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SEZ. 3 SENT. 24319 DEL 05/06/2003 (UD.04/04/2003) RV. 225311
PRES. Toriello F REL. Vitalone C COD.PAR.368
IMP. Bertelli ed altri PM. (Conf.) Izzo G
538001 EDILIZIA - IN GENERE - Lottizzazione abusiva - Estinguibilita' del reato a seguito di condono edilizio - Esclusione - Effetti sui singo li manufatti abusivi.
L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 20
L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 18 COST.
L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 19
L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 38

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Il reato di lottizzazione abusiva, di cui all'art. 18 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 non e' suscettibile di condono edilizio, diversamente da quanto puo' avvenire per i singoli manufatti previa adozione di adeguate varianti allo strumento urbanistico generale, atteso che l'effetto estintivo non si estende al reato integrato dall'attivita' illecita di lottizzazione per il vulnus arrecato alla pianificazione urbanistica

Fonte CED Cassazione