Cass. Sez. III n. 12735 del 28 marzo 2007 (Ud. 22 feb. 2007)
Pres. Papa Est. Lombardi Ric. Cappanelli
Urbanistica. Violazione normativa antisisimica e permanenza del reato
Deve assegnarsi valore esclusivamente processuale e non di inversione dell'onere della prova alla regola secondo cui, qualora la contestazione di un reato permanente (nella specie, costruzione senza l'osservanza delle disposizioni tecniche previste dalla normativa antisismica), sia formulata con il semplice richiamo alla data di accertamento dell'illecito, non occorre che vengano specificati gli ulteriori momenti di verifica della violazione. Mentre, quindi, in base a detta regola, qualora dagli atti emerga la prova che la condotta illecita è proseguita anche dopo la data dell'accertamento, il giudice può tenerne conto, anche in assenza di ulteriore contestazione, lo stesso giudice non può, invece, mancando la suddetta prova, assegnare all'imputato il compito di dimostrare che egli non ha perseverato nell'illecito ma deve piuttosto ritenere, per il principio "in dubio pro reo", che vi sia stata desistenza, assumendo quindi,come data di consumazione del reato, anche ai fini della prescrizione, quella dell'accertamento.
Pres. Papa Est. Lombardi Ric. Cappanelli
Urbanistica. Violazione normativa antisisimica e permanenza del reato
Deve assegnarsi valore esclusivamente processuale e non di inversione dell'onere della prova alla regola secondo cui, qualora la contestazione di un reato permanente (nella specie, costruzione senza l'osservanza delle disposizioni tecniche previste dalla normativa antisismica), sia formulata con il semplice richiamo alla data di accertamento dell'illecito, non occorre che vengano specificati gli ulteriori momenti di verifica della violazione. Mentre, quindi, in base a detta regola, qualora dagli atti emerga la prova che la condotta illecita è proseguita anche dopo la data dell'accertamento, il giudice può tenerne conto, anche in assenza di ulteriore contestazione, lo stesso giudice non può, invece, mancando la suddetta prova, assegnare all'imputato il compito di dimostrare che egli non ha perseverato nell'illecito ma deve piuttosto ritenere, per il principio "in dubio pro reo", che vi sia stata desistenza, assumendo quindi,come data di consumazione del reato, anche ai fini della prescrizione, quella dell'accertamento.
P.U. del 22.2.2007
SENTENZA N. 609
REG. GENERALE N.21067/2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
III SEZIONE PENALE
composta dagli Signori:
Presidente Dott. Enrico Papa
Consigliere " Vincenzo Tardino
" Alfredo Maria Lombardi
" Mario Gentile
" Santi Gazzara
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto dall'Avv. Claudio Caparvi, difensore di fiducia di Cappannelli Pacini Marco, n. a Certaldo 1'1.10.1953, avverso la sentenza in data 18.4.2005 del Tribunale di Perugia, sezione distaccata di Foligno, con la quale venne condannato alla pena di e 138,00 di ammenda, quale colpevole del reato di cui agli art. 3, 4, 20 e 23 della L. n. 64/74.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Gioacchino Izzo, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza per prescrizione;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Perugia, sezione distaccata di Foligno, ha affermato la colpevolezza di Cappannelli Pacini Marco in ordine al reato di cui agli art. 3, 4, 20 e 23 della L. n. 64/74, ascrittogli perché, in qualità di committente di lavori edili da eseguirsi in zona sismica, realizzava tali interventi in difformità del progetto depositato presso l'Ufficio del Genio civile.
Per quanto interessa ai fini del giudizio di legittimità la sentenza, premesso che il reato di cui alla contestazione ha natura permanente, ha escluso che si fosse verificata la prescrizione dello stesso, osservando che i lavori eseguiti in violazione delle norme di cui alla contestazione non risultavano ancora ultimati alla data dell'accertamento eseguito dagli organi di polizia giudiziaria.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, che la denuncia per violazione di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione dell'art. 158 c.p. con riferimento alla decorrenza del termine di prescrizione nell'ipotesi di reato permanente, nonché per mancanza e manifesta illogicità della motivazione.
