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TAR Piemonte Sez. II sent. 1862 del 18 aprile 2006
Rumore. Diritto di accesso a registrazioni fonometriche: sussistenza.

Si ringrazia Alan VALENTINO per la segnalazione

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SENTENZA
sul ricorso, ex art. 25 comma 5 della legge n. 241/1990, n. 142/2006 proposto dal signor Andrea BATTISTELLA, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandro Angelini e Domenico Prato ed elettivamente domiciliato in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 82, presso lo studio dei medesimi
contro
l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale A.R.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
e nei confronti
della GE.SE. Sport Libertas-S.C.S.D., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in San Mauro Torinese (TO), via Papa Giovanni XXIII 68, non costituita in giudizio
per l’annullamento
a) del provvedimento del Dirigente responsabile in data 14.12.2005, prot. n. 155362/SC06 (comunicato in data 22.12.2005), nella parte in cui ha respinto l’istanza di accesso presentata dal signor Andrea Battistella con riferimento all’ottenimento di copia della registrazione fonografica relativa agli accertamenti effettuati dall’A.R.P.A. in data 24.10.2005 in ordine alla misurazione delle immissioni di rumore provenienti dall’attività ricreativo-sportiva svolta dalla società GE.SE. Sport Libertas S.C.S.D. nella palestra in San Mauro Torinese (Torino), via Domodossola n. 1/b; di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale della serie procedimentale,
nonché per l’accertamento
del diritto di accesso agli atti amministrativi (elencati al precedente punto a) riguardanti gli accertamenti effettuati dall’A.R.P.A. in data 24.10.2005 in ordine alla misurazione delle immissioni di rumore provenienti dall’attività ricreativo-sportiva svolta dalla società GE.SE Sport Libertas S.C.S.D. nella palestra in san Mauro Torinese (Torino), via Domodossola n. 1/b,
e per la condanna
dell’A.R.P.A. a consegnare al ricorrente copia della registrazione fonografica effettuata in data 24.10.2005 in occasione della misurazione delle immissioni di rumore provenienti dall’attività ricreativo-sportiva svolta dalla società GE.SE Sport Libertas S.C.S.D. nella palestra in San Mauro Torinese (Torino), via Domodossola n. 1/b.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa e la produzione documentale delle parti;
Relatore alla camera di consiglio del 22 febbraio 2006 il Referendario Ivo Correale;
Udito l’avv. G. Vecchione, su delega dell’avv. A. Angelini, per il ricorrente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Espone il ricorrente di risiedere, unitamente alla sua famiglia, in un edificio di proprietà adibito a civile abitazione in San Mauro Torinese, via Ronchi n. 31.
Attigua a tale abitazione è stata di recente realizzata una palestra, attualmente gestita dall'associazione sportiva GE.SE Sport Libertas-S.C.S.D.
In relazione allo svolgimento nella detta palestra di numerose attività sportivo-ricreative, il sig. Battistella ha lamentato la provenienza di immissioni acustiche tali da arrecare forte disturbo, tanto da costringerlo a citare in giudizio l’Associazione Centro Sportivo Libertas “Mario Ferrero” (il soggetto che, originariamente, aveva in gestione la palestra in questione), per l'eliminazione delle immissioni rilevate ed il risarcimento del danno subito e subendo.
Tale giudizio è attualmente pendente avanti alla sezione seconda del Tribunale civile di Torino. Alla luce di tale situazione, il signor Battistella, tramite i propri legali, aveva richiesto all'A.R.P.A., Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale Piemonte, di verificare le immissioni rumorose provenienti dalla suddetta palestra, con una lettera del 21 marzo 2005. Tale Agenzia interveniva in data 24 ottobre 2005, effettuando alcune misurazioni fonometriche e redigendo una relazione tecnica.
All'esito di tali misurazioni, il sig. Battistella chiedeva all'A.R.P.A. copia della relazione redatta nonchè copia della registrazione fonometrica, al fine di utilizzarla nel giudizio pendente sopra richiamato.
