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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO DELIBERAZIONE 19 marzo 2003
Schemi dei provvedimenti d'iscrizione all'albo delle imprese che trasportano i rifiuti per ferrovia. (Deliberazione n. 04/CN/ALBO).

Gazzetta Ufficiale N. 95 del 24 Aprile 2003

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IL COMITATO NAZIONALE
dell'albo nazionale delle imprese
che effettuano la gestione dei rifiuti

Visto l'art. 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministro dell'ambiente
di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, recante la disciplina
dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei
rifiuti, in appresso denominato Albo, e, in particolare, l'art. 6;
Vista la propria deliberazione 26 febbraio 2003, prot. n.
02/CN/ALBO, recante criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo
delle imprese che trasportano i rifiuti per ferrovia;
Ritenuto di approvare gli schemi dei provvedimenti d'iscrizione
all'Albo relativi alle suddette imprese;
Delibera:
Art. 1.
1. Lo schema di provvedimento d'iscrizione all'Albo, con procedura
ordinaria, delle imprese che trasportano i rifiuti per ferrovia e'
approvato nella forma di cui all'allegato A.
2. Lo schema di provvedimento d'iscrizione all'Albo, con procedura
semplificata, delle imprese che trasportano i rifiuti per ferrovia e'
approvato nella forma di cui all'allegato B.
Roma, 19 marzo 2003

Il presidente: Laraia

Il segretario: Onori

 

Allegato A
(Art. 1, comma 1)

TRASPORTO FERROVIARIO

BOZZA DI PROVVEDIMENTO D'ISCRIZIONE AI SENSI DEL D.M. n. 406/98

PROCEDURA ORDINARIA D'ISCRIZIONE

ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Numero d'iscrizione ....................

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE REGIONALE DEL .... DELL'ALBO NAZIONALE
DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Visto l'art. 30 decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e
successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministro
dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica recante la
disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la
gestione dei rifiuti, ed in particolare l'art. 6, comma 2, lettere a)
e b);
Visto il decreto 8 ottobre 1996 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 2 gennaio 1997, n. 1), modificato con decreto 23 aprile
1999 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1999, n. 148)
recante le modalita' di prestazione delle garanzie finanziarie a
favore dello Stato da parte delle imprese che effettuano l'attivita'
di trasporto dei rifiuti;
Vista la deliberazione del Comitato Nazionale dell'Albo 26
febbraio 2003, prot. n. 02/CN/ALBO, recante criteri e requisiti per
l'iscrizione all'Albo delle imprese che trasportano rifiuti per
ferrovia;
Vista la deliberazione della sezione
regionale .................... in data ..........................,
con la quale e' stata accolta la domanda d'iscrizione all'Albo nella
categorie/classi dell'impresa .....................;
Vista la deliberazione della sezione regionale in data con la
quale sono state accettate le garanzie finanziarie presentate con
polizza fidejussoria assicurativa (fidejussione bancaria) prestate
da .......................... per l'importo
di ..........................;
Dispone:

Art. 1.
Iscrizione
La .......................... con sede
in .......................... e iscritta all'Albo nazionale delle
imprese che effettuano la gestione dei rifiuti per lo svolgimento
dell'attivita' di trasporto dei rifiuti per ferrovia nelle
categorie/classi ..........................

