Pres. Papa Est. Lombardi Ric. Principato
Urbanistica. Installazione antenne per telefonia cellulare
In tema di installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici, la previsione per la quale l'autorizzazione e la procedura di inizio attività previste dal D.Lgs. 1° agosto 2003 n. 259, codice delle comunicazioni elettroniche, si intendono estese a tutti i profili connessi alla realizzazione ed attivazione di tali tipi di impianti, compresi quelli urbanistici ed edilizi, non rendendosi così necessario un distinto titolo abilitativo ai fini edilizi, non determina la esclusione del regime sanzionatorio di cui all'art. 44 d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 in caso di mancanza del provvedimento di autorizzazione, atteso che la concentrazione del procedimento autorizzatorio è finalizzato alla esigenza di semplificazione dei procedimenti amministrativi.
SENTENZA N. 159
REG. GENERALE N.144/2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
III SEZIONE PENALE
composta dagli Ill.mi Signori:
Presidente Dott. Enrico Papa
Consigliere "
Vincenzo Tardino
"
Alfredo Maria Lombardi
"
Mario Gentile
"
Santi Gazzara
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da Principato Carmela, n. a Rodi Milici il
14.6.1945, res. in Terme Vigliatore via Pizzicari n. 19, in proprio e
quale amministratore delegato della società Hightel Leader
in Telecomunication S.r.l., avverso l'ordinanza in data 6.11.2006 del
Tribunale di Taranto, con la quale è stato confermato il
decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. in data 2A0.2006.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Visti gli atti, la ordinanza denunziata ed il ricorso;
Udito il P.M. in persona del Sost. Procuratore Generale, Dott.
Gioacchino Izzo, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio
dell'ordinanza;
Udito il difensore Avv. Antonino Salvatore Isgrò, che ha
concluso per l'accoglimento del ricorso;
CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Taranto, in funzione di
giudice del riesame, ha confermato il decreto di sequestro preventivo
di un impianto di telefonia mobile ed opere in cemento armato,
nonché della relativa area, emesso dal G.I.P. in data
2.10.2006 nei confronti di Principato Carmela, indagata del reato di
cui all'art. 44 del DPR n. 380/2001.
L'ordinanza, premesso in punto di fatto che per la realizzazione
dell'impianto di telefonia mobile non era stato rilasciato il permesso
di costruire, ritenuto necessario in relazione alle caratteristiche
dell'opera, ha rigettato i motivi di gravame con i quali l'istante per
il riesame aveva dedotto che sulla richiesta avente ad oggetto
l'impianto si era formato il silenzio assenso della pubblica
amministrazione ai sensi dell'art. 87, comma 9, del D. L.vo n. 259/2003.
Il Tribunale ha osservato sul punto che l'accertamento demandato al
giudice del riesame concerne l'aspetto edilizio dell'opera, mentre la
normativa citata dall'istante si riferisce al profilo della
realizzazione tecnica dell'impianto di telefonia mobile; profili da
tenersi distinti anche alla luce della sentenza del TAR di Lecce emessa
in data 9.11.2005 ed afferente alla installazione del medesimo
impianto; che, peraltro, nella specie erano state rilevate anche
difformità delle strutture realizzate rispetto a quanto
previsto dal progetto depositato dalla società di cui
l'istante è rappresentante legale.
Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso l'indagata, in proprio e nella
qualità, che la denuncia per violazione di legge e vizi
della motivazione.
Con il primo mezzo di annullamento la ricorrente denuncia la violazione
ed errata applicazione degli art. 44 del DPR n. 380/2001 e 87 del D.
Lvo n. 259/2003.
Si deduce che l'ordinanza impugnata, nel rigettare l'istanza di
riesame, ha erroneamente distinto un profilo tecnico riguardante gli
impianti per la telefonia mobile da un aspetto edilizio dell'opera, in
quanto la realizzazione di tale tipo di impianti è
subordinata alla sola autorizzazione prevista da citato art. 87 del D.
L.vo n. 259/2003.
Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia la violazione ed
errata applicazione della legge penale e processuale, nonché
il difetto assoluto di motivazione dell'ordinanza.
Si deduce che il Tribunale del riesame ha erroneamente interpretato la
sentenza del TAR Puglia, sezione di Lecce, n. 1288/06, prodotta
dall'istante, poiché con tale pronuncia il giudice
amministrativo ha espressamente affermato che per la realizzazione
dell'impianto è necessario un unico titolo abilitativo,
mentre la competenza dell'ente locale risultava riferita al solo
controllo circa la conformità dell'opera rispetto al
progetto assentito; che, peraltro, il Tribunale per il riesame ha
ignorato un'ulteriore pronuncia del TAR Puglia, sezione di Lecce, n.
