TAR Puglia (BA), Sez. III, n. 710, del 10 maggio 2013
Rifiuti.Legittimità ordinanza rimozione rifiuti senza comunicazione avvio del procedimento

E’ conforme l’ordinanza dirigenziale all’art. 7 della legge n. 241 del 1990, ravvisandosi quelle particolari esigenze di celerità del procedimento che costituiscono ragioni d’impedimento all’invio della comunicazione stessa; l’ordinanza infatti, fa espresso riferimento all’abbandono sull’area interessata dagli abusi ambientali “di mezzi, materiali, rifiuti speciali e rifiuti pericolosi in modo indiscriminato, esposti a cielo aperto a piogge ed intemperie, con percolamento di sostanze nocive su suolo e sottosuolo”, peraltro la stessa ordinanza, fa espressa menzione dell’art. 8 della stessa legge n. 241 del 1990, rendendo noto il nominativo del responsabile del procedimento. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

 

 

N. 00710/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00855/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 855 del 2012, proposto da: 
Palmina Semeraro, Raimondo Morga, Angelo Morga, in qualità di amministratore della “Fratelli Morga di Angelo Morga e C.” s.n.c. e Damiano Morga, in qualità di socio della “Fratelli Morga di Angelo Morga e C.” s.n.c., rappresentati e difesi dall'avv. Nicola Di Modugno, con domicilio eletto presso Nicola Di Modugno in Bari, via De Rossi, 16;

contro

Comune di Monopoli, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Pierluigi Nocera, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Semeraro in Bari, via Dante, n. 51;

per l'annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

“dell’ordinanza Prot. n. 0016408, n. 0162 Reg. Ord., in data 26.3.2012 nonché dell’ordinanza n. 00163 Reg. Ord., Prot. n. 0016408 del 26.3.2012, notificata al sig. Morga Angelo il 30.3.2012, avente ad oggetto: “Ordinanza per la rimozione di manufatti abusivamente realizzati in questo Comune in C.da Lamalunga, nonché per il ripristino e la bonifica ambientale dei luoghi, a carico dei Sigg. Semeraro Palmina e Morga Raimondo (proprietari) e Morga Angelo e Morga Damiano (committenti). V.E. 2231”; di tutti gli atti comunque connessi, presupposti e consequenziali ancorché dagli stessi non conosciuti.”



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Monopoli;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista l’ordinanza n. 489 dell’11 luglio 2012 di accoglimento parziale dell’istanza incidentale di sospensione cautelare e di fissazione dell’udienza pubblica del 21 marzo 2012 per la discussione del ricorso nel merito;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 marzo 2013 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori, gli avv.ti Nicola Di Modugno e Lorenzo Dibello, su delega dell’avv. Pierluigi Nocera;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con ricorso, ritualmente notificato il 28 maggio 2012 e depositato il 21 giugno 2012, i sig.ri Palmina Semeraro e Raimondo Morga, in qualità di proprietari e Angelo Morga e Damiano Morga, rispettivamente in qualità di amministratore e socio della “Fratelli Morga di Angelo Morga e C.” s.n.c., società che opera da parecchie generazioni nel settore del movimento terra, hanno chiesto l’annullamento dell’ordinanza prot. n. 0016408 (rectius16360) Reg. Ord. n. 0162 e dell’ordinanza prot. n. 0016408 Reg. Ord n. 00163, entrambe del 26 marzo 2012, quest’ultima notificata al sig. Morga Angelo il 30 marzo 2012, avente ad oggetto: “Ordinanza per la rimozione di manufatti abusivamente realizzati ed installati in questo Comune in C.da Lamalunga, nonché per il ripristino e la bonifica ambientale dei luoghi, a carico dei Sigg. Semeraro Palmina e Morga Raimondo (proprietari) e Morga Angelo e Morga Damiano (committenti). V.E. 2231”.

A sostegno del gravame i ricorrenti hanno dedotto i seguenti motivi di censura: 1) eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, errori sui presupposti e travisamento dei fatti, eccesso di potere per contraddittorietà, violazione del principio di proporzionalità; 2) violazione del principio di personalità della responsabilità, art. 27, comma 1, Cost. e art. 1 del protocollo n. 1 della C.E.D.U.; 3) manifesta illegittimità dell’ordinanza dirigenziale n. 162 del 26 marzo 2012, violazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241 del 1990.

Si è costituito a resistere in giudizio il Comune di Monopoli deducendo l’infondatezza del ricorso e chiedendone pertanto il rigetto.

Entrambe le parti hanno prodotto documentazione.

