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DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 13 maggio 2003 recante misure transitorie ai sensi del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relative al materiale raccolto durante il trattamento delle acque reflue

[notificata con il numero C(2003) 1467] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2003/334/CE) (GUCE L 118/10 del 14 maggio 2003)

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LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (1), modificato dal regolamento (CE) n. 808/

2003 della Commissione (2) ed in particolare l'articolo 32, paragrafo 1, considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1774/2002 prevede una revisione completa della normativa comunitaria in materia di sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, compresa l'introduzione di una serie di rigorosi requisiti. Prevede inoltre l'adozione di opportune misure di transizione.

(2) Il regolamento (CE) n. 1774/2002 prevede ulteriori prescrizioni in materia di trattamento di acque reflue provenienti da impianti che trattano materie delle categorie 1 e 2.

(3) Data la natura rigorosa di tali requisiti, è necessario stabilire disposizioni transitorie per Danimarca, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Austria, Finlandia, Portogallo e Svezia per lasciare all'industria un periodo di tempo sufficiente per adattarsi.

(4) Di conseguenza, a titolo di disposizione temporanea, occorre concedere a Danimarca, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Austria, Finlandia e Svezia una deroga che consenta a tali paesi di autorizzare i rispettivi operatori a continuare ad applicare le norme nazionali relative alla raccolta di materiale in sede di trattamento delle acque reflue.

(5) Occorre inoltre concedere un'ulteriore deroga alla Danimarca fino al 1o maggio 2005 per consentire che il materiale raccolto da tali acque reflue sia trattato alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1774/2002 per i concimi e materiali equivalenti.

(6) Per prevenire eventuali rischi per la salute degli animali e per la sanità pubblica, occorre mantenere adeguati sistemi di controllo in Danimarca, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Austria, Finlandia, Portogallo e Svezia per il periodo delle misure transitorie.

(7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Deroga relativa ai materiali raccolti in sede di trattamento delle acque reflue

1. Ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1774/2002 e a titolo di deroga al capitolo III dell'allegato IX dell'allegato II a detto regolamento, Danimarca, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Austria, Finlandia, Portogallo e Svezia possono continuare a concedere approvazioni individuali, fino e non oltre al 31 dicembre 2003, ad operatori di locali, impianti e macelli di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) e


(1) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

(2) GU L 117 del 13.5.2003, pag. 1.


all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1774/2002, conformemente alle norme nazionali, per l'applicazione di dette norme per la raccolta di acque reflue, a condizione che:

a) tutte le materie di origine animale presenti negli attuali sistemi e provenienti da detti impianti di lavorazione, locali e macelli siano raccolte, trasportate e smaltite, a seconda dei casi, come materie di categoria 1 o 2 conformemente al regolamento (CE) n. 1774/2002;

b) le norme nazionali siano applicate soltanto in locali e impianti che applicavano tali norme al 1o novembre 2002.

2. Oltre alla deroga prevista dal paragrafo 1 e conformemente all'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1774/2002 e a titolo di deroga alla lettera c), dell'articolo 5, paragrafo 2, di detto regolamento, la Danimarca può autorizzare, fino e non oltre al 1o maggio 2005, la trasformazione, in impianti di biogas, di materiali raccolti da acque reflue nei locali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento senza bollitura sotto pressione a condizione che il rischio sia stato considerato trascurabile da parte dello Stato membro interessato.

Articolo 2

Misure di controllo

L'autorità competente adotta le necessarie disposizioni per controllare la conformità degli operatori autorizzati di locali e impianti con le condizioni di cui all'articolo 1.

Articolo 3

Ritiro delle approvazioni ed eliminazione del materiale non conforme alla presente decisione

1. La autorizzazioni individuali dell'autorità competente per i materiali raccolti in sede di trattamento di acque reflue sono immediatamente e permanentemente ritirate ad ogni operatore locale o impianto qualora non siano più rispettate le condizioni di cui alla presente decisione.

2. L'autorità competente ritira ogni autorizzazione concessa in virtù dell'articolo 1, paragrafo 1 entro e non oltre il 31 dicembre 2003 e ogni autorizzazione concessa in virtù dell'articolo 1, paragrafo 2, entro e non oltre il 1o maggio 2005.

L'autorità competente non concede un'autorizzazione finale ai sensi del regolamento (CE) n. 1774/2002 qualora sulla base delle sue ispezioni non sia soddisfatta del rispetto delle prescrizioni del presente regolamento da parte dei locali e impianti di cui all'articolo 1.

3. I materiali non conformi alle prescrizioni della presente decisione sono eliminati conformemente alle istruzioni dell'autorità competente.

Articolo 4

Rispetto della decisione da parte degli Stati membri interessati

Danimarca, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Austria, Finlandia, Portogallo e Svezia adottano immediatamente e pubblicano le misure necessarie a conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 5

Applicabilità

La presente decisione si applica dal 1o maggio 2003 al 30 aprile 2005.

Le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 1, si applicano tuttavia fino al 31 dicembre 2003 e le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2, si applicano fino al 30 aprile 2005.

Articolo 6

Destinatari

Il Regno di Danimarca, il Regno di Spagna, la Repubblica Francese, La Repubblica Irlandese, la Repubblica Italiana, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica Portoghese e il Regno di Svezia sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2003.