T.A.R. Lombardia (MI) Sez. IV n. 640 del 9 marzo 2011
Rifiuti. Amministrazione provinciale e controlli
L’art. 216,quarto comma, D.lgs. 152\2006 prevede che la Provincia effettui i controlli per verificare se qualche operatore non rispetta le prescrizioni ed in tal caso “dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione “.La norma che fonda il potere esercitato dalla Provincia con il provvedimento impugnato presuppone che l’attività potrebbe già essere stata avviata e durante il controllo emerga che non si è adeguata a qualcuna delle prescrizioni prevista dalle disposizioni in materia di ambiente. In tal caso è prevista la sospensione a meno che l’interessato non si conformi alle prescrizioni imposte dall’amministrazione entro il termine concessogli; ciò evidentemente presuppone che debba essere concesso al controllato un termine per adeguarsi prima di giungere ad un provvedimento gravemente lesivo quale il divieto di prosecuzione dell’attività che potrebbe comportare il dissesto dell’attività economica che si regge su un flusso ordinario di commesse.
N. 00640/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01895/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1895 del 2010, proposto da:
Edilnapoli S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Luciano Salomoni, Paola Cipolloni, Luca Sala, con domicilio eletto presso l’avv. Luciano Salomoni in Milano, via L. Ariosto, 30;
contro
Provincia di Milano, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Luisa Ferrari, con domicilio eletto presso l’avvocatura provinciale in Milano, via Vivaio, 1;
per l'annullamento
della disposizione dirigenziale della Provincia di Milano - Area Qualità dell'Ambiente ed Energie Rifiuti e Bonifiche n. 199/2010 del 23.7.2010, comunicata il 30.07.2010, che dispone l'immediata cessazione dell'attività di recupero e messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi da parte del ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Milano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2011 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società ricorrente impugnava il provvedimento indicato in epigrafe con cui era stata ordinata la cessazione dell’attività di recupero e messa in riserva di rifiuti non pericolosi fino al momento in cui non fossero stati eseguiti alcuni lavori di regolarizzazione dell’impianto.
L’ordinanza era frutto di un sopralluogo della polizia provinciale che aveva rilevato l’assenza di un sistema di canalizzazione e raccolta acque e di un sistema di pavimentazione impermeabile della superficie destinata allo stoccaggio dei materiali, la presenza di cumuli di inerti in zone non previste e la non conformità delle materie prime secondarie ( d’ora in poi MPS )alle prescrizione del D.M. 5.2.98.
Il ricorso presenta due motivi.
Il primo denuncia l’errata applicazione dell’art. 216, comma 4, D.lgs 152\2006 poiché non sarebbe stato concesso al privato, dopo una formale contestazione degli addebiti, un termine per adeguarsi alle prescrizioni non osservate prima di procedere alla sospensione dell’attività nonchè l’eccesso di potere per non esservi mai stato un sopralluogo dell’ARPA cui sarebbe seguita una diffida.
Ritiene inoltre la società ricorrente che vi sia la violazione del principio di proporzionalità poiché l’attività è in essere dal 1999 con autorizzazione anche alle emissioni in atmosfera e senza ricadute ambientali.
Non si è tenuto conto che l’assenza di pavimentazione era consentita fino al 2006 e che i materiali con cui lavora l’impresa ricorrente non rilasciano alcun inquinante nel suolo.
Poteva pertanto essere richiesta l’esecuzione dei lavori necessari e la produzione della documentazione mancante senza attivare subito la misura più lesiva degli interessi della società ricorrente, in virtù del principio di contemperare il perseguimento dell’interesse pubblico con il minimo sacrificio di quello privato.
Il secondo motivo ha lo scopo di contestare la validità dei rilievi diversi dall’omessa pavimentazione e dalla mancata canalizzazione delle acque.
La società già provvede a tenere separato il materiale certificato da quello in attesa di certificazione e comunque sarebbe in grado rapidamente di spostare i cumuli nelle aree non previste cosicché una simile infrazione non giustificherebbe la chiusura dell’impianto.
