Trib. Napoli sent. 1 giugno 2009
Est. Aghina Imp. Ercole
Riuti. Trasporto illecito ed arresto in flagranza

Fattispecie relativa ad arresto in flagranza (ai sensi della normativa emergenziale per la Campania) del conducente di un’auto che trasportava una vasca da bagno sul tetto della macchina, ed all’interno del vano portabagagli tre batterie in pessimo stato d’uso, una lavatrice, pneumatici ed altri elettrodomestici fuori uso, nonché rottami metallici per complessivi kg. 390.

A seguito di sorpresa in flagranza del reato di cui all’art. 6.1 lett d) e g) L. n. 210/2008 come riportato in imputazione, in data 10.3.2009, alle ore 10.00, veniva arrestato ERCOLE NUNZIO.
All\'udienza del 11.3.2009, a norma dell\'art. 558 c.p.p., sull\'imputazione formulata dal p.m., veniva raccolta la relazione dell\'agente di p.g. autore dell\'arresto, che riferiva di avere provveduto ad identificare l’ERCOLE come conducente di un’auto Fiat punto, in via Bernardo Quaranta, che trasportava una vasca da bagno sul tetto della macchina, ed all’interno del vano portabagagli tre batterie in pessimo stato d’uso, una lavatrice, pneumatici ed altri elettrodomestici fuori uso, nonché rottami metallici per complessivi kg. 390.
Riscontrato che l’ ERCOLE non risultava in possesso di alcuna autorizzazione per il trasporto di rifiuti, né iscritto all’albo nazionale di cui all’art. 212.8 d.lgs. 3.4.2006 n. 152 ovvero alla camera di commercio, lo stesso veniva invitato a seguire l’auto dei C.C. per accedere agli uffici, ma nonostante ciò l’ ERCOLE tentava di disfarsi dei rifiuti, durante il percorso, depositandoli sul ciglio del marciapiede.
Veniva sentito sul fatto l\' ERCOLE, che assumeva di avere operato il riordino di una propria cantina, dove aveva depositato degli elettrodomestici ed una vasca da bagno sostituiti nel tempo, e che conseguentemente si era diretto verso una zona in cui operava una ditta attiva nell’acquisto di rifiuti a peso (dove già si era recato nel passato), e di essere stato fermato dai C.C. a poche centinaia di metri di stanza dall’area in cui operava la ditta in questione.
Quanto alla contestazione di avere cercato di disfarsi del materiale trasportato, specificava di essersi limitato a raccogliere un bidone di metallo caduto dal vano portabagagli dinanzi ai carabinieri, caduto dopo l’apertura del cofano posteriore della propria autovettura.
Disposta la convalida dell\'arresto, veniva accolta la richiesta della difesa di concessione di un termine, a norma dell’art. 558.7 c.p.p.
Alla successiva udienza l’imputato, a mezzo del suo difensore, prima dell’apertura del dibattimento, avanzava richiesta di ammissione al rito abbreviato, condizionandola ex art. 438.5 c.p.p. all’acquisizione di documentazione relativa all’attività commerciale di recupero di materiale ferroso da parte di una ditta presente nell’area dell’arresto dell’ ERCOLE.
Disposto rinvio all’odierna udienza in quanto il p.m. dichiarava di non essere in possesso del proprio fascicolo, acquisito al fascicolo del dibattimento, il giudizio veniva definito allo stato degli atti e le parti concludevano come riportato in epigrafe.

