T.A.R. VENETO, Sez. III n. 336 dell'1 marzo 2011
Rifiuti. Abbandono ed obblighi di controllo e vigilanza
Il proprietario di un compendio immobiliare nel quale da terzi, in forza di un rapporto contrattuale, vengano svolte attività, conserva comunque la disponibilità giuridica e dunque la custodia dei beni, tant’è vero che non è possibile compiere nell'immobile interventi e modifiche senza il consenso del proprietario il quale, per questa via, ne assume la eventuale responsabilità verso i terzi, ed inoltre la tesi non considera che il fine di assicurare un elevato livello di tutela all’ambiente (che è principio cardine della politica ambientale comunitaria: cfr. l’art. 174, par. 2, del Trattato), comporta che, nel caso in cui siano svolte da terzi, in forza di un rapporto contrattuale, attività produttive ad elevato impatto ambientale, pericolose per la salute e l’ambiente (nel caso all’esame vi era esercitata un’industria insalubre), in capo al proprietario sono configurabili obblighi di vigilanza e controllo da svolgere secondo standard di diligenza adeguati alla pericolosità insita nelle lavorazioni. Ciò consente di configurare, con riferimento a casi particolari, responsabilità di carattere omissivo o colposo anche in capo al proprietario delle aree in concorso con l’autore materiale dell’abbandono di rifiuti.
N. 00336/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00851/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 851 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
A.S.A. Snc di Boccato M. & C. e dai Sig.ri Roberto Trentin, Maurizio Boccato e Rosanna Piccolo rappresentati e difesi dall'avv. Filippo De Poli, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, Santa Croce, 312/A;
contro
Comune di Musile di Piave, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Longo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Gianfranco Perulli in Venezia -Mestre, via Torino, 186;
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, non costituitosi in giudizio;
nei confronti di
Cromatura Piavense Srl, non costituitasi in giudizio;
Fallimento Cromatura Piavense Srl, non costituitosi in giudizio;
Arpa Veneto, non costituitasi in giudizio;
Ceschel Giovanni, non costituitasi in giudizio;
Provincia di Venezia, non costituitasi in giudizio;
Comando locale del Comune di Musile di Piave, non costituitosi in giudizio;
Francesco Bergamo, non costituitosi in giudizio;
Ideambiente Srl, non costituitasi in giudizio
per l'annullamento
A) quanto al ricorso originario:
- del provvedimento prot. n. 2932 del 19.2.2008 notificato il 26 e 28 febbraio 2008 con cui il sindaco del Comune di Musile di Piave ha ordinato alla ditta ASA s.n.c. di provvedere alle “immediate misure operative ritenute opportune per la messa in sicurezza dei materiali e delle attrezzature stoccate presso il sito e derivanti dalla dismissione degli impianti produttivi” nonché all’esecuzione a propria cura e spese di “operazioni tecniche speditive volte ad accertare il grado di diffusione degli inquinanti nel terreno presso le aree contaminate gia occupate dalle attività aziendali” nonché di presentare presso questo Comune “un piano di smaltimento rifiuti relativo alle operazioni di rimozione avvio al recupero o smaltimento dei rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi delle aree contaminate già occupate dalle attività aziendali e situate in Musile di Piave Via Emilia, 6”;
- della nota prot. n. 20296 del 6 dicembre 2007, di avvio del procedimento per l’emissione dell’ordinanza sindacale;
- delll’ordinanza sindacale prot. n. 4839 del 18 marzo 2008, notificata il 27 marzo 2008, di concessione della proroga sino al 31 marzo 2008, per l’adempimento delle disposizioni di cui all’ordinanza n. 15 del 19 febbraio 2008, nonché della nota prot. n. 6177 del 9 aprile 2008, di comunicazione di avvio del procedimento di esecuzione d’ufficio delle operazioni necessarie allo smaltimento dei rifiuti;
B) quanto ai primi motivi aggiunti:
- della deliberazione della Giunta comunale n. 79 del 29 aprile 2008 con cui, preso atto dell’inerzia, si è deliberato di procedere in via sostitutiva per effettuare le misure di messa in sicurezza definitiva del sito, precisando che il relativo costo grava sui soggetti obbligati;