Quanto alla mancata caratterizzazione delle MPS la Provincia ha travisato la situazione di fatto poiché essa è prevista per i rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati con cemento armato e non, ma non per le terre e rocce da scavo che costituiscono il materiale trattato dalla Edilnapoli s.r.l.
Quanto agli altri rilievi sarebbe stato sufficiente richiedere la documentazione mancante.
La Provincia di Milano si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio del 7.9.2010 veniva accolta l’istanza di sospensione dell’ordinanza.
Il primo motivo di ricorso è fondato in quanto la Provincia di Milano non ha concesso alla società ricorrente un termine per adeguarsi alle prescrizioni oggetto della diffida.
Né può sostenersi che il provvedimento impugnato contenesse in sé la natura di diffida poiché consentiva la ripresa dell’attività, una volta adeguato l’impianto; la diffida è un atto di carattere monitorio che deve ingiungere di tenere un certo comportamento entro un termine stabilito, pena l’andar incontro a conseguente pregiudizievoli per il diffidato.
Nel caso di specie dette conseguenze negative si realizzavano subito poiché l’attività veniva intanto sospesa.
Parimenti non condivisibile è la affermazione della Provincia che la società avrebbe dovuto da tempo adeguarsi agli obblighi di legge fatti oggetto del provvedimento impugnato cosicchè non vi sarebbe stato bisogno di alcuna diffida poiché l’obbligo era in vigore da tempo.
L’art. 216,quarto comma, D.lgs. 152\2006 prevede proprio che la Provincia effettui i controlli per verificare se qualche operatore non rispetta le prescrizioni ed in tal caso “dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione “.
La norma che fonda il potere esercitato dalla Provincia con il provvedimento impugnato presuppone che l’attività potrebbe già essere stata avviata e durante il controllo emerga che non si è adeguata a qualcuna delle prescrizioni prevista dalle disposizioni in materia di ambiente.
In tal caso è prevista la sospensione a meno che l’interessato non si conformi alle prescrizioni imposte dall’amministrazione entro il termine concessogli; ciò evidentemente presuppone che debba essere concesso al controllato un termine per adeguarsi prima di giungere ad un provvedimento gravemente lesivo quale il divieto di prosecuzione dell’attività che potrebbe comportare il dissesto dell’attività economica che si regge su un flusso ordinario di commesse.
Non rileva neanche quanto affermato dalla Provincia di Milano nelle memorie presentate per l’udienza, circa il fatto che non si è ancora completato l’adeguamento della società ricorrente rispetto alle prescrizioni imposte.
Resta il fatto che non le era stato concesso un termine entro cui adeguarsi e quindi la valutazione circa il mancato adeguamento è prematura; peraltro risulta che la stessa abbia posto le premesse richiedendo anche gli opportuni permessi al Comune per realizzare le opere necessarie.
Il provvedimento impugnato va, quindi, annullato e la Provincia dovrà, pertanto emanare nuovamente una determinazione dando un termine ragionevole per l’adeguamento, previo nuovo sopralluogo per verificare lo stato dei lavori.
Quanto alla prescrizione relativa alla caratterizzazione delle MPS, la Provincia dovrà verificare altresì la natura dei materiali presenti presso la Edilnapoli poiché tale procedimento è previsto solamente per i rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati con cemento armato che a dire della ricorrente non sono da lei trattati, poiché il materiale lavorato sarebbe costituito da terre e rocce da scavo e conglomerato bituminoso.
In tal caso, infatti, sarebbe fondato anche il secondo motivo di ricorso poiché la caratterizzazione è prevista solo per i materiali di cui al punto 7.1 dell’Allegato I al D.M. 5.2.1998.
Le spese di giudizio possono essere compensate poiché in ogni caso la ditta non si era adeguata per tempo alle prescrizioni di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Elena Quadri, Consigliere
Ugo De Carlo, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/03/2011