Art. 2.
Legale/i rappresentante/i e responsabile/i tecnico/i

Art. 3.
Prescrizioni
L'impresa ferroviaria di trasporto e' tenuta ad osservare le
seguenti prescrizioni:
1. Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati da
copia autentica del presente provvedimento d'iscrizione. Copia
autentica del medesimo provvedimento di iscrizione dovra' essere,
altresi', conservata ed esibita, ove richiesta dalle autorita'
addette al controllo, presso la sede legale dell'impresa.
2. L'attivita' di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel
rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 22/1997 e
delle relative norme regolamentari e tecniche; in particolare il
formulario di identificazione di cui all'art. 15 deve, durante il
trasporto, essere allegato alla lettera di vettura.
3. Il trasporto dei rifiuti classificati come merci pericolose ai
fini del trasporto e' soggetto alla vigente disciplina del trasporto
delle merci pericolose per ferrovia (RID). In attesa delle specifiche
norme regolamentari e tecniche da adottarsi ai sensi dell'art. 18,
comma 2, lettera i), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
il trasporto dei rifiuti non classificati come merci pericolose deve,
oltre a quanto previsto nei paragrafi successivi, avvenire nel
rispetto della vigente normativa in materia di trasporto delle merci
per ferrovia.
4. I carri e i contenitori adibiti al trasporto di rifiuti non
possono trasportare prodotti alimentari.
5. E' fatto obbligo all'impresa ferroviaria di trasporto di
accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni
previste ai sensi del decreto legislativo n. 22/1997 e successive
modifiche ed integrazioni.
6. Qualora i rifiuti non vengano ritirati alla stazione
ferroviaria d'arrivo, l'impresa deve darne immediata comunicazione al
produttore/detentore dei rifiuti con richiesta di pronto intervento
per il ritiro. In assenza di tale intervento, l'impresa ferroviaria
provvede alla comunicazione all'amministrazione provinciale
territorialmente competente, ai fini dell'adozione dei provvedimenti
atti ad evitare le gravi conseguenze che potrebbero derivare dalla
permanenza nella stazione dei rifiuti medesimi.
Nel caso in cui i rifiuti non vengano ritirati, malgrado la
comunicazione effettuata al produttore/detentore, l'impresa
ferroviaria, tenuto anche conto del periodo massimo durante il quale
i rifiuti possono essere trattenuti nella stazione senza pericoli per
l'incolumitapubblica e per l'ambiente, li rispedisce al
produttore/detentore a spese di quest'ultimo. In ogni caso, il tempo
intercorrente tra la spedizione e la riconsegna non puo' superare il
tempo massimo di sicurezza indicato al successivo punto 12.
7. Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere
rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni
che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con
particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale.
8. I rifiuti in colli devono essere trasportati in imballaggi
rispondenti ai seguenti requisiti:
a) gli imballaggi devono essere costruiti e chiusi in modo da
evitare comunque, quando il collo sia pronto per la spedizione, ogni
dispersione del suo contenuto che possa avvenire nelle normali
condizioni di trasporto a causa di spostamenti dei colli, di
vibrazioni, di cambiamenti di temperatura, umidita' e pressione, o
per qualsiasi altra causa;
b) le parti degli imballaggi che sono a contatto con i rifiuti
non devono essere alterate da questi per azione chimica, meccanica o
per qualsiasi altra causa; dette parti devono essere munite, se del
caso, di un rivestimento interno appropriato o devono aver subito un
adeguato trattamento. Le parti di tali imballaggi devono essere
costituite da materiali non suscettibili di interagire con il loro
contenuto, di formare sostanze pericolose o di indebolire comunque le
capacita' di resistenza chimica e meccanica degli imballaggi stessi;
c) quando gli imballaggi contengono rifiuti liquidi essi devono
presentare un livello di riempimento sufficiente a garantire che non
si verifichi dispersione di liquido, ne' deformazioni permanenti a
seguito di eventuali dilatazioni dei rifiuti suddetti per effetto
delle temperature che si possono raggiungere durante il trasporto;
d) nel caso di imballaggi combinati, gli imballaggi interni
devono essere collocati in quelli esterni in modo da evitare, nelle
normali condizioni di trasporto, il loro spostamento reciproco,
evitando comunque la loro rottura, perforazione o dispersione del
contenuto nell'imballaggio esterno. Gli imballaggi interni fragili,
suscettibili di rompersi o perforarsi, quali quelli di vetro,
porcellana o gres o di alcune materie plastiche e simili, devono
