Cass. Sez. III n. 23131 del 14 giuigno 2007 (ud. 26 apr.2007)
Pres. Onorato P. Est. Sensini Ric. P.M. in proc. Cartier e altro.
Urbanistica. Estinzione del reato per effetto del "condono" di cui art. 32, comma trentasei, del D.L. n. 269 del 2003 - Presenza di tutte le condizioni ivi indicate - Necessità - Sussistenza.

Ai fini della estinzione del reato costituito da illecito edilizio, le tre condizioni previste dall'art. 32, comma trentasei, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modifiche in legge 24 novembre 2003 n. 326 (presentazione nei termini della domanda di "condono"; versamento dell'intero importo della somma dovuta a titolo di oblazione; decorso di trentasei mesi dalla data di effettuazione del suddetto versamento) debbono ricorrere congiuntamente.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 26/04/2007
Dott. TERESI Alfredo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 01335
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - N. 036486/2006
ha pronunciato la seguente:



SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRINBUNALE di TERMINI IMERESE;
nei confronti di:
1) CARTIER SOPHIE MANUELA FRANCE, N. IL 05/02/1970;
2) CANZONERI VINCENZO, N. IL 28/06/1960;
avverso SENTENZA del 08/05/2006 TRINBUNALE di TERMINI IMERESE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. SENSINI MARIA SILVIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. PASSACANTANDO Guglielmo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 8/5/2006 il Tribunale di Termini Imerese dichiarava non doversi procedere nei confronti Cartier Sophie Manuela France e Canzoneri Vincenzo in ordine ai reati edilizi loro ascritti, essendo gli stessi estinti per intervenuta oblazione. 1) Giudice di merito accertava: 1) che non sussistevano ragioni ostative circa la applicabilità della sanatoria alla fattispecie in esame, trattandosi di opere realizzate in data anteriore al 31/3/2003, sulle quali - difformemente da quanto contestato - non gravava alcun vincolo paesaggistico; 2) nulla quaestio circa l'effettiva corresponsione e congruità delle somme dovute all'erario per l'ottenimento della sanatoria. Si poneva, invece, il problema del decorrere del termine di 36 mesi previsto dal D.L. n. 269 del 2003, art. 32, comma 36, che sembrava differire l'operatività della fattispecie estintiva dei reati al decorso del suddetto termine (di 36 mesi, appunto) dalla data di pagamento dell'oblazione. Argomentava, tuttavia, il Tribunale che soltanto nel caso di inerzia amministrativa poteva ravvisarsi la necessita di attendere il decorso del termine per potere dichiarare, sussistendo gli altri presupposti, l'estinzione del reato. Quando, invece, come nella specie, la Pubblica Amministrazione si pronunci circa la congruità delle somme pagate - fermo restando il diritto, nel termine di tre anni, ad ottenere l'eventuale conguaglio dell'oblazione versata, ritenuta successivamente insufficiente -tale dichiarazione deve ritenersi sufficiente per pervenire alla declaratoria di estinzione dei reati ai fini penali.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica di Termini Imerese, deducendo l'inosservanza e l'erronea applicazione del D.L. n. 269 del 2003, art. 32, comma 36, laddove il Tribunale non aveva ritenuto l'effetto estintivo del reato edilizio subordinato o al rilascio effettivo del titolo sanante (provvedimento finale) ovvero al verificarsi di tutte e tre le seguenti condizioni: presentazione dell'istanza, oblazione interamente versata e decorso di 36 mesi dalla data in cui risulta il suddetto pagamento. Solo il verificarsi di tutte le suddette condizioni era idoneo a determinare il c.d. silenzio - assenso, produttivo degli stessi effetti del provvedimento positivo. Si chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata. Il ricorso è fondato e va accolto.