- della determina dirigenziale n. 241 del 5 giugno 2008 di approvazione della documentazione per l’individuazione del contraente, della lettera di invito prot. n. 9352 del 5 giugno 2008, della determina dirigenziale n. 287 del 30 giugno 2008 di aggiudicazione all’ATI Ideambiente del servizio di rimozione, trasporto e avvio a recupero e smaltimento dei rifiuti;
C) quanto ai secondi motivi aggiunti:
- della determina dirigenziale n. 196 del 20 aprile 2010, prot. n. 6887, di approvazione del quadro economico di spesa finale relativo agli interventi sostitutivi effettuati ed atti connessi, ivi compresa la nota prot. n. 6787 del 26 aprile 2010, di comunicazione della determina, e la deliberazione della Giunta comunale n. 115 del 6 agosto 2009, con la quale sono state previste misure integrative di messa in sicurezza a fronte dell’acquisizione della relazione dell’Arpav, con ridefinizione del quadro di spesa generale relativo agli interventi.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Musile di Piave;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 gennaio 2011 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori avv. Filippo De Poli per la parte ricorrente e avv. Francesco Longo per il Comune resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente Società A.S.A. Snc di Boccato M. & C., espone di essere proprietaria di un terreno e di un capannone sito nel Comune di Musile di Piave, in via Emilia n. 6, presso il quale fino al 31 agosto 2007 ha svolto la propria attività la ditta Cromatura Piavense Srl, che opera nel campo della metallizzazione, cromatura e nichelatura di manufatti in alluminio, il cui legale rappresentante ed amministratore unico e socio unico, il Sig. Renato Cattapan, è deceduto nel mese di settembre 2007.
Il Comune di Musile di Piave, richiamato lo stato di contaminazione delle aree accertato fin dall’anno 2002, per il quale sono stati avviati interventi di bonifica, e riscontrato l’abbandono di grandi quantità di rifiuti derivanti da bagni e residui di lavorazione, bagni di nichel cromo esavalente ed altre soluzioni e sostanze del processo produttivo, con ordinanza n. 2 del 10 gennaio 2008, ha ordinato alla Cromatura Piavense Srl, alla Sig.ra Luigia Basso, moglie ed erede del Sig. Renato Cattapan, e alla Società A.S.A. Snc, di provvedere alla messa in sicurezza dei luoghi, e a presentare un piano di smaltimento dei rifiuti e di ripristino dello stati dei luoghi.
Il Comune, preso atto che la Sig.ra Luigia Basso aveva però rinunciato all’eredità, ha revocato l’ordinanza n. 2 del 10 gennaio 2008, e con successiva ordinanza n. 15 del 19 febbraio 2008, ha reiterato l’ordine nei confronti della Società A.S.A. Snc e dei suoi soci, in qualità di proprietaria dell’area, per il rilievo che la stessa, pur notiziata fin dal 2002 dello stato di contaminazione del terreno e del danno ambientale cagionato dalla ditta Cromatura Piavense Srl, non ha intrapreso alcuna iniziativa nei confronti della stessa volta a contenere e limitare l’inquinamento delle matrici ambientali, nonostante i reiterati comportamenti omissivi di quest’ultima.
Su richiesta della Società i termini per gli interventi sono stati successivamente prorogati con ordinanza n. 34 del 31 marzo 2008.
Tali provvedimenti, unitamente all’atto di comunicazione di avvio del procedimento, sono impugnati per le seguenti censure:
I) violazione e falsa applicazione dell’art. 192 del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152, difetto di istruttoria, carenza di presupposti, insufficienza, incongruità e contraddittorietà della motivazione, perché la Società è proprietaria dell’area e del capannone, e non è responsabile a titolo di dolo o colpa dell’abbandono dei rifiuti;
II) difetto di istruttoria, motivazione illogica ed insufficiente ed incongruità sotto altro profilo, perché l’ordinanza di rimozione richiama, per fondare la responsabilità della Società ricorrente, episodi di inquinamento antecedenti che si riferiscono a fattispecie distinte, ed esulano dall’abbandono dei rifiuti che è conseguito alla morte dell’amministratore della ditta Cromatura Piavense Srl.