4690 del 2006, con la quale si era altresì affermato che le
difformità rilevate non costituiscono abusi edilizi
sanzionati ai sensi del TU n. 380/2001.
Con l'ultimo mezzo di annullamento la ricorrente reitera la denuncia di
violazione ed errata applicazione di legge, nonché di
difetto assoluto di motivazione dell'ordinanza, osservando che il
giudice del riesame non può valutare l'esistenza del fumus
commissi delicti esclusivamente sulla base dei termini della
imputazione formulata dal pubblico ministero, avendo l'obbligo di
esaminare anche i rilievi difensivi dedotti dall'impugnante, nella
specie costituiti dalle citate pronunce del TAR, del tutto ignorate
dall'ordinanza o di cui è stato totalmente travisato il
contenuto.
Il primo motivo di ricorso è fondato.
E' stato definitivamente affermato da questa Suprema Corte sulla
questione di diritto dedotta dalla ricorrente che "Ai fini della
installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica per
impianti radioelettrici, l'autorizzazione e la procedura di inizio
attività previste dal D.Lgs. 1 agosto 2003 n. 259, codice
delle comunicazioni elettroniche, si intendono estese a tutti i profili
connessi alla realizzazione ed alla attivazione di tali tipi di
impianti, compresi quelli urbanistici ed edilizi, con la conseguente
non necessità di un distinto titolo abilitativo a fini
edilizi, atteso che il procedimento di autorizzazione disciplinato dal
citato decreto è finalizzato all'esigenza di semplificazione
e concentrazione dei procedimenti amministrativi" (sez. III, 200533735,
Vodafone Omnitel, RV 232183; conf. sez. III, 200541598, P.M. in proc.
Martinelli, RV 232354 ).
Contrariamente a quanto affermato nella impugnata ordinanza, pertanto,
la valutazione della legittimità della realizzazione di un
impianto di telefonia mobile non deve essere effettuata con riferimento
all'esistenza del permesso di costruire, autonomamente rilasciato dalla
pubblica amministrazione, dovendo esserne valutata la
legittimità alla luce di quanto disposto dall'art. 87 del D.
L.vo n. 259/2003, stante la onnicomprensività del titolo
abilitativo valido ai sensi della norma citata.
In applicazione della indicata disposizione di legge, pertanto, il
giudice di merito, nell'ambito della cognizione sommaria propria del
procedimento afferente alle misure cautelari reali e, quindi, secondo
le prospettazioni della pubblica accusa, deve valutare se l'impianto in
corso di realizzazione è soggetto alla sola denuncia di
inizio attività, ai sensi dell'art. 87, comma 3, del D. L.vo
n. 259/2003, o, altrimenti, se sussiste il provvedimento autorizzatorio
previsto dal citato art. 87 o debba, comunque, ritenersi sussistente il
titolo abilitativo, ai sensi del comma 9 dell'art. 87.
Peraltro, è opportuno precisare che la realizzazione di un
impianto di telefonia mobile in assenza di un titolo abilitativo, ai
sensi del citato D. L.vo n. 259/2003, determina
l'applicabilità delle sanzioni di cui all'art. 44 del DPR n.
380/2001, in quanto la concentrazione del procedimento autorizzatorio
è finalizzata alla esigenza di semplificazione dei
procedimenti amministrativi, ma non determina il venir meno
dell'autonomo profilo di illegittimità edilizia del
manufatto realizzato in assenza del provvedimento onnicomprensivo
previsto dal Codice delle comunicazioni elettroniche (cfr. sez. III,
200609631, Erigili ed altro, RV 233551).
La ordinanza impugnata deve essere, pertanto, annullata con rinvio per
un nuovo esame che accerti l'esistenza della violazione della legge
urbanistica alla luce dei precisati principi di diritto,
nonché l'eventuale rilevanza, ai fini della emissione della
misura cautelare, delle difformità riscontrate in sede di
accertamento di polizia giudiziaria.
L'accoglimento del primo motivo di gravame rende superfluo l'esame
delle censure formulate con gli ulteriori, palesandosi l'omessa
valutazione delle citate pronunce del giudice amministrativo, peraltro
non vincolanti in sede penale, conseguenza dell'errore di diritto in
cui è incorso il giudice di merito in ordine alla
necessità, in ogni caso, di un autonomo permesso di
costruire.
P.Q.M.
La Corte annulla la ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di
Taranto.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 21.11.2006.