Alla camera di consiglio del 5 luglio 2012, con ordinanza n. 489, è stata accolta in parte la domanda incidentale di sospensione cautelare ed è stata disposta la fissazione dell'udienza pubblica del 21 marzo 2012 per la discussione del ricorso nel merito.

Parte resistente ha depositato una memoria per l’udienza di discussione insistente per il rigetto in toto del gravame.

All’udienza pubblica del 7 marzo 2013 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e va come tale respinto.

Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti hanno dedotto i seguenti motivi di censura: eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, errori sui presupposti e travisamento dei fatti, eccesso di potere per contraddittorietà, violazione del principio di proporzionalità, in quanto l’Amministrazione Comunale di Monopoli avrebbe omesso di motivare sull’interesse pubblico in concreto perseguito con l’adozione dell’ordinanza di demolizione, interesse che avrebbe altresì dovuto contemperare con l’interesse dei proprietari, tenuto conto in particolare che le opere edilizie per cui è causa sarebbero state realizzate alcuni decenni prima dell’acquisto dei suoli da parte di essi ricorrenti, con conseguente vanificazione del loro affidamento.

Il motivo è privo di pregio.

Al riguardo il Collegio ritiene di aderire all’orientamento giurisprudenziale alla luce del quale il provvedimento volto a sanzionare un abuso edilizio non abbisogna di congrua motivazione in ordine all'attualità dell'interesse pubblico che è in re ipsa, consistendo nel ripristino dell'assetto urbanistico violato, anche ove l’atto sia adottato a distanza di anni dalla realizzazione dell'abuso.

Anche nel caso di abuso risalente nel tempo, sempre che il lasso di tempo trascorso non sia tanto ampio da aver determinato un assetto territoriale-urbanistico tanto consolidato da escludere ogni profilo dell’interesse pubblico all’osservanza dell’assetto normativamente delineato, circostanza questa non ravvisabile nella fattispecie oggetto di gravame, l’ordine di demolizione di opere edilizie abusive costituisce atto dovuto, non potendo il semplice trascorrere del tempo giustificare il legittimo affidamento del contravventore.

Il potere di ripristino dello status quo non è soggetto ad alcun termine di prescrizione né è tacitamente rinunciabile, poiché il semplice trascorrere del tempo non può legittimare una situazione di illegalità, né imporre all’Amministrazione la necessità di una comparazione dell’interesse del privato alla conservazione dell’abuso con l’interesse pubblico alla repressione dell’illecito (cfr. TAR Puglia, Lecce, Sezione III, n. 907 del 2010).

Pertanto l’ordinanza impugnata deve ritenersi correttamente motivata in quanto, considerata la mancanza del titolo abilitativo e individuate le opere abusive, dispone il consequenziale ripristino della legalità violata.

Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente ha dedotto la violazione del principio di personalità della responsabilità ex art. 27, comma 1, Cost. e art. 1 del protocollo n. 1 della C.E.D.U.; ad avviso di parte ricorrente, l’art. 31 del d.p.r. n. 380 del 2001, laddove prevede l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale e, quindi, la perdita della proprietà se il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione, o sarebbe da interpretare in modo conforme all’art. 1 del protocollo n. 1 della C.E.D.U. o esso contrasterebbe con tale disposizione se fosse applicato anche al proprietario dell’immobile oggetto di trasformazione di opere abusive che ne ha acquistato la proprietà posteriormente alla loro realizzazione, dovendo rispondere di un fatto che non ha commesso, come nella fattispecie oggetto di gravame.

Il suddetto motivo di ricorso deve a rigore ritenersi inammissibile per carenza di interesse attuale a ricorrere in quanto il Comune resistente, nell’ordinanza di demolizione impugnata, non ha disposto che, in caso di inottemperanza dei proprietari all’ingiunzione di demolizione, l’area su cui insistono le opere abusivamente realizzate o le stesse opere verranno acquisite gratuitamente al patrimonio comunale.

Il motivo è comunque infondato.

Risulta pacifico in giurisprudenza, a partire dalla nota sentenza della Corte Costituzionale n. 345/1991, già fatta propria da questa Sezione e dalla quale il Collegio non ha motivo di discostarsi (cfr. TAR Bai, Sezione III, n. 673 del 28 aprile 2011), che, se l’ordine di demolizione può legittimamente essere adottato nei confronti del proprietario attuale, anche se non responsabile dell’abuso, perché l’abuso edilizio costituisce illecito permanente e l’ordine di demolizione ha carattere ripristinatorio e non prevede l’accertamento del dolo o della colpa del soggetto cui si imputa la realizzazione dell’abuso, trattandosi di una sanzione di carattere reale, nel contempo non appare possibile disporre l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’area di sedime in danno del proprietario estraneo all’illecito edilizio (ex multis TAR Milano, Sezione II , n. 77/2011).