essere sistemati in quelli esterni con interposizione di materiale
d'imbottitura le cui caratteristiche devono essere tali che una
qualsiasi perdita del contenuto dei suddetti imballaggi interni non
alteri in maniera significativa le proprieta' protettrici del
materiale medesimo e/o quelle dell'imballaggio esterno;
e) in un imballaggio esterno non possono essere contenuti
imballaggi interni che contengano, a loro volta, rifiuti diversi
suscettivi ad interagire fra loro provocando una o piu' delle
seguenti situazioni di pericolo:
una combustione e/o un forte sviluppo di calore;
uno sviluppo di sostanze infiammabili, tossiche o
asfissianti;
la formazione di sostanze corrosive;
la formazione di sostanze chimicamente instabili;
f) nel caso in cui in un imballaggio si possano comunque
sviluppare aumenti di pressione per lo sviluppo di gas da parte dei
rifiuti contenuti, l'imballaggio stesso puo' essere munito di uno
sfiato purche' il gas emesso non generi alcun pericolo per la sua
tossicita', infiammabilita', volume sviluppato, ecc. Lo sfiato deve
evitare perdite di liquido o penetrazione di sostanze estranee
durante un trasporto effettuato in normali condizioni.
g) prima del riempimento e della consegna al trasporto, ogni
imballaggio deve essere controllato e riconosciuto esente da
corrosione o da altri danni visibili.
9. Il trasporto ferroviario dei rifiuti pericolosi che non sono
individuati come merci pericolose ai sensi della normativa RID deve
essere effettuato in unita' di carico (carri cisterna, contenitori e
casse mobili) rispondenti ai requisiti e alle caratteristiche di cui
alle fiches UIC (Union Internationale des Chemins de Fer) 573, 590,
591, 592-2, 592-3, 592-4.
10. Il trasporto alla rinfusa di rifiuti deve essere effettuato
con unita' di carico in buono stato di manutenzione e comunque tale
che sia impedita la perdita ed il rilascio all'esterno dei rifiuti
e/o dei percolati durante le normali condizioni di trasporto. In
particolare, le unita' di carico devono:
essere prive di difetti importanti che interessino gli elementi
strutturali;
non avere carrozzerie deteriorate qualunque sia il materiale di
costruzione. Non sono considerati deterioramento la normale usura,
compresa l'ossidazione, la presenza di tracce di urto e di
scalfitture, e/o altri danneggiamenti tali da non inficiare l'uso
delle carrozzerie medesime.
11. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 del decreto
legislativo n. 22/1997, e' vietato il trasporto contemporaneo su uno
stesso carro di tipologie di rifiuti suscettivi a interagire fra loro
provocando una o piu' delle seguenti situazioni di pericolo:
1) una combustione e/o un forte sviluppo di calore;
2) uno sviluppo di sostanze infiammabili, tossiche o
asfissianti;
3) la formazione di sostanze corrosive;
4) la formazione di sostanze chimicamente instabili.
12. Sui colli che contengono i rifiuti deve essere apposta una
etichetta inamovibile indicante, in modo facilmente leggibile, il
produttore o il detentore, il codice dell'elenco europeo, lo stato
fisico e il quantitativo dei rifiuti, le caratteristiche di
pericolosita' di cui al decreto ministeriale 1 aprile 1998, n. 145,
il periodo massimo nel quale i rifiuti possono essere contenuti nel
collo senza arrecare pericolo per l'incolumita' pubblica e per
l'ambiente. Tale etichetta deve essere unita ai documenti di viaggio,
anche nel caso di trasporto alla rinfusa.
13. Sulle unita' di carico e sui colli nei quali sono contenuti
rifiuti classificati pericolosi ai sensi della decisione comunitaria
2000/532/CE e sue modifiche, deve essere apposta un'etichetta o un
marchio, a fondo giallo di cm 15 imes 15, recante in nero la lettera
R, alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5.
Un'etichetta o marchio di almeno di almeno cm 25 imes 25 con la
lettera R, alta cm 20, larga cm 15, con larghezza del segno di cm 3
deve altresi' essere apposto sulle fiancate dell'unita' di carico. Se
le dimensioni del collo lo richiedono, le etichette possono avere
dimensioni ridotte, a condizione di rimanere ben visibili.
Resta salvo l'obbligo di apporre le etichette ed i pannelli
previsti dalla vigente normativa sul trasporto di merci pericolose.
14. Il presente provvedimento e' rilasciato esclusivamente ai
fini e per gli effetti del decreto legislativo n. 22/1997 e
successive modifiche ed integrazioni. Resta fermo l'obbligo
dell'impresa ferroviaria di trasporto di osservare e rispettare tutte
le prescrizioni derivanti dalle norme e disposizioni applicabili al
caso, con particolare riguardo a quelle in materia di igiene, di
ambiente e di trasporto ferroviario, che si intendono qui
espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validita' e
l'efficacia dell'iscrizione.

