TAR Emilia Romagna (BO) Sez. II n.8045 del 15 novembre 2010
Rumore. Limiti rumorosità
Nelle more della classificazione del territorio comunale ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) della L. n. 447 del 1995, siano operativi i soli limiti c.d. "assoluti" di rumorosità, ma non anche quelli c.d. "differenziali"
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 08045/2010 REG.SEN.
 N. 01177/2008 REG.RIC.
 Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
 
 (Sezione Seconda)
 ha pronunciato la presente
 SENTENZA
sul ricorso numero di registro  generale 1177 del 2008, proposto da:
 Fausto Vitali, rappresentato e difeso dagli avv. Marzio Dallari, Filippo Dallari,  con domicilio eletto presso Marzio Dallari in Bologna, p.zza Galileo 5; Societa'  di Pisa S.r.l.;
 contro
 Comune di Ferrara, rappresentato e difeso dagli avv. Matilde Indelli, Barbara  Montini, Edoardo Nannetti, con domicilio eletto presso Cristina Balli in  Bologna, via Altabella 3;
 
 nei confronti di
 
 Sergio Padovani;
 
 per l'annullamento
 
 dell'ordinanza contingibile ed urgente ex art. 9 legge 26.10.1995 n. 445, 31  luglio 2008 PG 67296 del Sindaco di Ferrara con la quale è stata ordinata la  cessazione dell'attività delle apparecchiture frigorifere nel periodo notturno e  di intervenire immediatamente per abbattere o contenere l'inquinamento acustico;
 
 Visti il ricorso e i relativi allegati;
 Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Ferrara;
 Viste le memorie difensive;
 Visti tutti gli atti della causa;
 
 Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 ottobre 2010 il dott. Ugo Di  Benedetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
 
 Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 FATTO e DIRITTO
 Il ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato con il quale il  comune di Ferrara ha ordinato la cessazione dell’attività produttiva, a seguito  dell’inquinamento acustico rilevato, risultando superato il valore limite di  immissione differenziale del rumore prodotto, deducendone l’illegittimità.
 
 Si è costituito in giudizio il comune intimato che ha contro dedotto alle  avverse doglianze e concluso per il rigetto del ricorso.
 
 L’istanza cautelare è stata accolta con ordinanza 75/2009, “fatti salvi gli  accertamenti sull’eventuale superamento dei limiti assoluti”, e la causa è stata  trattenuta in decisione all’odierna udienza.
 
 Il ricorso è fondato con riferimento alla censura dedotta, concernente  l’inapplicabilità dei limiti differenziali del rumore prodotto non avendo il  comune intimato ancora perfezionato il procedimento amministrativo diretto a  dotarsi del c.d. "piano di zonizzazione acustica" del territorio comunale.
 
 Il collegio, disattendendo la tesi difensiva comunale, aderisce alla prevalente  giurisprudenza la quale è dell'avviso che, nelle more della classificazione del  territorio comunale ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) della L. n. 447 del  1995, siano operativi i soli limiti c.d. "assoluti" di rumorosità, ma non anche  quelli c.d. "differenziali" (T.A.R. per l’Emilia Romagna, sez. staccata di  Parma, sent. 18/9/2008, n. 385, 4/5/2005 n. 244 e 21/5/2008 n. 259; T.A.R.  Puglia -LE- sez. I^, 13/6/2007 n. 2334; T.A.R. Friuli V.G. 24 aprile 2009, n.  275; T.A.R. Lombardia -MI- sez. I^, 1/3/2004 n. 813; T.A.R. Veneto, sez. III^,  31/3/2004 n. 847).
 
 Alla base di tale indirizzo è l'univoca formulazione dell'art. 8, comma 1, del  D.P.C.M. 14/11/1997, secondo cui: "In attesa che i comuni provvedano agli  adempimenti previsti dall'art. 6, comma 1, lett. a) della legge 26 ottobre 1995  n. 447, si applicano i limiti di cui all'art. 6, comma 1, del decreto del  Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991".Da tale norma si evince che,  ove si fosse voluto far sopravvivere integralmente il regime transitorio di cui  all'art. 6 del decreto: primo comma relativo ai c.d. limiti "assoluti" e secondo  comma relativo ai c.d. limiti "differenziali", sarebbe stato evidentemente  necessario operare il rinvio ad ambedue le fattispecie.
 
 D'altra parte, non persuade la tesi ministeriale (v. circolare Min. Ambiente e  Tutela del Territorio del 14/11/1997) che, per giustificare il silenzio della  norma, adduce la diretta applicabilità dei limiti "differenziali" perché  ancorati, quanto al loro ambito di riferimento, ad una suddivisione del  territorio (aree diverse da quelle esclusivamente "industriali" ) che si  ricaverebbe "ex se" dalla disciplina urbanistica, si da non richiedere una  specifica norma che ne autorizzi l'operatività "medio tempore".In realtà, già  nella vigenza del D.P.C.M. 1/3/1991 i limiti "differenziali" erano circoscritti  alle zone non esclusivamente industriali e, ciò nonostante, si era avvertita la  necessità di effettuarne un esplicito richiamo al fine di garantirne  l'operatività fin dalla fase transitoria, con la conseguenza che il rinvio  operato al solo primo comma dell'art. 6 depone inequivocabilmente per una scelta  normativa che vuole ora subordinare l'applicabilità del criterio " differenziale  " all'introduzione della disciplina a regime, e cioè all'adozione del piano  comunale di zonizzazione acustica (v. T.A.R. Emilia - Romagna -PR- 21/5/2008 n.  259 cit.).
 
 Pertanto, non avendo il Comune intimato ancora provveduto a perfezionare l’iter  procedimentale per dotarsi della prescritta zonizzazione acustica, resta  preclusa, allo stato, l'operatività del più vote citato criterio " differenziale  ", con conseguente illegittimità dell'ordinanza impugnata, salvo ogni  accertamento sull’eventuale superamento dei limiti assoluti.
 
 Il ricorso deve quindi essere accolto e, per l'effetto, va annullata l'ordinanza  impugnata.
 
 Il carattere assorbente della censura accolta, perfettamente satisfattoria per  l’interesse sostanziale del ricorrente, esime il Collegio dall'esaminare gli  ulteriori motivi rassegnati in ricorso che vengono, pertanto, assorbiti.
 
 Il Collegio ritiene, tuttavia, anche in relazione al carattere interpretativo  della questione dedotta che ha dato vita a differenti orientamenti  giurisprudenziali, che sussistano giusti motivi per l'integrale compensazione  delle spese di giudizio tra le parti.
 P.Q.M.
 Accoglie il ricorso in epigrafe indicato e, per l’effetto, annulla il  provvedimento impugnato.
 
 Spese compensate
 
 Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
 
 Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2010 con  l'intervento dei magistrati:
 
 Giancarlo Mozzarelli, Presidente
 Bruno Lelli, Consigliere
 Ugo Di Benedetto, Consigliere, Estensore
 
 L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
 
 
 DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 Il 15/11/2010
                    