Il D.L. n. 269 del 2003, art. 32, comma 36, recita testualmente "La presentazione nei termini della domanda di definizione dell'illecito edilizi, l'oblazione interamente corrisposta nonché il decorso di trentasei mesi dalla data da cui risulta il suddetto pagamento, producono gli effetti di cui alla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 38, comma 2. Trascorso il suddetto periodo di trentasei mesi si prescrive il diritto al conguaglio o al rimborso spettante". Il dato letterale non lascia dubbi sulla volontà del Legislatore di ritenere il suddetto elemento temporale, unitamente alla presentazione nei termini della relativa domanda ed all'oblazione interamente corrisposta, elemento costitutivo della fattispecie estintiva del reato, nel senso che solo al contemporaneo verificarsi di tutte e tre le condizioni surrichiamate vengono riconnessi gli effetti di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 38, comma 2.
È, infatti, di tutta evidenza che l'uso - si ritiene non casuale - della congiunzione "nonché", in luogo del disgiuntivo "o", che, per contro, si sarebbe dovuto adoperare laddove si fosse voluto attribuire autonoma rilevanza alla presentazione della domanda di condono ed all'oblazione integralmente corrisposta, "indipendentemente" dal decorso del tempo, militi proprio in favore della soluzione adottata.
Sembra, per contro, estremamente riduttiva la lettura proposta dal Tribunale, secondo cui il richiamo letterale al termine di 36 mesi sarebbe funzionale soltanto ad uno "sbarramento" di natura amministrativa, nel senso che - decorso tale termine - la Pubblica Amministrazione non potrebbe più richiedere somme a titolo di conguaglio ne' il privato avrebbe diritto di ripetere somme erroneamente versate in eccedenza. Di certo tale "sbarramento" esiste, ma il citato art. 32, comma 36, l'ha previsto nell'ambito di un periodo a sè stante, del tutto autonomo rispetto alla precedente, triplice elencazione delle condizioni alle quali si ricollegano gli effetti estintivi dell'illecito edilizio. Per altro verso si può aggiungere che il richiamo operato alla oblazione "interamente" corrisposta evoca un concetto ben più ampio e distinto rispetto a quello rappresentato dalla "congruità" della somma, che esprime un concetto di relatività avuto riguardo ad un determinato momento storico, com'è chiaramente desumibile dallo stesso disposto del comma 36, ultima parte, laddove fa appunto salvo il diritto della Pubblica Amministrazione di ottenere nei tre anni il conguaglio dell'oblazione versata, che venga successivamente ritenuta insufficiente, o del privato, al quale viene riconosciuto il diritto al rimborso delle somme eventualmente pagate in eccedenza. Il decorso dei 36 mesi sembra concepito dal Legislatore proprio per consentire alla Pubblica Amministrazione di compiere accertamenti non solo documentali sull'istanza di condono avanzata dal privato, ma anche fattuali, mediante eventuali sopralluoghi tecnici sulle opere realizzate, al fine di verificare la conformità delle stesse a quanto indicato nella istanza di condono.
Questa interpretazione appare corretta anche in base ad un altro argomento di carattere sistematico. Ai sensi del successivo comma 37, il Legislatore ha previsto che "il pagamento degli oneri di concessione, la presentazione della documentazione di cui al comma 35, della denuncia in catasto, della denuncia ai fini dell'imposta comunale degli immobili di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nonché, ove dovute, delle denunce ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'occupazione del suolo pubblico, entro il 31 ottobre 2005, nonché il decorso del termine di ventiquattro mesi da tale data senza l'adozione di un provvedimento negativo del comune, equivalgono a titolo abilitativo in sanatoria..." Tutto questo sta a significare che solo il verificarsi di tutte le condizioni normativamente previste determina il formarsi del c.d. silenzio- assenso, dal quale il Legislatore fa discendere gli stessi effetti del provvedimento positivo. Nel caso di specie, la semplice domanda di condono edilizio, ancorché accompagnata dalla dichiarazione della congruità delle somme versate, poteva determinare solo l'effetto processuale della sospensione del processo in corso fino alla definizione della procedura relativa al rilascio del condono, ma non quella di estinzione del reato edilizio. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio al Tribunale di Termini Imerese per nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Termini Imprese.
Così deciso in Roma, il 26 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2007