Il presidente

Il segretario

 

Allegato B
(Art. 1, comma 2)

TRASPORTO FERROVIARIO

BOZZA DI PROVVEDIMENTO D'ISCRIZIONE AI SENSI DEL D.M. n. 406/1998

PROCEDURA SEMPLIFICA TA D'ISCRIZIONE
Art. 30, commi 16 e 16-bis, d.lgs. 22/1997 e art. 13 decreto
ministeriale n. 406/1998

ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Iscrizione n. ....................

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE REGIONALE DEL ..............

DELL'ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI
RIFIUTI

Visto l'art. 30 decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e
successive modifiche e integrazioni e, in particolare, il comma 16
che disciplina l'iscrizione delle imprese che effettuano l'attivita'
di raccolta e trasporto dei rifiuti individuati ai sensi dell'art. 33
del decreto legislativo medesimo "previa comunicazione di inizio di
attivita'";
Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministro
dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica recante la
disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la
gestione dei rifiuti, ed, in particolare, l'art. 6, comma 2, lettera
c), e l'art. 13, che disciplinano la procedura semplificata
d'iscrizione all'Albo delle imprese che effettuano l'attivita' di
raccolta e trasporto dei rifiuti individuati ai sensi dell'art. 33
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, avviati al recupero
in modo effettivo e oggettivo;
Vista la deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo 26
febbraio 2003, prot. n.02/CN/ALBO, recante criteri e requisiti per
l'iscrizione all'Albo delle imprese che trasportano rifiuti per
ferrovia;
Vista la comunicazione di inizio di attivita' in data ......
dell'impresa ......, con sede in ...... registrata al numero di
protocollo ......;
Verificato che la comunicazione di inizio di attivita' e'
conforme alla suddetta deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo
ed e' corredata da tutta/la documentazione dovuta e, pertanto, puo'
essere disposta l'iscrizione dell'impresa all'Albo, salva la verifica
dei presupposti e dei requisiti richiesti ai sensi dell'art. 30,
commi 16 e 16-bis del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e
dell'art. 13 del decreto 28 aprile 1998, n. 406;
Dispone:

Art. 1.
Iscrizione
La ............ con sede in ...... e' iscritta all'Albo nazionale
delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti per lo
svolgimento dell'attivita' di trasporto dei rifiuti nelle seguenti
categorie/classi:
Categoria 2 (raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi
individuati ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, avviati al recupero in modo effettivo e oggettivo),
classe ......
Categoria 3 (raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi
individuati ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, avviati al recupero in modo effettivo e oggettivo),
classe ......

