TAR Campania (NA) Sez. V sent. 1073 del 4 marzo 2008
Rifiuti. Parcheggio automessi adibiti al trasporto in area non pavimentata

Sulla legittimità di ordinanza con la quale il Dirigente del settore Q.U. del Comune ha ordinato al ricorrente, nella qualità di amministratore di una ditta di trasporto rifiuti, di non parcheggiare gli automezzi in spazi privi di pavimentazione,
n. 1073/08 Reg. Sent.

                                    

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA

SEZIONE QUINTA

Composto dai sigg,ri

Antonio Onorato                              Presidente

Andrea Pannone                              Componente

Paolo Carpentieri                             Componente

Ha pronunciato la la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 7311del 2007 proposto da Sebastiano Aliperti, rappresentato Cons.giust.amm. Sicilia 26 gennaio 2006 n. 29).

Anche nel caso in esame, pertanto, trova applicazione la sospensione feriale dei termini processuali prevista alla L. 7 ottobre 1969 n. 742, sicché il ricorso notificato il 14 novembre risulta tempestivo in relazione al provvedimento notificato il 10 agosto.

3-Il primo motivo con il quale viene denunciata l’insufficienza della motivazione del provvedimento impugnato, risulta manifestamente infondato.

La motivazione è finalizzata a consentire al cittadino la ricostruzione dell\' iter logico giuridico attraverso cui l\' Amministrazione si è determinata ad adottare un dato provvedimento, controllando, quindi, il corretto esercizio del potere ad essa conferito dalla legge e facendo valere, eventualmente nelle opportune sedi, le proprie ragioni; pertanto, la garanzia di adeguata tutela delle ragioni del privato non viene meno per il fatto che nel provvedimento amministrativo finale non siano indicate specifiche disposizioni e non risultino dettagliatamente esplicitate le ragioni sottese alla scelta fatta dalla Pubblica amministrazione allorché le stesse possano essere agevolmente colte dalla lettura degli atti afferenti alle varie fasi in cui si articola il procedimento, e ciò in omaggio ad una visione non meramente formale dell\' obbligo di motivazione, ma coerente con i principi di trasparenza e di lealtà desumibili dall\' art. 97 Cost..

Nel caso in esame, tale ricostruzione dell’iter logico seguito è evidentemente agevole in quanto l’ordine di non parcheggiare gli automezzi utilizzati per la raccolta ed il trasporto rifiuti è chiaramente ed esplicitamente finalizzata a scongiurare e ricollegata al fatto - la cui veridicità non è stata in alcun modo smentita dalla parte ricorrente - che l’ , come peraltro emerge anche dall’ espressamente menzionato nel provvedimento e depositato dalla difesa resistente.

Né la parte ricorrente può essere seguita laddove sembra porre in discussione l’esistenza di una valida esternazione delle ragioni di pubblico interesse sottese al provvedimento impugnato.

Nella fattispecie, tale interesse pubblico è esplicitamente individuato nella necessità di prevenire infiltrazioni nel terreno del percolato, misto alle acque meteoriche, che potrebbe precipitare senza alcun controllo dagli automezzi carichi di rifiuti, ed è tutelato, fra l’altro, dall’art. 178 D.L.vo 2 aprile 2006 n. 152 il quale, al comma 2, esplicitamente afferma che < rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell\'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all\'ambiente e, in particolare: a) senza determinare rischi per l\'acqua, l\'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora>.

La norma sopra citata, al successivo comma 3, prescrive, peraltro, che e, proprio per rendere possibile il raggiungimento di tale finalità, al comma 4, impone che , .

4-Altrettanto privo di pregio è il motivo successivo con il quale viene lamentata la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento.

Dirimente in senso ostativo alle pretese attoree appaiono le previsioni di cui all\'art. 21 octies della legge 241/1990, secondo cui non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

 Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell\'avvio del procedimento qualora nel corso del giudizio emerga chiaramente che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

Orbene, neppure attraverso il ricorso in esame, la parte ricorrente ha in alcun modo smentito gli accertamenti in fatto compiuti dai Carabinieri del NOE e dalla ASL n. 4 e, pertanto, ha essa stessa, sia pure implicitamente, ammesso che adibiti al trasporto dei rifiuti su area

L\'inconferenza della censura in esame discende, insomma, dalla ineluttabilità del provvedimento adottato dal Comune, anche a cagione dell\'assenza di specifici e rilevanti profili di contestazione in ordine ai presupposti di fatto e di diritto che ne costituiscono il fondamento giustificativo, sicché alcuna alternativa sul piano decisionale si poneva all\'Amministrazione procedente.

4-Non ha maggior pregio il terzo motivo di ricorso col quale è posta in dubbio la competenza del Dirigente.

Per dimostrarlo, sembra sufficiente notare che il provvedimento impugnato non è un’ordinanza extra ordinem adottatabile solo dal Sindaco ai sensi dell’art. 50 D.L vo 18 agosto 2000 n. 267, bensì un atto emesso nell’esercizio ordinario del potere di vigilanza sul territorio che ai sensi dell’art. 207 del medesimo D.L.vo n. 267 compete al Comune e, pertanto, ai suoi dirigenti.

Di ciò si ha riprova nello stesso fatto che il già menzionato art. 178 D.L.vo 2 aprile 2006 n. 152, nell’occuparsi specificatamente dell’attività di vigilanza in materia dei rifiuti, si riferisce genericamente agli e non già esclusivamente ai loro organi di vertice.

5-Del tutto generico è, infine, l’ultimo motivo col quale la parte ricorrente tenta di sostenere che dal parcheggio dei suoi automezzi su un’area a tal fine attrezzata non deriva alcun pericolo per la salute pubblica.

E’, infatti evidente, che una siffatta censura avrebbe potuto assumere una qualche rilevanza solo nell’ipotesi che fosse stata accompagnata quantomeno da un principio di prova idoneo a far dubitare della correttezza e della veridicità degli accertamenti compiuti dagli organi tecnici della Azienda sanitaria locale e dai Carabinieri del NOE.

6-Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

Le spese di giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

PQM

Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania. V sezione, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso indicato in epigrafe.

Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore del Comune di Marigliano e dell’A.S.L. intimata delle spese di giudizio che, comprensive di diritti, onorari ed altre competenze, sono liquidate in complessivi € 1600,00 (milleseicento), €. 800,00 (ottocento) per ciascuno delle parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 21 febbraio 2008.

Il PRESIDENTE Est.
(dott. Antonio Onorato)