parte. Nè è ipotizzabile un contenzioso innanzi al Tribunale Amministrativo da parte di un Comune dissenziente, trattandosi di conflitto interorganico insindacabile dal giudice amministrativo.

In un simile contesto, i conflitti che sorgono tra ogni società d’ambito siciliana ed i Comuni che ne fanno parte nella qualità di soci, non possono che trovare la loro composizione attraverso la mediazione politica esplicabile all'interno degli organi dell'organizzazione sovraccomunale; fermo restando che alla fine è la maggioranza che decide, e che i provvedimenti dell'organizzazione sovraccomunale - se adottati nel rispetto del procedimento di formazione della volontà degli organi collegiali, ed indenni da vizi di legittimità - risultano vincolanti anche per la minoranza[2]. Infatti il componente di un organismo collegiale, qual'è l'assemblea della società d'ambito, è in un rapporto di immedesimazione con l’organo di appartenenza che, nonostante la pluralità dei suoi componenti, costituisce un centro unitario di imputazione degli atti adottati. Le volontà dei singoli Sindaci soci assumono rilevanza solo nell’ambito dell’iter di formazione della decisione collegiale, ma non sono idonee a differenziare la posizione dei dissenzienti (come pure degli astenuti o degli assenti) una volta che la manifestazione di volontà si sia espressa in forma unitaria secondo il voto della maggioranza. Tant’è che il contrasto tra minoranza e maggioranza non ha natura intersoggettiva e non può perciò trovare la sua soluzione innanzi al giudice amministrativo[3].

Ne consegue che, laddove la normativa vigente conferisca ai consigli comunali il potere di determinare l'importo della TARSU o della TIA, attribuisce nel contempo anche il potere di non approvarle, ma s'intende che la disapprovazione può ammettersi solo in presenza di vizi di legittimità del piano d'ambito o del piano economico-finanziario e non può in alcun caso riferirsi al merito delle decisioni inerenti la gestione del servizio integrato dei rifiuti, essendo questo riservato per legge alla società d'ambito (domani S.R.R.) e agli organi della medesima. Ove, infatti, si consentisse la disapprovazione per ragioni di merito, si attribuirebbe ad ogni organo consiliare il potere di veto sulle determinazioni assunte dall'assemblea dei soci dell'ATO secondo il principio maggioritario, così dandosi ingresso ad una sorta di parziale cogestione del sistema integrato dei rifiuti che - dato il numero dei Comuni costituenti l'ambito territoriale e la mutevolezza della maggioranze politiche che li governano - renderebbe di fatto impossibile la gestione unitaria e in ambito sovraccomunale della gestione dei rifiuti così vanificando gli obiettivi della legge.

Questo non comporta però che i Comuni soci, e soprattutto i contribuenti, debbano accettare anche  l'imposizione di una prestazione patrimoniale ingiusta. Infatti le tariffe della TARSU, ovvero della TIA, devono essere calibrate, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento, sugli effettivi costi del servizio reso e non rapportate, di fatto, (come del resto traspare dai bilanci di numerose società d'ambito siciliane) all'esigenza di sopperire agli oneri economici correlati alla marcata e condizionante utilizzazione di personale in esubero; modello di governance che non appare conforme alla volontà del legislatore di far gravare sull'utenza solamente gli oneri effettivi del servizio (determinati sulla base di reali e dimostrabili oneri d'impresa, in funzione del servizio concretamente assicurato) e non anche oneri diversi e, latu sensu, assistenziali, non coerenti con gli ordinari canoni di un equilibrato esercizio d'impresa (e che dovrebbero trovare, quindi, altre fonti di copertura)[4].                                                                                                                                                                                                                                                                             Massimo Greco

 


[1] Sulla natura giuridica delle società d’ambito si consenta il rinvio a:

Massimo Greco, “La natura giuridica dell’A.T.O. rifiuti in Sicilia”, in MondoLegale.it, Rivista giuridica elettronica, pubblicata su Internet all’indirizzo http://mondolegale.it, 13/11/2007 e in AmbienteDiritto.it – Rivista giuridica  registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006, 11/11/2007; sull’Organo d’informazione dell’Unione Regionale delle Province Siciliane il 15/01/2008;  in Diritto & Diritti – Rivista giuridica elettronica, pubblicata su Internet all’indirizzo http://WWW.diritto.it., ISSN 1127-8579, 30/10/2008; in Borsa Rifiuti Garwer – Rivista telematica, pubblicata su Internet all’indirizzo www.borsarifiuti.com, 30/10/2008; e in Aedil Web – Rivista telematica, pubblicata su Internet all’indirizzo www.aedilweb.it, 03/11/2008. Citazione bibliografica di Chiara Scardaci in “ATO e TU ambientale: l’affidamento della gestione integrata dei rifiuti nella forma della società mista – nota a TAR Sicilia, n. 2511/2007”, inserto Rifiuti – Ambiente & Sviluppo – n. 8/2008; in Registro giuridico - jurispedia® enciclopedia giuridica pubblicata su Internet all’indirizzo www.registrogiuridico.com, 17/11/2008.

 

[2] Tar Latina, 17/02/ 2009, n. 124.

[3] TAR Campania, sent. n. 17231/2010.

[4] Cons. Stato sez. V°, sent. n. 6317/2003.