Cass. Sez. III n. 12149 del 19 marzo 2008 (Ud. 5 feb. 2008)
Pres. Lupo Est. Amoresano Ric. Campo
Ambiente in genere. Occupazione demanio marittimo

In tema di demanio, il reato di abusiva occupazione di spazio demaniale è configurabile anche nei confronti di chi eserciti un potere di fatto sul bene demaniale per essere subentrato al precedente occupante abusivo, in quanto l\'acquisizione della disponibilità del bene demaniale già abusivamente occupato da altri protrae l\'illecita sottrazione del medesimo all\'utilizzazione collettiva, perpetuandone l\'occupazione "sine titulo". (Fattispecie nella quale è stata ritenuta corretta l\'affermazione di responsabilità dell\'imputato, subentrante nelle funzioni di legale rappresentanza al precedente amministratore, titolare della s.r.l. cui era riferibile l\'occupazione abusiva dell\'area demaniale marittima).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 05/02/2008
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 269
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - N. 4705/2007
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) Campo Stellario nato il 4.6.1961;
Avverso sentenza del 21.7.2005 Tribunale di Trapani;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Silvio Amoresano;
sentito il P.G. Dr. Vittorio Meloni che ha concluso per l\'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore avv. Esposito Elio che ha concluso per l\'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
1) Con sentenza del 21.7.2005 il Tribunale di Trapani, in composizione monocratica, dichiarava Campo Stellario, nella qualità di titolare dell\'impresa Campo Elettricità srl, colpevole del reato di cui al R.D. n. 327 del 1942, artt. 54, 1161 per avere arbitrariamente occupato uno spazio del demanio marittimo di mq 143,07, sito in località Punta Croce dell\'isola di Levanzo, mediante la realizzazione di due manufatti in conci di tufo, di muretti di contenimento e di una recinzione, in assenza di concessione e, con le circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di Euro 120,00 di ammenda.
Premesso che risultava pacificamente dagli atti che l\'impresa Campo Stellario, titolare della concessione demaniale n. 30/1199 per la realizzazione di un manufatto per uso centrale elettrica, aveva eseguito una arbitraria occupazione di suolo demaniale con due ulteriori manufatti, assumeva il Tribunale che l\'eventuale successiva acquisizione al patrimonio dello Stato di quanto abusivamente realizzato non faceva venir meno l\'illiceità della condotta e che, comunque, non risultava che siffatta acquisizione fosse effettivamente avvenuta.
Era peraltro emerso dall\'istruttoria dibattimentale che i due manufatti abusivi erano stati edificati in epoca risalente in sostituzione di due preesistenti manufatti distrutti da una violenta mareggiata del gennaio 1987 e che, all\'epoca, amministratore unico della società elettrica era Campo Egidio, padre dell\'imputato, il quale nell\'ottobre 2000 aveva rilasciato al figlio una procura institoria "con tutti i più ampi ed opportuni poteri per l\'ordinaria e straordinaria amministrazione, senza alcuna limitazione". A parte il fatto che i muretti e la recinzione ben potevano essere stati realizzati successivamente all\'ottobre 2000, il reato di occupazione abusiva di demanio marittimo era configurabile anche nell\'ipotesi di mantenimento senza titolo del possesso. Nè infine era rilevante che la concessione fosse stata rinnovata fino al 31.12.2002 nonostante la presenza di opere abusive. 2) Propone ricorso per cassazione il Campo Stellario, a mezzo del suo difensore, per falsa applicazione dell\'art. 2204 c.c. in relazione agli artt. 54 e 1161 c.n.. Lamenta che il Giudice non abbia tenuto conto che l\'imprenditore, con la nomina di un institore, non perde il potere di direzione dell\'impresa e che la responsabilità anche dell\'institore per gli atti omissivi e commissivi in relazione al patrimonio aziendale è configurabile soltanto se il mandato preveda espressamente ex art. 2204 c.c. il potere di straordinaria amministrazione.
Con il secondo motivo deduce la falsa applicazione degli artt. 934 e 936 c.c. in relazione agli artt. 54 e 1161 c.n..
Assume infatti che l\'acquisto della proprietà delle opere abusive al demanio dello Stato avviene ope legis ai sensi dell\'art. 934 c.c. e che quindi, stante l\'avvenuta acquisizione, il detentore non ha il potere di demolirle.
Infine l\'ordinanza del TAR che ha sospeso l\'efficacia dell\'ordinanza di demolizione priva di valenza delittuosa l\'inerzia dell\'onerato. Chiede pertanto l\'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. 3) Il ricorso è manifestamente infondato.
3.1) Va preliminarmente accertato il significato del termine "occupazione" indicato nell\'art. 1161 c.n. per descrivere la condotta sanzionata penalmente.
Tale termine, nel diritto, viene adoperato nell\'accezione di prendere possesso di un luogo per installarvisi e, quindi, di esercitare su un bene altrui un potere di fatto, una signoria per trame godimento. Nel codice civile si fa riferimento ad "occupazione" per indicare un modo di acquisto a titolo originario della proprietà (artt. 922, 923 e 938); acquisto che presuppone l\'apprensione del bene e conseguentemente l\'esercizio di un potere di fatto sullo stesso uti dominus.
Nel codice penale è l\'art. 508 ad adoperare il termine "occupazione". Anche in tal caso la giurisprudenza, nell\'elaborare gli elementi costitutivi per la configurabilità del reato, ha ritenuto indispensabile che il soggetto attivo eserciti un potere di fatto sull\'azienda comportandosi come il proprietario (non sarebbe sufficiente pertanto limitarsi a piantonare o a circondare l\'azienda senza prenderne possesso).
Se tale è la pacifica nozione di "occupazione", non vi è motivo di discostarsene in riferimento all\'art. 1161 c.n..