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Osserva questo giudice come le risultanze processuali consentano di escludere la sussistenza dell’addebito ascritto all’imputato.
L’addebito posto a fondamento dell’accusa (e dell’arresto) dell’imputato si concreta nell’ipotizzata violazione dell’art. 6.1 lett. d) della legge 30.12.2008, n. 210 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, recante misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale) che sanziona penalmente: “chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza dell\'autorizzazione, iscrizione o comunicazione prescritte dalla normativa vigente”.
La contestazione, come acquisito dalle risultanze processuali (rapporto di p.g.. verbale di arresto e di sequestro, relazione in sede di convalida dell’autore dell’arresto dell’ERCOLE e dichiarazioni rese dall’imputato medesimo), fa riferimento all’accertato trasporto di rifiuti da parte dell’imputato, a mezzo del proprio veicolo.
Non sussistono dubbi in ordine alla ricostruzione della fattispecie, che risulta conforme alle acquisizioni probatorie, e del tutto pacifico anche il fatto che l’ ERCOLE sia risultato sprovvisto di qualsiasi titolo autorizzativo al trasporto dei rifiuti.
Orbene, pur nella relativa novità di un dettato normativo operante unicamente in una ristretta area territoriale per un’emergenza ambientale legata all’attività di smaltimento di rifiuti, non pare dubitabile a questo giudice che il rigore sanzionatorio possa giungere a prevedere come condotta penalmente rilevante quella del trasporto del tutto episodico di rifiuti da parte di un soggetto che non risulti connotata dalla caratteristica dell’iterazione o della abitualità, e che si presenti (anche in considerazione delle risultanze processuali) come del tutto contingente ed anche collegata ad un’attività di sversamento del tutto lecita.
Difatti il disposto dell’art. 6.1 lett. d) citato presuppone che il difetto di autorizzazione faccia riferimento non già ad una singola operazione di trasporto, espletata peraltro con modalità rudimentali, quanto ad una “attività” (e quindi non ad una “condotta”), espressione che si differenzia da un’isolata attività di trasporto.
L’analisi del dettato normativo non appare controvertibile, specie ove di compari con quanto previsto dall’art. 6.1 lett. a), che nel sanzionare la condotta di “abbandono, scarico o deposito” di rifiuti sul suolo, nel sottosuolo o nelle acque, ovvero di incendio, fa riferimento in tutta evidenza anche ad un’unica attività di abbandono, scarico, deposito o incendio.
Del resto va considerato come la necessaria previsione, per la liceità dell’attività di trasporto di rifiuti (con riguardo alle modalità della condotta di cui alla fattispecie in esame), di un’autorizzazione, iscrizione o comunicazione, operando riferimento al d. lgs. n. 152/2006 (art. 212) consente di ritenere che i predetti adempimenti siano riferibili ad una condotta di trasporto di rifiuti svolta in forma imprenditoriale ovvero continuativa.
Non è certamente il caso dell’ ERCOLE, dichiaratosi disoccupato, per cui non vi sono elementi diretti a ricollegarlo ad un’attività di trasporto di rifiuti.
Per di più va anche rilevato come la natura del materiale trasportato (di origine… domestica) e la dedotta destinazione del medesimo (la difesa ha prodotto certificazione da cui si evince come effettivamente in una zona immediatamente contigua a quella dell’arresto dell’imputato operi una ditta specializzata nella compattazione e recuperi rifiuti metallici) consenta di ritenere come del tutto verosimilmente la destinazione del trasporto operato dall’ ERCOLE sia quello di un centro di recupero autorizzato.
Da tanto consegue l’assoluzione dell’imputato dal reato di cui all’art. . 6.1 lett. d) della legge 30.12.2008, n. 210 per insussistenza dell’addebito, non ravvisandosi nella condotta posta in essere dall’ERCOLE la consumazione di una “attività” di trasporto abbisognevole di autorizzazione, quanto piuttosto un’isolata condotta di trasporto di materiale usato proveniente dalla propria abitazione e destinata alla vendita in un centro di recupero autorizzato di materiale ferroso.
Analoga valutazione di insussistenza dell’addebito deve essere operata anche con riferimento all’ipotesi di cui all’art. 6.1 lett. g) della legge 30.12.2008, n. 210 (anche contestato all’imputato), che sanziona “l’attività di miscelazione di categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all\'allegato G della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi” in tutta evidenzia ultronea rispetto alla fattispecie in esame.
Per completezza valutativa va anche rilevato come nemmeno possa rinvenirsi nella condotta dell’imputato la sussistenza della diversa ipotesi di reato di cui all’art. 6.1 lett. a) della legge 30.12.2008, n. 210, laddove si sanziona penalmente “…chiunque in modo incontrollato o presso siti non autorizzati abbandona, scarica, deposita sul suolo o nel sottosuolo o immette nelle acque superficiali o sotterranee ovvero incendia rifiuti pericolosi, speciali ovvero rifiuti ingombranti domestici e non, di volume pari ad almeno 0,5 metri cubi e con almeno due delle dimensioni di altezza, lunghezza o larghezza superiori a cinquanta centimetri”.
Sulla base delle risultanze processuali (cfr. in particolare rapporto di p.g. e dichiarazioni dell’ ERCOLE in sede di convalida), deve difatti escludersi che l’imputato abbia materialmente operato una condotta ricompresa tra quelle, diverse, di cui all’ipotesi di reato summenzionato, di cui si è detta configurabile la rilevanza penale anche per una singola ed isolata condotta.
Non appare difatti verosimile che possa rinvenirsi una condotta penalmente rilevante nell’attività dell’ ERCOLE, come dedotta dal teste Pisa dei C.C. in sede di convalida e meglio dettagliata in rapporto di p.g., laddove viene indicato depositare al suolo parte del materiale trasportato nel vano portabagagli.
Poiché deve ritenersi del tutto inverosimile secondo criteri di ordinaria ragionevolezza che l’imputato abbia potuto abbandonare lungo il ciglio della strada parte dei rifiuti trasportati dinanzi ai C.C., presenti sul posto e dopo essere stato compiutamente generalizzato, prima di recarsi con gli stessi alla stazione dei C.C. dove era stato invitato ad accompagnare le forse dell’ordine, appare verosimile in merito la versione offerta dall’ ERCOLE, che ha spiegato di essersi limitato a meglio riposizionare un bidone metallico (v. documentazione fotografica in atti), caduto al suolo dopo l’apertura del vano portabagagli in sede di controllo, in quanto in precario equilibrio all’interno dell’auto.
Non si ravvisano pertanto elementi di responsabilità a carico dell’imputato anche con riferimento ad una diversa qualificazione giuridica del fatto, in ordine all’ipotizzabile “deposito” del materiale trasportato con la propria auto.
Analoga considerazione va estesa anche con riferimento all’ipotizzabile ipotesi di tentativo (certamente configurabile nell’ambito dell’ipotesi delittuosa di cui all’art. 6.1 lett. a) della legge 30.12.2008, n. 210 nelle sue diverse modalità consumative), in difetto dell’univocità della condotta, per cui valgono le considerazioni relative alla ragionevole destinazione dei rifiuti, trasportati dall’ ERCOLE non verso siti non autorizzati ovvero per essere abbandonati in modo incontrollato, quanto presso un’area gestita da una ditta deputata alla raccolta di materiale vario di risulta.
All’ assoluzione dell’imputato per insussistenza dell’addebito consegue anche il dissequestro dell’autoveicolo e del materiale in esso trasportato, come da verbale di sequestro del 10.2.2009, delegando all’uopo i C.C., stazione di S. Giovanni a Teduccio.

P. Q. M.

Letto l\' art. 530 c.p.p.
assolve
ERCOLE NUNZIO dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.
Ordina il dissequestro del veicolo Fiat Punto targato AB692EP e dei rifiuti in esso contenuti, con riferimento al verbale di sequestro del 10.2.2009, in favore dell’avente diritto.


così deciso in Napoli, li 1.6.2009 Il giudice monocratico
dr. Ernesto Aghina