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SEZ. 3 SENT. 21022 DEL 13/05/2003 (UD.19/03/2003) RV. 225302
PRES. Toriello F REL. Grillo CM COD.PAR.368
IMP. Ruggia PM. (Conf.) Albano A 
538003 EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Concessione ad edificare - Scadenza dei termini di inizio o fine lavori - Reato di cui all'art. 20 legge n. 47 del 1985 - Configurabilita' - Fondamento. 
L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 20 
D. P. R. DEL 6/6/2001 NUM. 380 ART. 44

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Dopo l'inutile scadenza dei termini di inizio e fine lavori edilizi contenuti nella concessione ad edificare (e che decorrono dal rilascio della concessione e non dal ritiro della stessa da parte dell'interessato), la concessione e' "tamquam non esset", con la conseguenza che i lavori edilizi iniziati o ultimati dopo la scadenza sono realizzati in assenza di titolo abilitativo, e vanno soggetti alla sanzione penale di cui all'art. 20 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 (ora art. 44 del D.P.R. 6 giugno 2001).

Fonte CED Cassazione