Successivamente la Società A.S.A. Snc con nota del 31 marzo 2008 ha comunicato al Comune di non poter sostenere gli oneri derivanti dalla bonifica.
Il Comune con deliberazione di Giunta n. 79 del 29 aprile 2008, notificata con nota prot. n. 11741 del 9 luglio 2008, accertata l’inottemperanza, ha deliberato di procedere in via sostitutiva per effettuare le misure operative di messa in sicurezza definitiva del sito, con provvedimento dirigenziale n. 241 del 4 giugno 2008.
Con motivi aggiunti tali atti, unitamente a quelli della procedura di evidenza pubblica attivata per individuare il soggetto cui affidare gli interventi, sono impugnati per le medesime censure già proposte con il ricorso originario.
Si è costituito in giudizio il Comune di Musile di Piave chiedendo la reiezione del ricorso perché infondato.
Con ordinanza n. 610 del 31 luglio 2008, è stata respinta la domanda cautelare.
Successivamente la Giunta comunale con deliberazione n. 115 del 6 agosto 2009, ha disposto misure integrative di messa in sicurezza del sito ridefinendo in € 324.000 il quadro di spesa degli interventi, e con provvedimento dirigenziale n. 196 del 20 aprile 2010, a consuntivo, è stato approvato il quadro economico di spesa finale relativo agli interventi effettuati in via sostitutiva (con riepilogo analitico e le relative fatture) per un importo di € 339.300,88.
Anche questi atti sono impugnati con ulteriori motivi aggiunti per le medesime censure già proposte con il ricorso originario ed i primi motivi aggiunti.
Alla pubblica udienza del 19 gennaio 2011, nel corso della quale la causa è stata trattenuta in decisione, la difesa della parte ricorrente ha eccepito la tardività della documentazione depositata in giudizio dal Comune il 10 dicembre 2010.
DIRITTO
1. Preliminarmente il Collegio, tenuto conto che è ancora recente l’introduzione, ad opera del codice del processo amministrativo, della nuova disciplina dei termini di deposito dei documenti, ritiene di autorizzare, ai sensi dell’art. 54, comma 1, del codice, la produzione documentale da parte del Comune, essendo stato in ogni caso assicurato il rispetto del contraddittorio su tali atti (la parte ricorrente ha avuto modo di replicare nella memoria depositata in prossimità della pubblica udienza, nella memoria di replica e in sede di trattazione orale).
1.1 Sempre in via preliminare deve essere respinta l’eccezione con la quale il Comune sostiene l’inammissibilità del ricorso originario per l’omessa impugnazione dell’ordinanza n. 34 del 18 marzo 2008, con cui è stato prorogato il termine per l’adempimento dell’ordine di rimozione dei rifiuti abbandonati, nonché l’eccezione di inammissibilità dei motivi aggiunti per l’omessa impugnazione dell’atto presupposto, richiamato dal provvedimento dirigenziale n. 196 del 20 aprile 2010, costituito dalla deliberazione della Giunta comunale n. 115 del 6 agosto 2009, con cui sono state disposte misure integrative per la messa in sicurezza dell’area a seguito dei risultati emersi dal piano di caratterizzazione del sito, atteso che in realtà i predetti atti sono stati espressamente impugnati.
2. Nel merito con i motivi proposti la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 192 del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152, perché tale norma prevede una responsabilità solidale in capo ai proprietari delle aree solo quando l’abbandono sia imputabile ad essi per dolo o colpa, e nel caso all’esame nulla può essere rimproverato alla Società dato che le condotte contestate sono state poste in essere unicamente dalla ditta Cromatura Piovense Srl, e sono da addebitare alla morte dell’amministratore ed unico socio della stessa, mentre l’ordinanza fa riferimento a fatti di contaminazione dei luoghi risalenti ad un periodo antecedente ed estranei all’abbandono di rifiuti oggetto dei provvedimenti impugnati, e nessuna contestazione può essere mossa alla Società ricorrente che, ogni volta che è stata convocata dalle autorità, si è sempre presentata.
