TAR Campania (NA) Sez. V n. 19881 del 18 ottobre 2010
Rifiuti. Ordinanza di rimozione
Alla stregua dell’art. 192, II comma, del D.L. vo n. 152/2006 le misure di rimozione, avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti e di ripristino ambientale dello stato dei luoghi a carico di “chiunque i divieti di cui ai commi 1 e 2”, disposte con ordinanza sindacale sono in ogni caso condizionate “ad accertamenti effettuati in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo”.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 19881/2010 REG.SEN.
N. 04960/2010 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4960 del 2010, proposto da:
Consorzio E.R.E.A., con sede in Montaquila (IS), in persona del legale rappresentante Massello Gianfranco, rappresentato e difeso dagli Avv. ti Antonio Gallo e Francesco Tagliaferro, presso lo studio dei quali elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Biscardi, n. 31;
contro
il Comune di Afragola (NA), in persona del legale rappresentante pro - tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Luigi Schiavone ed, agli effetti del presente giudizio, domiciliato presso la Segreteria del T.A.R. Campania in Napoli, alla P. zza Municipio, n. 64;
per l’annullamento
a) dell’ordinanza sindacale del Comune di Afragola n. 89 del 4.8.2010 con la quale si ordina la rimozione dei rifiuti rinvenuti sul fondo sito in afragola e censito al foglio n. 15, particella 431, nonché eventuale bonifica e ripristino ambientale del sito ai sensi del D.L. vo n. 152/2006, notificata in data 9.8.2010;
b) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTO l’atto di costituzione in giudizio dell’intimato Comune;
VISTI gli atti tutti della causa;
VISTO l’art. 28 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come da ultimo formulato dall’art. 9 della legge 21 luglio 200, n. 205;
VISTA la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato;
UDITA alla Camera di Consiglio del 7 ottobre 2010 la relazione del cons. dr. Cernese;
RITENUTO in fatto e CONSIDERATO in diritto:
FATTO e DIRITTO
1. Preliminarmente sussistono i presupposti per l’emanazione di una decisione in forma semplificata ai sensi degli artt. 21 e 26 della L. n. 1034 del 1971, in quanto il contraddittorio è integro, non si ravvisano ragioni per accertamenti istruttori ed i difensori presenti alla Camera di Consiglio del 7 ottobre 2010 sono stati interpellati in proposito e non hanno opposto alcuna obiezione; tanto perché, pregiudizialmente e d’ufficio, il Collegio deve rilevare che il ricorso in esame è manifestamente fondato.
2. Esso - notificato il 9.9.2010 e depositato il giorno 10 successivo - è rivolto avverso l’ordinanza n. 89 del 4.8.2010 con cui il Sindaco del Comune di Afragola (NA), richiamati gli artt. 54 del D.L. vo 18.8.2000, n. 267, l’art. 34 del D.L. vo n. 277/91 ed il D.L. vo n. 152/2006, ha ingiunto al Consorzio E.R.E.A., con sede in Montaquila (IS) in persona del legale rappresentante, Massello Gianfranco, nella qualità di conduttore in locazione di un fondo sito nel Comune di Afragola (NA), alla Via Taverna, n. 48 e censito al foglio 15, particella 431, la “rimozione dei rifiuti rinvenuti nel citato fondo da avviare al recupero e/o smaltimento secondo la natura dei medesimi, così come sopra classificati dall’A.R.P.A.C., nonché ad effettuare per eventuale bonifica e ripristino ambientale un’indagine sull’area interessata per l’accertamento dei valori di attenzione, ai sensi del D.L. vo n. 152/06 e succ. mm. ii - Parte IV - Titolo V - art. 239, comma 2, ed art. 242, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di notifica della presente ordinanza, previo contatto con il Nucleo di Polizia Provinciale di Napoli ed autorizzazione del Pubblico Ministero per la rimozione dei sigilli”, sotto comminatoria, in caso di inosservanza, delle sanzioni previste per legge ai sensi dell’art. 540 c.p.p. e l’esecuzione e l’esecuzione in danno con il recupero coatto delle somme anticipate.
La predetta ordinanza consegue ad un sopralluogo congiunto del Corpo di Polizia provinciale e dei tecnici dell’A.R.P.A.C. effettuato in data 25 giugno c.a. presso il fondo condotto in locazione dalla società ricorrente, dove erano risultati abbandonati ingenti quantitativi di rifiuti speciali classificati come non pericolosi o pericolosi dall’A.R.P.A.C., ai sensi del D.L. vo n. 152/06.
3. In proposito va pregiudizialmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per la mancata sua notifica alla Provincia di Napoli ed all’A.R.P.A.C., quali Enti che hanno effettuato il sopralluogo; ciò in quanto il ruolo da questi ultimi rivestito è di carattere meramente istruttorio, mentre l’adozione dell’atto impugnato è da ascrivere alla esclusiva competenza comunale.
4. Ciò premesso il ricorso è fondato in relazione al dedotto profilo di violazione degli artt. 3 e 7 della Legge 7.8.1990, n. 241, modificata dalla legge n. 15/2005, a cagione del mancato, preventivo coinvolgimento del Consorzio interessato nel procedimento amministrativo che lo riguardava, in tal guisa privandolo delle garanzie del giusto procedimento e del preventivo diritto di difesa garantito dalla rubricata normativa.