Art. 2.
Legale/i rappresentante/i e responsabile/i tecnico/i

Art. 3.
Prescrizioni
L'impresa ferroviaria di trasporto e' tenuta ad osservare le
seguenti prescrizioni:
1. Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati da
copia autentica del presente provvedimento d'iscrizione. Copia
autentica del medesimo provvedimento di iscrizione dovra' essere,
altresi', conservata ed esibita, ove richiesta dalle autorita'
addette al controllo, presso la sede legale dell'impresa.
2. L'attivita' di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel
rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 22/1997 e
delle relative norme regolamentari e tecniche, in particolare il
formulario di identificazione di cui all'art. 15 deve, durante il
trasporto, essere allegato alla lettera di vettura.
3. Il trasporto dei rifiuti classificati come merci pericolose ai
fini del trasporto e' soggetto alla vigente disciplina del trasporto
delle merci pericolose per ferrovia (RID). In attesa delle specifiche
norme regolamentari e tecniche da adottarsi ai sensi dell'art. 18,
comma 2, lettera i), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
trasporto dei rifiuti non classificati come merci pericolose deve,
oltre a quanto nei paragrafi successivi, avvenire nel rispetto della
vigente normativa in materia di trasporto delle merci per ferrovia.
4. I carri e i contenitori adibiti al trasporto di rifiuti non
possono trasportare prodotti alimentari.
5. E' fatto obbligo all'impresa ferroviaria di trasporto di
accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni
previste ai sensi del decreto legislativo n. 22/1997 e successive
modifiche ed integrazioni.
6. Qualora i rifiuti non vengano ritirati alla stazione
ferroviaria d'arrivo, l'impresa deve darne immediata comunicazione al
produttore/detentore dei rifiuti con richiesta di pronto intervento
per il ritiro. In assenza di tale intervento, l'impresa ferroviaria
provvede alla comunicazione all'amministrazione provinciale
territorialmente competente, ai fini dell'adozione dei provvedimenti
atti ad evitare le gravi conseguenze che potrebbero derivare dalla
permanenza nella stazione dei rifiuti medesimi.
Nel caso in cui i rifiuti non vengano ritirati, malgrado la
comunicazione effettuata al produttore/detentore, l'impresa
ferroviaria, tenuto anche conto del periodo massimo durante il quale
i rifiuti possono essere trattenuti nella stazione senza pericoli per
l'incolumita' pubblica e per l'ambiente, li rispedisce al
produttore/detentore a spese di quest'ultimo. In ogni caso, il tempo
intercorrente tra la spedizione e la riconsegna non puo' superare il
tempo massimo di sicurezza indicato al successivo punto 12.
7. Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere
rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni
che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con
particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale.
8. I rifiuti in colli devono essere trasportati in imballaggi
rispondenti ai seguenti requisiti:
a) gli imballaggi devono essere costruiti e chiusi in modo da
evitare comunque, quando il collo sia pronto per la spedizione, ogni
dispersione del suo contenuto che possa avvenire nelle normali
condizioni di trasporto a causa di spostamenti dei colli, di
vibrazioni, di cambiamenti di temperatura, umidita' e pressione, o
per qualsiasi altra causa;
b) le parti degli imballaggi che sono a contatto con i rifiuti
non devono essere alterate da questi per azione chimica, meccanica o
per qualsiasi altra causa; dette parti devono essere munite, se del
caso, di un rivestimento interno appropriato o devono aver subito un
adeguato trattamento. Le parti di tali imballaggi devono essere
costituite da materiali non suscettibili di interagire con il loro
contenuto, di formare sostanze pericolose o di indebolire comunque le
capacita' di resistenza chimica e meccanica degli imballaggi stessi;
c) quando gli imballaggi contengono rifiuti liquidi essi devono
presentare un livello di riempimento sufficiente a garantire che non
si verifichi dispersione di liquido, ne' deformazioni permanenti a
seguito di eventuali dilatazioni dei rifiuti suddetti per effetto
delle temperature che si possono raggiungere durante il trasporto;
d) nel caso di imballaggi combinati, gli imballaggi interni
devono essere collocati in quelli esterni in modo da evitare, nelle
normali condizioni di trasporto, il loro spostamento reciproco,
evitando comunque la loro rottura, perforazione o dispersione del
contenuto nell'imballaggio esterno. Gli imballaggi interni fragili,
suscettibili di rompersi o perforarsi, quali quelli di vetro,
porcellana o gres o di alcune materie plastiche e simili, devono