2.1 Le censure, che possono essere esaminate congiuntamente, sono infondate e devono essere respinte, perché muovono dall’errata premessa che non sia configurabile nel caso di specie una responsabilità in capo alla ricorrente.
La parte ricorrente afferma di essere totalmente estranea all’abbandono dei rifiuti commesso dalla ditta Cromatura Piovense Srl, e che pertanto ad essa non può essere imputabile alcuna responsabilità.
Tale conclusione si basa tuttavia su una ricostruzione parziale ed incompleta sia dei presupposti che fondano la responsabilità del proprietario, che delle peculiarità fattuali che hanno caratterizzato la specifica vicenda.
La tesi prospettata non tiene infatti conto che il proprietario di un compendio immobiliare nel quale da terzi, in forza di un rapporto contrattuale, vengano svolte attività, conserva comunque la disponibilità giuridica e dunque la custodia dei beni, tant’è vero che non è possibile compiere nell'immobile interventi e modifiche senza il consenso del proprietario il quale, per questa via, ne assume la eventuale responsabilità verso i terzi, ed inoltre la tesi non considera che il fine di assicurare un elevato livello di tutela all’ambiente (che è principio cardine della politica ambientale comunitaria: cfr. l’art. 174, par. 2, del Trattato), comporta che, nel caso in cui siano svolte da terzi, in forza di un rapporto contrattuale, attività produttive ad elevato impatto ambientale, pericolose per la salute e l’ambiente (nel caso all’esame vi era esercitata un’industria insalubre), in capo al proprietario sono configurabili obblighi di vigilanza e controllo da svolgere secondo standard di diligenza adeguati alla pericolosità insita nelle lavorazioni.
Ciò consente di configurare, con riferimento a casi particolari, responsabilità di carattere omissivo o colposo anche in capo al proprietario delle aree in concorso con l’autore materiale dell’abbandono di rifiuti.
3. Nel caso all’esame sono ravvisabili specifiche circostanze, evidenziate dai provvedimenti impugnati e desumibili da elementi univoci e significativi, per affermare che la condotta della proprietà può essere qualificata alla stregua di un concorso omissivo quantomeno colposo (se non addirittura doloso) in funzione agevolatrice della realizzazione della condotta vietata che ha comportato la contaminazione del sito e l’abbandono dei rifiuti all’origine dell’ordine di rimozione.
Quanto ai rapporti intercorsi tra A.S.A. Srl, Società ricorrente, proprietaria del sito, e Cromatura Piovense Srl, che vi ha svolto l’attività, va infatti considerato che le parti sono ricorse ad uno schema contrattuale che garantisce al proprietario pregnanti poteri di controllo sull’uso dei beni, correlati alla facoltà di ottenere la sollecita restituzione del bene in caso di inadempimento degli obblighi di custodia e conservazione.
Risulta infatti che il terreno e l’immobile erano utilizzati da Cromatura Piovense Srl in forza di un contratto di comodato gratuito stipulato il 1 dicembre 2002 (il dato, non contestato, emerge dall’annotazione di Polizia Giudiziaria di cui al doc. 77 depositato in giudizio dal Comune di Musile di Piave).
Ebbene, nonostante ciò, risulta che la Società ricorrente non si è mai in alcun modo attivata nei confronti di Cromatura Piovense Srl pur essendo da sempre a conoscenza dello stato di contaminazione del sito e dell’abbandono dei rifiuti e non è pertanto condivisibile l’affermazione, più volte ripetuta negli scritti difensivi, che la Società ricorrente, in qualità di proprietaria del sito, non avrebbe potuto e dovuto fare nulla di più che presentarsi alle convocazioni del Comune per lo svolgimento degli accertamenti tecnici, o per le conferenze di servizi aventi ad oggetto la procedura per la bonifica del sito.
Infatti, come evidenziato dai provvedimenti impugnati, la Società ricorrente era a conoscenza fin dal principio della compromissione ambientale in atto.
Nel 2002, a seguito di accertamenti di carattere ambientale e dei rilievi effettuati dall’Arpav, era stata riscontrata la contaminazione del terreno della ditta con cromo, zinco, rame, nichel e piombo, per la quale è stata adottata l’ordinanza sindacale n. 113 del 4 dicembre 2002, con cui è stata ordinata la presentazione di un piano di caratterizzazione dell’area per la bonifica e il ripristino ambientale.
