Ricorso presentato il 22 settembre 2006
Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana
(Causa C-394/06)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: B. Schima e D. Recchia, agenti)
Convenuta: Repubblica italiana
Conclusioni
Non avendo presentato, anteriormente al 1º luglio 2005, una relazione nazionale annuale sulla promozione dei biocarburanti comprendente tutti gli elementi previsti dall'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi imposti dalla summenzionata disposizione;
condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.
Motivi e principali argomenti
Il termine per la presentazione della relazione nazionale annuale sulla promozione dei biocarburanti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2003/30/CE, è scaduto il 1º luglio 2005.
La Repubblica italiana sostiene di aver comunicato alla Commissione in data 14 luglio 2006 una relazione conforme a quanto previsto dalla direttiva.
Tuttavia, ad avviso della Commissione, tale relazione non è completa perché non vi è menzione alcuna delle risorse nazionali assegnate alla produzione di biomassa per usi energetici diversi dai trasporti, come previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, secondo trattino, della direttiva.