Si deduce, in sintesi, che, pur dovendosi ritenere la natura permanente del reato di cui alla contestazione, il giudice di merito può individuare l'epoca della cessazione della permanenza in un momento successivo a quello indicato nel capo di imputazione e corrispondente all'accertamento di polizia giudiziaria solo allorché sia emersa, nel corso del dibattimento, prova della prosecuzione della commissione del reato dopo la data dell'accertamento risultante dall'imputazione; che, nel caso in esame, il giudice di merito ha affermato il permanere della violazione di legge per un tempo indeterminato, in assenza di qualsiasi prova in ordine alla prosecuzione dei lavori in violazione della normativa antisismica successivamente alla data delle indagini di polizia giudiziaria ed in assenza di prove della effettiva data di cessazione dei lavori.
Il ricorso è fondato.
Come affermato dal giudice di merito effettivamente il reato di cui alla contestazione ha natura permanente, persistendone la commissione finché dura l'esecuzione dei lavori in violazione della normativa antisismica (sez. un. 23.7.1999 n. 18, P.G. in proc. Lauriola ed altri, RV 213932). Non appare dubbio, però, che la prosecuzione della condotta di cui alla contestazione, avendo natura commissiva, deve formare oggetto di prova al fine poter affermare la prosecuzione della permanenza della violazione successivamente alla data dell'accertamento della stessa. E' stato, infatti, affermato da questa Suprema Corte in fattispecie identica a quella in esame che "Deve assegnarsi valore esclusivamente processuale e non di inversione dell'onere della prova alla regola secondo cui, qualora la contestazione di un reato permanente (nella specie, costruzione senza l'osservanza delle disposizioni tecniche previste dalla normativa antisismica), sia formulata con il semplice richiamo alla data di accertamento dell'illecito, non occorre che vengano specificati gli ulteriori momenti di verifica della violazione. Mentre, quindi, in base a detta regola, qualora dagli atti emerga la prova che la condotta illecita è proseguita anche dopo la data dell'accertamento, il giudice può tenerne conto, anche in assenza di ulteriore contestazione, lo stesso giudice non può, invece, mancando la suddetta prova, assegnare all'imputato il compito di dimostrare che egli non ha perseverato nell'illecito, ma deve piuttosto ritenere, per il principio "in dubio pro reo", che vi sia stata desistenza, assumendo quindi, come data di consumazione del reato, anche ai fini della prescrizione, quella dell'accertamento." (sez. III, 199910640, Valerio, RV 214039; conf. Sez. I, 200213265, Gambardella, RV 221223; sez. 111, 200304273, Nasca, RV 223556)
Orbene, nel caso in esame, la sentenza impugnata ha affermato che la permanenza della commissione del reato non poteva ritenersi cessata alla data dell'accertamento risultante dagli atti, in assenza di qualsiasi prova della prosecuzione dei lavori da parte dell'imputato successivamente alle indagini di polizia giudiziaria trasfuse nel capo di imputazione.
L'affermazione della permanenza del reato successivamente a tale data, pertanto, si palesa errata, in quanto non fondata sulla indicazione di adeguati elementi di prova che ne attestino la verificazione, con la conseguenza che, facendosi decorrere il termine della prescrizione dall'accertamento di cui alla contestazione (14.62001), come dedotto dal ricorrente, l'estinzione del reato si era già verificata in data 1.10.2004, ai sensi degli art. 157, comma primo n. 6), c.p., nella formulazione vigente all'epoca del fatto, e 160 c.p., prima della pronuncia del giudice di merito.
La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata senza rinvio per la indicata causale nei confronti del Cappannelli.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. Così deciso in Roma nella pubblica udienza del 22.2,2007.
Depositato in cancelleria il 28/03/2007
SENTENZA N. 609
REG. GENERALE N.21067/2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
III SEZIONE PENALE
composta dagli Signori:
Presidente Dott. Enrico Papa
Consigliere " Vincenzo Tardino
" Alfredo Maria Lombardi
" Mario Gentile
" Santi Gazzara
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto dall'Avv. Claudio Caparvi, difensore di fiducia di Cappannelli Pacini Marco, n. a Certaldo 1'1.10.1953, avverso la sentenza in data 18.4.2005 del Tribunale di Perugia, sezione distaccata di Foligno, con la quale venne condannato alla pena di e 138,00 di ammenda, quale colpevole del reato di cui agli art. 3, 4, 20 e 23 della L. n. 64/74.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Gioacchino Izzo, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza per prescrizione;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Perugia, sezione distaccata di Foligno, ha affermato la colpevolezza di Cappannelli Pacini Marco in ordine al reato di cui agli art. 3, 4, 20 e 23 della L. n. 64/74, ascrittogli perché, in qualità di committente di lavori edili da eseguirsi in zona sismica, realizzava tali interventi in difformità del progetto depositato presso l'Ufficio del Genio civile.