Con nota prot. n. 155362 del 14 dicembre 2005, il Dirigente Responsabile dell'A.R.P.A. Piemonte - Dipartimento Provinciale della Provincia di Torino - rispondeva al richiedente come di seguito si riporta: "In accoglimento della Sua richiesta formulata in qualità di diretto interessato, in relazione agli accertamenti effettuati da ARPA in data 24 ottobre 2005 presso la Sua abitazione per la misurazione dell’immissione di rumore proveniente dall'attività ricreativo-sportiva Società GE.SE. Sport Libertas S.C.S.D. di Via Domodossola n. 1b, in allegato si trasmette copia della relazione tecnica n° 11/2005/ST, la cui riproduzione non richiede rimborso delle spese perché il numero di copie rientra nella franchigia prevista dal Regolamento ARPA di accesso ai documenti e ai dati ambientali (adottato con D.D.G. n°831 del 07/12/04 e successivamente modificato e integrato con D.D.G. n° 514 del 16/09/05). Per quanto riguarda invece la registrazione fonografica, si precisa che questo Dipartimento dispone del solo originale e che, comunque, non può garantire la qualità del contenuto di un’eventuale duplicazione. Ciò premesso, si rifiuta l'accesso alla registrazione fonografica di cui sopra".
Con ricorso a questo Tribunale ai sensi dell’art. 25, comma 5, l. n. 241/90, notificato sia all’A.R.P.A. Piemonte che alla associazione controinteressata in data 21 gennaio 2006, il sig. Battistella chiedeva l’annullamento di tale provvedimento, nella parte in cui aveva disposto il rifiuto all’accesso alla registrazione fonografica, unitamente all’accertamento del diritto a conseguirla ed alla condanna alla relativa consegna, deducendo i seguenti motivi:
I. Violazione di legge, con particolare riferimento agli articoli 22 e 24 comma 4 della legge 7.8.1990, n. 241. Irrazionalità manifesta.
Il ricorrente evidenziava che per "diritto di accesso" non può che intendersi "il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia dei documenti amministrativi", intesi questi ultimi come ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non, relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.
Il diritto di accesso si configura, quindi, come relativo a un principio generale dell'attività amministrativa ed ha per oggetto tutti i documenti ad essa riconducibili, ad eccezione di quelli indicati dalla medesima legge n. 241/90. Il relativo art.24, infatti elenca una serie di documenti esclusi dal diritto di accesso, il cui rifiuto deve comunque sempre essere congruamente motivato, e specifica, al comma 7, che deve essere comunque garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.
Nel caso di specie, il ricorrente osservava che il rifiuto opposto dall'ARPA in relazione alla richiesta di copia della registrazione fonografica appariva espresso in violazione delle norme indicate.
Non si rinviene infatti, neanche nel d.P.R. n. 352/1992, che pure indicava quali specifici documenti amministrativi possono essere sottratti all'accesso, alcuna norma che impedisca all'interessato di accedere alla documentazione richiesta, quale una registrazione fonografica, costituente senza dubbio un "atto amministrativo" ai sensi degli artt. 22 e segg. l.n. 241/90 e non rientrante nell'elencazione dei documenti esclusi a tale fine.
Inoltre l'ARPA, nel provvedere al diniego in questione, non aveva richiamato alcuna norma a sostegno di tale decisione nè aveva addotto alcuna esigenza di tutela del diritto alla riservatezza di soggetti terzi, limitandosi soltanto ad affermare di non essere in grado di garantire la qualità del contenuto di un eventuale duplicazione ma dando luogo, così, ad evidente irrazionalità.
Per contro, era quanto mai attuale e concreto l’interesse del ricorrente alla conoscenza di tale documento, richiesto proprio al fine di tutelare in giudizio davanti al giudice ordinario le proprie ragioni.
La necessità dell'acquisizione della registrazione in questione, secondo il ricorrente, era vieppiù necessaria proprio in considerazione dell'esame della relazione cartacea, comunque consegnata dall'ARPA, da cui si evincevano alcune incongruenze.
II. Ancora violazione di legge, con particolare riferimento agli articoli 22 e 25 comma 1 della legge 7.8.1990, n. 241. Contraddittorietà.
Il ricorrente notava una ulteriore contraddittorietà nel provvedimento di cui chiedeva l'annullamento "in parte qua".
Infatti, l'ARPA, pur avendo formalmente riconosciuto il diritto di accesso per i documenti amministrativi richiesti, tanto da consegnare copia della relazione tecnica in forma cartacea, non ha poi materialmente consegnato copia della registrazione fonografica, adducendo solo l'impossibilità di garantire che la copia avesse la qualità dell'originale.
Ma in tale modo, il diritto di accesso del ricorrente, pur in apparenza riconosciuto, non aveva, nella sostanza, trovato alcuna soddisfazione.