L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’area sulla quale insiste l’opera abusiva, costituendo una autonoma sanzione che consegue all’inottemperanza all’ordine di demolizione, può infatti essere senz’altro disposta nei confronti del responsabile dell’abuso, ma non può operare nei confronti del proprietario dell’area laddove questi dimostri, in modo inequivocabile, la sua completa estraneità al compimento dell’opera abusiva o che egli, essendone venuto a conoscenza, si sia adoperato per impedirlo, con gli strumenti offerti dall’ordinamento (cfr. TAR Napoli Sez. VII, n. 17176/2010) o abbia dato il consenso alla realizzazione dell'abuso (cfr. TAR Cagliari Sez. II n. 450/2009).

Alla luce del richiamato orientamento giurisprudenziale, condiviso dal Collegio, l’art. 31 del d.lgs. n. 380 del 2001, così come interpretato, deve ritenersi conforme all’art. 1 del protocollo n. 1 della C.E.D.U..

Con il terzo motivo di ricorso sig.ri Semeraro e Morga hanno dedotto la manifesta illegittimità dell’ordinanza dirigenziale n. 162 del 26 marzo 2012 per violazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241 del 1990; premesso che con tale ordinanza sono stati accusati di “aver realizzato una discarica abusiva su area privata”, lamentano che il Comune di Monopoli non avrebbe inviato loro la comunicazione di avvio del procedimento, tenuto conto in particolare che nella premessa dell’ordinanza si parla di indagini esperite dalla Polizia Municipale di Monopoli che, tuttavia, sarebbero state esperite senza alcun contraddittorio con i sig.ri Semeraro e Morga.

Il motivo di ricorso è privo di pregio.

Il Collegio ritiene che la suddetta ordinanza dirigenziale n. 162 del 26 marzo 2012 sia conforme all’art. 7 della legge n. 241 del 1990, ravvisandosi quelle particolari esigenze di celerità del procedimento che costituiscono ragioni di impedimento all’invio della comunicazione stessa; l’ordinanza infatti fa espresso riferimento all’abbandono sull’area interessata dagli abusi ambientali “di mezzi, materiali, rifiuti speciali e rifiuti pericolosi in modo indiscriminato, esposti a cielo aperto a piogge ed intemperie, con percolamento di sostanze nocive su suolo e sottosuolo;”; peraltro la stessa ordinanza, fa espressa menzione dell’art. 8 della stessa legge n. 241 del 1990, rendendo noto il nominativo del responsabile del procedimento.

Quanto poi alla circostanza che nell’ordinanza dirigenziale oggetto di impugnazione si farebbe riferimento ad indagini esperite dalla Polizia Municipale di Monopoli senza alcun contraddittorio con i sig.ri Semeraro e Morga, occorre evidenziare che, nella comunicazione di notizia di reato del Comando della Polizia Municipale di Monopoli prot. n. 124/2012, espressamente indicata quale atto presupposto della medesima ordinanza n. 162 del 26 marzo 2012, comunicazione depositata in giudizio dal Comune resistente, è rappresentato che “Tutti i sigg.ri Morga Angelo, Morga Damiano, Semeraro Palmina e Morga Raimondo nominavano difensore di fiducia l’Avv. Mario Barnaba del Foro di Bari…..”; nella stessa comunicazione di notizia di reato, contraddistinti con i numeri 3, 4 5 e 6, risultano allegati i verbali nn. 120/2012, 121/2012, 122/2012 e 123/2012 - reg.P.G., di elezione di domicilio e contestuale nomina del difensore di fiducia dei ricorrenti; al riguardo si precisa che, a fronte della forza fidefaciente privilegiata che assiste la comunicazione di notizia di reato del Comando della Polizia Municipale di Monopoli, in quanto promanante da pubblici ufficiali nell’esercizio della funzione, non risulta agli atti che sia stata proposta querela di falso avverso la medesima comunicazione.

Conclusivamente, per i suesposti motivi, il ricorso deve essere respinto.

Quanto alle spese, tenuto conto dell’accoglimento parziale in sede cautelare, si ritiene che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:

Sergio Conti, Presidente

Antonio Pasca, Consigliere

Rosalba Giansante, Primo Referendario, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/05/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)