Cass. Sez. III n. 18352 del 7 maggio 2008 (Cc. 11 mar. 2008)
Pres. Grassi Est. Sarno Ric. La Placa
Rifiuti. Scarti di ghiaia e pietrisco
Nell\'elencazione dei rifiuti di cui all\'allegato 20 alla parte quarta del DLgs n. 152/06 sono ricompresi gli scarti di ghiaia e pietrisco la cui miscelazione compone il calcestruzzo. In via di principio l\'abbandono incontrollato su un\'area degli scarti in questione configura senz\'altro l\'ipotesi contravvenzionale di cui all\'art. 256 DLgs n. 152/06.
Pres. Grassi Est. Sarno Ric. La Placa
Rifiuti. Scarti di ghiaia e pietrisco
Nell\'elencazione dei rifiuti di cui all\'allegato 20 alla parte quarta del DLgs n. 152/06 sono ricompresi gli scarti di ghiaia e pietrisco la cui miscelazione compone il calcestruzzo. In via di principio l\'abbandono incontrollato su un\'area degli scarti in questione configura senz\'altro l\'ipotesi contravvenzionale di cui all\'art. 256 DLgs n. 152/06.
Con l’ordinanza in epigrafe il tribunale del riesame di Caltanissetta rigettava la richiesta di riesame proposta avverso il decreto del GIP presso il medesimo tribunale in data 28 settembre 2007 che aveva disposto il sequestro preventivo dell’autocarro tg AC151NF di proprietà di la Placa Salvatore unitamente all’area interessata appartenente ad altra persona, Rumeo Alessandro.
Il sequestro risulta operato in quanto l’autocarro era stato notato da militari della Guardia di Finanza mentre effettuava operazioni di scarico di materiali da risulta ed, in particolare, scarti di calcestruzzi ed il La Placa risulta per tale fatto indagato, quale proprietario dell’automezzo, unitamente alla persona che guidava il veicolo, per il reato di cui agli arti. 110 cod. pen, 256 co. 1 e 2 D.L.vo 152/06 per concorso nel trasporto e nell’abbandono incontrollato di rifiuti.
Avverso tale provvedimento ricorre in cassazione il La Placa eccependo:
1) Violazione di legge per non essere gli scarti da calcestruzzo indicati come rifiuto da alcuna disposizione e non potendosi nella specie ritenere che si trattasse di materiale abbandonato o depositato in modo incontrollato, essendo stato lo stesso ordinato proprio dal Rumeo.
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 321 cpp non essendo l’automezzo strutturalmente funzionale alla possibilità di reiterazione del reato essendo normalmente utilizzato per altre attività e difettando l’attualità del periculum in mora;
3) Violazione degli artt. 275 e 324 cpp non avendo i giudici del riesame preso in esame la possibilità di una revoca parziale del sequestro.
Motivi della decisione
Il ricorso non può essere accolto. Ed, invero:
1) In relazione al fumus del reato ipotizzato le censure del ricorrente si sostanziano in realtà in contestazioni di carattere fattuale che in questa sede non possono trovare ingresso.
Premesso, infatti, che nell’elencazione dei rifiuti di cui all’allegato 20 alla parte quarta del DLgs n. 152/06 sono ricompresi gli scarti di ghiaia e pietrisco 1.14.08 la cui miscelazione compone il calcestruzzo e che in via di principio l’abbandono incontrollato su un’area degli scarti in questione configura senz’altro l’ipotesi contravvenzionale di cui all’art. 256 DLgs n. 152/06, occorre necessariamente demandare alla fase di merito la verifica sulle giustificazioni addotte dal ricorrente (allo stato anche l’area sarebbe in sequestro) presupponendo, come noto, la definizione di rifiuto la volontà o l’obbligo di disfarsi del materiale.
2 - 3) Vi è motivazione adeguata anche in ordine alle esigenze cautelari che giustificano il sequestro dell’automezzo e la richiesta di limitare il sequestro al carico formulata in sede di riesame è rimasta evidentemente assorbita in ragione delle motivazioni addotte per il sequestro del veicolo. Solo nella fase di merito potrà essere pertanto rivalutata la possibilità di una limitazione del sequestro in ragione dello sviluppo delle indagini e della connessa valutazione circa la permanenza delle esigenze cautelari. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processu
Il sequestro risulta operato in quanto l’autocarro era stato notato da militari della Guardia di Finanza mentre effettuava operazioni di scarico di materiali da risulta ed, in particolare, scarti di calcestruzzi ed il La Placa risulta per tale fatto indagato, quale proprietario dell’automezzo, unitamente alla persona che guidava il veicolo, per il reato di cui agli arti. 110 cod. pen, 256 co. 1 e 2 D.L.vo 152/06 per concorso nel trasporto e nell’abbandono incontrollato di rifiuti.
Avverso tale provvedimento ricorre in cassazione il La Placa eccependo:
1) Violazione di legge per non essere gli scarti da calcestruzzo indicati come rifiuto da alcuna disposizione e non potendosi nella specie ritenere che si trattasse di materiale abbandonato o depositato in modo incontrollato, essendo stato lo stesso ordinato proprio dal Rumeo.
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 321 cpp non essendo l’automezzo strutturalmente funzionale alla possibilità di reiterazione del reato essendo normalmente utilizzato per altre attività e difettando l’attualità del periculum in mora;
3) Violazione degli artt. 275 e 324 cpp non avendo i giudici del riesame preso in esame la possibilità di una revoca parziale del sequestro.
Motivi della decisione
Il ricorso non può essere accolto. Ed, invero:
1) In relazione al fumus del reato ipotizzato le censure del ricorrente si sostanziano in realtà in contestazioni di carattere fattuale che in questa sede non possono trovare ingresso.
Premesso, infatti, che nell’elencazione dei rifiuti di cui all’allegato 20 alla parte quarta del DLgs n. 152/06 sono ricompresi gli scarti di ghiaia e pietrisco 1.14.08 la cui miscelazione compone il calcestruzzo e che in via di principio l’abbandono incontrollato su un’area degli scarti in questione configura senz’altro l’ipotesi contravvenzionale di cui all’art. 256 DLgs n. 152/06, occorre necessariamente demandare alla fase di merito la verifica sulle giustificazioni addotte dal ricorrente (allo stato anche l’area sarebbe in sequestro) presupponendo, come noto, la definizione di rifiuto la volontà o l’obbligo di disfarsi del materiale.
2 - 3) Vi è motivazione adeguata anche in ordine alle esigenze cautelari che giustificano il sequestro dell’automezzo e la richiesta di limitare il sequestro al carico formulata in sede di riesame è rimasta evidentemente assorbita in ragione delle motivazioni addotte per il sequestro del veicolo. Solo nella fase di merito potrà essere pertanto rivalutata la possibilità di una limitazione del sequestro in ragione dello sviluppo delle indagini e della connessa valutazione circa la permanenza delle esigenze cautelari. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processu