essere sistemati in quelli esterni con interposizione di materiale
d'imbottitura le cui caratteristiche devono essere tali che una
qualsiasi del contenuto dei suddetti imballaggi interni non alteri in
maniera significativa le proprieta' protettrici del materiale
medesimo e/o quelle dell'imballaggio esterno;
e) in un imballaggio esterno non possono essere contenuti
imballaggi interni che contengano, a loro volta, rifiuti diversi
suscettivi ad interagire fra loro provocando una o piu' delle
seguenti situazioni di pericolo:
una combustione e/o un forte sviluppo di calore;
uno sviluppo di sostanze infiammabili, tossiche o
asfissianti;
la formazione di sostanze corrosive;
la formazione di sostanze chimicamente instabili;
f) nel caso in cui in un imballaggio si possano comunque
sviluppare aumenti di pressione per lo sviluppo di gas da parte dei
rifiuti contenuti, l'imballaggio stesso puo' essere munito di uno
sfiato purche' il gas emesso non generi alcun pericolo per la sua
tossicita', infiammabilita', volume sviluppato, ecc. Lo sfiato deve
evitare perdite di liquido o penetrazione di sostanze estranee
durante un trasporto effettuato in normali condizioni;
g) prima del riempimento e della consegna al trasporto, ogni
imballaggio deve essere controllato e riconosciuto esente da
corrosione o da altri danni visibili.
9. Il trasporto ferroviario dei rifiuti pericolosi che non sono
individuati come merci pericolose ai sensi della normativa RID deve
essere effettuato in unita' di carico (carri cisterna, contenitori e
casse mobili) rispondenti ai requisiti e alle caratteristiche di cui
alle fiches UIC (Union Intemationale des Chemins de Fer) 573, 590,
591, 592-2, 592-3, 592-3, 592-4.
10. Il trasporto alla rinfusa di rifiuti deve essere effettuato
con unita' di carico in buono stato di manutenzione e comunque tale
che sia impedita la perdita ed il rilascio all'esterno dei rifiuti
e/o dei percolati durante le normali condizioni di trasporto. In
particolare, le unita' di carico devono:
essere prive di difetti importanti che interessino gli elementi
strutturali;
non avere carrozzerie deteriorate qualunque sia il materiale di
costruzione. Non sono considerati deterioramento la normale usura,
compresa l'ossidazione, la presenza di tracce di urto e di
scalfitture, e/o altri danneggiamenti tali da non inficiare l'uso
delle carrozzerie medesime.
11. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 del decreto
legislativo n. 22/1997, e' vietato il trasporto contemporaneo su uno
stesso carro di tipologie di rifiuti suscettivi a interagire fra loro
provocando una o piu' delle seguenti situazioni di pericolo:
1) una combustione e/o un forte sviluppo di calore;
2) uno sviluppo di sostanze infiammabili, tossiche o
asfissianti;
3) la formazione di sostanze corrosive;
4) la formazione di sostanze chimicamente instabili.
12. Sui colli che contengono i rifiuti deve essere apposta una
etichetta inamovibile indicante, in modo facilmente leggibile, il
produttore o il detentore, il codice dell'elenco europeo, lo stato
fisico e il quantitativo dei rifiuti, le caratteristiche di
pericolosita' di cui al decreto ministeriale 1 aprile 1998, n. 145,
il periodo massimo nel quale i rifiuti possono essere contenuti nel
collo senza arrecare pericolo per l'incolumita' pubblica e per
l'ambiente. Tale etichetta deve essere unita ai documenti di viaggio,
anche nel caso di trasporto alla rinfusa.
13. Sulle unita' di carico e sui colli nei quali sono contenuti
rifiuti classificati pericolosi ai sensi della decisione comunitaria
2000/532/CE e sue modifiche, deve essere apposta un'etichetta o un
marchio, a fondo giallo di cm 15x15, recante in nero la lettera R
alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. Un
etichetta o marchio di almeno di almeno cm 25x25 con la lettera R,
alta cm 20, larga cm 15, con larghezza del segno di cm 3 deve
altresi' essere apposto sulle fiancate dell'unita' di carico. Se le
dimensioni del collo lo richiedono, le etichette possono avere
dimensioni ridotte, a condizione di rimanere ben visibili. Resta
salvo l'obbligo di apporre le etichette ed i pannelli previsti dalla
vigente normativa sul trasporto di merci pericolose.
14. Il presente provvedimento e' rilasciato esclusivamente ai
fini e per gli effetti del decreto legislativo n. 22/1997 e
successive modifiche ed integrazioni. Resta fermo l'obbligo
dell'impresa ferroviaria di trasporto di osservare e rispettare tutte
le prescrizioni derivanti dalle norme e disposizioni applicabili al
caso, con particolare riguardo a quelle in materia di igiene, di
ambiente e di trasporto ferroviario, che si intendono qui
espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validita' e
l'efficacia dell'iscrizione.

Il presidente

Il segretario