Per quanto interessa ai fini del giudizio di legittimità la sentenza, premesso che il reato di cui alla contestazione ha natura permanente, ha escluso che si fosse verificata la prescrizione dello stesso, osservando che i lavori eseguiti in violazione delle norme di cui alla contestazione non risultavano ancora ultimati alla data dell'accertamento eseguito dagli organi di polizia giudiziaria.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, che la denuncia per violazione di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione dell'art. 158 c.p. con riferimento alla decorrenza del termine di prescrizione nell'ipotesi di reato permanente, nonché per mancanza e manifesta illogicità della motivazione.
Si deduce, in sintesi, che, pur dovendosi ritenere la natura permanente del reato di cui alla contestazione, il giudice di merito può individuare l'epoca della cessazione della permanenza in un momento successivo a quello indicato nel capo di imputazione e corrispondente all'accertamento di polizia giudiziaria solo allorché sia emersa, nel corso del dibattimento, prova della prosecuzione della commissione del reato dopo la data dell'accertamento risultante dall'imputazione; che, nel caso in esame, il giudice di merito ha affermato il permanere della violazione di legge per un tempo indeterminato, in assenza di qualsiasi prova in ordine alla prosecuzione dei lavori in violazione della normativa antisismica successivamente alla data delle indagini di polizia giudiziaria ed in assenza di prove della effettiva data di cessazione dei lavori.
Il ricorso è fondato.
Come affermato dal giudice di merito effettivamente il reato di cui alla contestazione ha natura permanente, persistendone la commissione finché dura l'esecuzione dei lavori in violazione della normativa antisismica (sez. un. 23.7.1999 n. 18, P.G. in proc. Lauriola ed altri, RV 213932). Non appare dubbio, però, che la prosecuzione della condotta di cui alla contestazione, avendo natura commissiva, deve formare oggetto di prova al fine poter affermare la prosecuzione della permanenza della violazione successivamente alla data dell'accertamento della stessa. E' stato, infatti, affermato da questa Suprema Corte in fattispecie identica a quella in esame che "Deve assegnarsi valore esclusivamente processuale e non di inversione dell'onere della prova alla regola secondo cui, qualora la contestazione di un reato permanente (nella specie, costruzione senza l'osservanza delle disposizioni tecniche previste dalla normativa antisismica), sia formulata con il semplice richiamo alla data di accertamento dell'illecito, non occorre che vengano specificati gli ulteriori momenti di verifica della violazione. Mentre, quindi, in base a detta regola, qualora dagli atti emerga la prova che la condotta illecita è proseguita anche dopo la data dell'accertamento, il giudice può tenerne conto, anche in assenza di ulteriore contestazione, lo stesso giudice non può, invece, mancando la suddetta prova, assegnare all'imputato il compito di dimostrare che egli non ha perseverato nell'illecito, ma deve piuttosto ritenere, per il principio "in dubio pro reo", che vi sia stata desistenza, assumendo quindi, come data di consumazione del reato, anche ai fini della prescrizione, quella dell'accertamento." (sez. III, 199910640, Valerio, RV 214039; conf. Sez. I, 200213265, Gambardella, RV 221223; sez. 111, 200304273, Nasca, RV 223556)
Orbene, nel caso in esame, la sentenza impugnata ha affermato che la permanenza della commissione del reato non poteva ritenersi cessata alla data dell'accertamento risultante dagli atti, in assenza di qualsiasi prova della prosecuzione dei lavori da parte dell'imputato successivamente alle indagini di polizia giudiziaria trasfuse nel capo di imputazione.
L'affermazione della permanenza del reato successivamente a tale data, pertanto, si palesa errata, in quanto non fondata sulla indicazione di adeguati elementi di prova che ne attestino la verificazione, con la conseguenza che, facendosi decorrere il termine della prescrizione dall'accertamento di cui alla contestazione (14.62001), come dedotto dal ricorrente, l'estinzione del reato si era già verificata in data 1.10.2004, ai sensi degli art. 157, comma primo n. 6), c.p., nella formulazione vigente all'epoca del fatto, e 160 c.p., prima della pronuncia del giudice di merito.
La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata senza rinvio per la indicata causale nei confronti del Cappannelli.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. Così deciso in Roma nella pubblica udienza del 22.2,2007.
Depositato in cancelleria il 28/03/2007