Occupare arbitrariamente uno spazio del demanio marittimo significa, pertanto, esercitare, senza titolo, un potere di fatto sul bene in modo corrispondente all\'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale.
3.2) La nozione di occupazione come sopra delineata comporta rilevanti conseguenze sul piano, per così dire, soggettivo ed oggettivo.
In relazione al primo aspetto è indifferente che l\'esercizio del potere di fatto avvenga a titolo originario o derivativo. Tale rapporto di fatto, con conseguente utilizzazione e godimento del bene demaniale, è lo stesso sia che venga esercitato da chi l\'abbia inizialmente occupato, sia da parte di chi sia subentrato, per qualsiasi motivo, in un secondo momento. Anche chi non ha realizzato l\'opera su suolo demaniale, nel momento in cui ne acquista la disponibilità, perpetua, invero, l\'occupazione arbitraria. Sicché è occupazione abusiva ex art. 1161 cod. nav. l\'acquisizione o il mantenimento senza titolo del possesso di uno spazio demaniale in modo corrispondente all\'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento (cfr. Cass. pen. sez. 3 n. 10960 del 6.10.1992; Cass. pen. sez. 3 n. 2853 del 12.2.1999).
Con la conseguenza che del reato deve essere chiamato a rispondere chi, al momento dell\'accertamento, abbia la materiale disponibilità del bene demaniale, in via immediata o in via mediata attraverso il manufatto sullo stesso realizzato, in quanto l\'illecito consiste nel mantenere la zona demaniale indisponibile agli usi cui è deputata (Cass. pen. sez. 3, 10.3.2000 - Parisi).
3.3) Sotto l\'aspetto "oggettivo" il reato de quo non può che avere carattere permanente e cessare solo quando venga meno l\'esercizio del potere di fatto sul bene, vale a dire fino a quando persistano, conservando il possesso dell\'immobile, l\'uso ed il godimento illegittimi.
La permanenza si protrae, cioè, fino a quando persista, comunque, l\'occupazione ed irrilevanti sono, conseguentemente, le vicende esterne di natura amministrativa o giurisdizionale. Non ha alcuna incidenza, pertanto, sulla permanenza del reato l\'eventuale emissione da parte dell\'autorità amministrativa competente di ordinanza di sgombero e di rimessione in pristino dello stato dei luoghi (l\'inosservanza del provvedimento integra piuttosto l\'ulteriore reato di cui all\'art. 1164 cod. nav.).
Altrettanto irrilevante è che la proprietà dell\'opera, realizzata sul suolo demaniale, venga acquisita ope legis al patrimonio dello Stato.
Il verificarsi dell\'accessione incide sulla proprietà dei manufatti, ma non certo sull\'uso ed il godimento del bene. Ne discende che, continuando l\'occupazione senza titolo del manufatto realizzato su suolo demaniale, persiste il reato di cui agli artt. 54 e 1161 c.n.. Con il protrarsi dell\'occupazione senza titolo il bene, infatti, viene mantenuto nella esclusiva disponibilità di chi lo utilizza, con sottrazione alla fruibilità collettiva (cfr. Cass. pen. sez. 3 12.12.2003 - Duro).
Non c\'è dubbio allora che, nell\'ipotesi in cui l\'occupazione sia avvenuta con la costruzione di un manufatto che l\'agente continui ad usare anche dopo che sia passato in proprietà della P.A., sia configurabile il reato in quanto l\'uso del bene costituisce manifestazione univoca di illecito possesso di esso (cfr. Cass. pen. sez. 3 4.12.1995 - Coppola; conf. sez. 3 n. 1950 del 16.1.1998 - Reale).
Irrilevante, infine, è l\'acquiescenza degli organi preposti alla tutela del bene demaniale e quindi il preteso consenso dell\'avente diritto.
La permanenza del reato cessa, pertanto, o con lo sgombero del bene o con il rilascio della concessione.
3.4) Alla luce dei principi sopra ricordati il giudice di merito ha correttamente ritenuto sussistente il reato ascritto al ricorrente. È fuor di dubbio, infatti, che il Campo Stellario, nella qualità di institore e quindi di gestore del patrimonio ("con tutti i più ampi ed opportuni poteri per l\'ordinaria e straordinaria amministrazione, senza alcuna limitazione"), abbia continuato l\'arbitraria occupazione iniziata dal padre Campo Egidio. Irrilevante quindi è che la procura institoria prevedesse o meno il potere di straordinaria amministrazione relativamente agli immobili facenti parte del patrimonio dell\'azienda, non venendo in rilievo, nella fattispecie in esame, il potere dispositivo degli stessi. Altrettanto irrilevante è l\'avvenuta acquisizione alla proprietà dello Stato dei manufatti, risultando pacificamente il mantenimento del possesso degli stessi, tanto che fu impugnato davanti al TAR il provvedimento di demolizione.
Infine è assolutamente fuor di luogo il richiamo dell\'ordinanza del TAR del 19.3.2004 di sospensione dell\'ordine di demolizione. A parte il fatto che è stato lo stesso ricorrente, non ottemperando all\'ordine di demolizione ed impugnandolo davanti al TAR, a determinare siffatta sospensione, per cui non è consentito invocare una "impossibilità" da lui stesso provocata, la configurabilità del reato non deriva certamente dalla omessa demolizione, ma piuttosto, come si è visto in precedenza, dalla persistenza della mera occupazione, mediante la conservazione del possesso e del godimento, in assenza di titolo concessorio, dei manufatti e quindi dello spazio demaniale, su cui gli stessi insistevano.
Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma che pare congruo determinare in Euro 1.000,00 ai sensi dell\'art. 616 c.p.p.. P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di Euro 1.000,00.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2008