5. Una tale conclusione resta ferma quale che sia la natura da attribuirsi all’impugnata ordinanza: contingibile ed urgente, ai sensi dell’art. 54 del D.L. vo n. 267/2000, come ritenuto dal Consorzio ricorrente, “ambientale”, ai sensi dell’art. 192 del D.L. vo n. 152/2006, pure richiamato nelle premesse della predetta ordinanza, ovvero di natura “mista”, ma questa è una soluzione che è preferibile non considerare, in quanto tale introdurre elementi di equivocità e perplessità in ordine al potere effettivamente e concretamente esercitato.
6. Riguardo al primo degli inquadramenti prospettati, il Collegio condivide quanto rilevato in giurisprudenza secondo la quale il ricorso allo strumento dell’ordinanza contingibile ed urgente giustifica l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento unicamente in presenza di un’”urgenza qualificata”, in relazione alle circostanze del caso concreto, che deve essere debitamente esplicitata in specifica motivazione (Cfr.: T.A.R. Campania, Sez. V, 3.2.2005, n. 764), attesa la necessità e l’urgenza di prevenire il grave pericolo alla cittadinanza, anche perché sussiste un rapporto di conflittualità e di logica sovraordinazione tra l’esigenza di tutela immediata della pubblica incolumità e l’esigenza del privato inciso dall’atto amministrativo di avere conoscenza dell’avvio del procedimento (Cfr: T.A.R. Marche, 25 gennaio 2002, n. 97; T.A.R. Toscana, Sez. II, 14 febbraio 2000, n. 168.
Pertanto il principio partecipativo alla base della comunicazione di avvio del procedimento ha carattere generalizzato ed impone, alla luce delle regole fissate dall’art. 7 L. n. 241/1990, che l’invio di essa abbia luogo in tutte quelle situazioni nelle quali la possibilità di coinvolgere il privato non sia esclusa da esigenze di celerità che caratterizzano la fattispecie e che, non possono ritenersi astrattamente implicate dalla natura contingibile ed urgente dell’ordinanza, ma devono essere puntualmente esplicitate nel provvedimento in concreto adottato.
7. Secondo la giurisprudenza in materia di ordinanze contingibili ed urgenti, l’obbligo della comunicazione persiste allorché l’invio della stessa risulti in concreto compatibile con il procedimento alla base del provvedimento, in considerazione del provvedimento stesso in più fasi o del passaggio di un certo lasso di tempo dell’attività sfociata nell’adozione dell’atto (Cfr: T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 27.4.2005, n. 692).
8. La situazione da ultimo evidenziata è proprio attinente alla fattispecie in esame, in quanto le ragioni che hanno giustificato l’adozione delle ordinanze impugnate non sono intervenute per fronteggiare eventi imprevedibili, improvvisi ed eccezionali, avendo il Comune di Afragola atteso alla notifica dell’impugnata ordinanza ben due mesi dopo l’accertamento congiunto della Polizia Provinciale e dell’A.R.P.A.C. intervenuto in data 25.6.2010.
Pertanto, non accennandosi nell’impugnata ordinanza a quali siano stati i motivi di urgenza che abbiano reso obiettivamente impossibile la comunicazione di avvio del procedimento, non sussisteva alcuna concreta ragione per adottare il provvedimento impugnato in assoluta carenza di contraddittorio e senza la partecipazione del diretto interessato, il quale, peraltro, si dichiara esso stesso vittima di atti vandalici di abbandono di rifiuti da parte di terzi ignoti sul fondo oggetto di locazione.
9. Come sopra accennato alla necessità della previa instaurazione del contraddittorio procedimentale si perviene anche a ritenere la fonte del potere esercitato racchiusa nell’art. 192, II comma, del D.L. vo n. 152/2006, alla stregua del quale le misure di rimozione, avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti e di ripristino ambientale dello stato dei luoghi a carico di “chiunque i divieti di cui ai commi 1 e 2”, disposte con ordinanza sindacale sono in ogni caso condizionate “ad accertamenti effettuati in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo”.
Ne deriva, altresì, che, nella fattispecie, atteso che l’ordinanza impugnata avrebbe dovuto essere adottata proprio all’esito di tali accertamenti, è da disattendere l’eccezione sollevata del Comune che resiste in giudizio per la quale, non potendo avere l’impugnato provvedimento un contenuto diverso da quello in concreto adottato, diverrebbe irrilevante la violazione dell’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento, potendo farsi luogo all’applicazione della previsione di cui all’art. 21 octies, comma 2, della legge 7.8.1990, n. 241.
10. Conclusivamente, ogni residua censura assorbita, il ricorso in esame si rivela fondato e deve essere accolto, con il conseguente annullamento della impugnata ordinanza, e con salvezza per le ulteriori determinazioni amministrative, che il Comune dovrà adottare tenendo conto che, in questa materia, dovendosi provvedere, a seconda della ricorrenza dei relativi presupposti, attraverso l’adozione dell’ordinanza sindacale ex art. 54 D.L. vo n. 267/2000, ovvero dell’ordinanza, pure sindacale, ai sensi dell’art. 192, II comma, del D.L. vo n. 152/2006, necessitano: comunicazione di avvio del procedimento ed istruttoria adeguata, svolta in contraddittorio delle parti.
11. Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare tra le parti le spese giudiziali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta)
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, quinta sezione di Napoli, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’ordinanza sindacale n. 80 del 4.8.2010, e con salvezza per gli ulteriori provvedimenti amministrativi.
Compensa fra le parti le spese, le competenze e gli onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Onorato, Presidente
Vincenzo Cernese, Consigliere, Estensore
Sergio Zeuli, Primo Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/10/2010