Successivamente è stata anche accertata la presenza di reflui pericolosi in un fossato, e la presenza, in un pozzo freatico, di elevati valori dei parametri COD, azoto ammoniacale, solfati, cloruri, fluoruri, sodio, zinco, nichel, borio e argento, e da ciò è scaturita l’ordinanza n. 91 del 2 dicembre 2003, con la quale il Sindaco ha vietato la captazione di acque superficiali e sotterranee in un ampio ambito territoriale contaminato, e ha imposto, con ordinanza n. 92 del 3 dicembre 2003, l’esecuzione di opere di protezione, bonifica e pulizia delle condotte contenenti acque reflue.
In seguito il progetto preliminare di bonifica presentato da Cromatura Piavense Srl è stato respinto con provvedimento del Comune prot. n. 20466 del 30 novembre 2005 a seguito delle valutazioni negative emerse nella conferenza di servizi del 3 novembre 2005, e gli interventi di messa in sicurezza d’emergenza, di bonifica e di rimozione e smaltimento dei rifiuti, sono stati quindi svolti in via sostitutiva dal Comune.
Ebbene, come precisa l’ordinanza impugnata, nonostante tutti gli atti delle menzionate procedure siano stati costantemente notificati, oltre che a alla ditta Cromatura Piavense Srl, anche alla ricorrente Società A.S.A. Snc, questa ha mantenuto un comportamento omissivo, e non ha mai posto in essere alcuna iniziativa al fine di scongiurare l’aggravamento del danno ambientale in atto.
La censura con cui la ricorrente contesta l’illogicità dell’ordinanza impugnata per aver messo in relazione gli episodi di inquinamento emersi fin dall’anno 2002, con l’episodio di abbandono di rifiuti avvenuto nell’anno 2007, tra loro estranei, non può essere condivisa, in quanto il Comune, lungi dall’attribuire in modo automatico la responsabilità dell’abbandono al proprietario secondo i parametri propri di una responsabilità oggettiva, si è in realtà limitato a verificare la sussistenza o meno dell’imputabilità dell’abbandono dei rifiuti al proprietario dell’area, traendo argomenti, con procedimento che appare immune da vizi logici, da fatti noti, ovvero dalle condotte pregresse e dal contesto dei rapporti intercorrenti tra lo stesso ed il gestore dell’attività.
Pertanto, anche a prescindere da quanto è emerso in sede penale circa l’esistenza di fatto di un unico centro di imputazione, gestionale ed economico, tra diverse Società, tra le quali anche A.S.A. Snc e Cromatura Piovense Srl, da cui è derivato il rinvio a giudizio dei soci di A.S.A. Snc per aver concorso a gestire, o comunque consentito e tollerato la gestione dell’attività con modalità gravemente pregiudizievoli per l’ambiente (cfr. doc. 78 depositato in giudizio dal Comune), le censure di violazione e falsa applicazione dell’art. 192 del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152, difetto di istruttoria, illogicità, incongruità e carenza di presupposti, devono essere respinte, in quanto il provvedimento impugnato appare sufficientemente e congruamente motivato laddove esplicita che l’esistenza dell’elemento soggettivo può dedursi dal tipo di rapporti intercorsi tra le due Società, dalla costante e completa conoscenza dello stato di grave contaminazione dell’area, e dall’inerzia manifestata dalla Società ricorrente la quale, pur potendo e dovendo intervenire in qualità di proprietaria, non ha mai assunto alcuna iniziativa nei confronti di Cromatura Piovense Srl, né ha mai ottemperato agli ordini impartiti.
In conclusione il ricorso originario, e i relativi motivi aggiunti, devono essere respinti.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe e relativi motivi aggiunti, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore del Comune di Musile di Piave liquidandole in complessivi € 5.000,00 per spese, diritti ed onorari, oltre i.v.a. e c.p.a..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Di Nunzio, Presidente
Marco Buricelli, Consigliere
Stefano Mielli, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/03/2011