All’odierna udienza camerale la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
L'art. 22 l.n. 241/90, con le modificazione introdotte dalla l.n. 15/2005, ha disposto in materia di accesso, specificando, per quel che rileva nel caso di specie, quanto segue:
a) per "diritto di accesso" deve intendersi il diritto - con ciò identificando una posizione giuridica soggettiva piena - degli interessati di prendere visione nonché di "estrarre copia" di documenti amministrativi; b) per "interessati" devono intendersi tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale è chiesto l'accesso; c) per " documento amministrativo", deve intendersi ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non, relativi ad uno specifico procedimento, detenuti dalla pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale; d) l'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa, al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione; e) tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'art. 24, commi1-6; f) non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono.
Premesso ciò, appare evidente al Collegio che il diniego della consegna di copia della registrazione fonografica richiesta dal sig. Battistella non trova fondamento alcuno nella normativa vigente, tanto che - come correttamente osservato dal ricorrente - neanche l'ARPA ha specificato in base a quale disposizione opponeva il rifiuto.
Infatti, senza dubbio il ricorrente può qualificarsi quale "interessato", ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. b), l.n. 241/90, in quanto effettivamente è a lui riconducibile un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, quale il diritto al contenimento delle immissioni azionato in sede civile, collegato al documento per il quale è richiesto l'accesso, atteso che proprio la registrazione in questione dirimerebbe in maniera oggettiva la questione intorno alla quantificazione delle immissioni sonore nella sua abitazione in seguito alle attività ricreativo-sportiva contestate.
Altrettanto sicuramente, la registrazione fonografica richiesta rientra nella nozione di "documento amministrativo" indicata dall'art. 22, comma 1, lett. d), l.n. 241/90, in quanto costituente una rappresentazione "elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti detenuti dalla pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse”, quale nel caso di specie la rilevazione di immissioni sonore.
Infine, la registrazione in questione non rientra tra la documentazione esclusa dal diritto di accesso, ai sensi dell'art. 24 l.n. 241/90 cit.
Nè, in presenza della necessità di tutelare in sede giudiziaria la propria posizione giuridica sostanziale, potrebbe comunque essere opposta la tutela alla riservatezza di terzi - comunque non richiamata dall'ARPA nel provvedimento di diniego di cui si chiede l'annullamento nella presente sede - come specificato di recente da questa sezione, in relazione a quanto disposto dall’art. 24, comma 7, l. n. 241/90 (TAR Piemonte, sez.II, 25.2.06, n. 1127).
Così pure non appare decisivo, in assenza di specifiche disposizioni di legge o regolamentari, quanto dedotto dall'ARPA in ordine al possesso del solo originale ed alla ritenuta qualità scadente della registrazione da consegnare, atteso che il ricorrente non aveva richiesto l'originale, ma, appunto, una copia, e la qualità di quest'ultima non rileva ai fini dell'identificazione del diritto di accesso ma, semmai, sarà esaminata nella dovuta sede in ordine alle risultanze da essa desumibili ed all'utilizzo che la parte interessata riterrà di farne, anche in relazione alle osservazioni del soggetto controinteressato.
Per quanto illustrato, dunque, il ricorso deve essere accolto, con annullamento del provvedimento impugnato, in “parte qua”, accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere copia della registrazione fonografica richiesta e condanna dell’ARPA alla relativa consegna.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte - Sezione 2^, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto:
1) annulla il provvedimento impugnato, nella parte in cui rifiuta l’accesso alla registrazione fonografica richiesta.
2) accerta il diritto del ricorrente ad ottenere l’accesso alla suddetta registrazione;
3) condanna l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - A.R.P.A. Piemonte - Dipartimento Provinciale della Provincia di Torino - a consegnare al ricorrente copia della registrazione fonografica effettuata in data 24 ottobre 2005 in occasione della misurazione delle immissioni di rumore provenienti dall’attività ricreativo-sportiva svolta dalla società GE.SE Sport Libertas S.C.S.D. nella palestra in San Mauro Torinese (Torino), via Domodossola n. 1/b.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino, alla camera di consiglio del 22 febbraio 2006, con l’intervento dei signori magistrati:
Giuseppe Calvo Presidente
Ivo Correale Referendario, estensore
Emanuela Loria Referendario
Il Presidente L’Estensore
f.to Calvo f.to Correale
Il Direttore di Segreteria Depositata in Segreteria a sensi
f.to Ruggiero di legge 18 APRILE 2006
Il Direttore Segreteria II Sezione
f.to Ruggiero