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SEZ. 3 SENT. 38735 DEL 14/10/2003 (CC.11/07/2003) RV. 226576
PRES. Savignano G REL. Onorato P COD.PAR.368
IMP. Schrotter ed altri PM. (Conf.) Izzo G
538003 EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Concessione illegittima - Per atti vita' criminosa del soggetto pubblico o del concedente - Prova della collusione - Necessita' - Esclusione - Condizioni.
L. DEL 20/3/1865 NUM. 2248 ALL. E
L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 20
D. P. R. DEL 6/6/2001 NUM. 380 ART. 44

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In materia edilizia deve ritenersi inesistente la concessione edilizia non riferibile oggettivamente alla sfera del lecito giuridico, in quanto frutto dell'attivita' criminosa del soggetto pubblico che la rilascia o del soggetto privato che la ottiene, e per la sua disapplicazione non e' necessaria la prova della collusione tra amministratore e soggetti interessati o
l'accertamento dell'avvenuto inizio dell'azione penale a carico degli amministratori, sempre che risulti evidente un contrasto con norme imperative talmente grave da determinare non la mera illegittimita' dell'atto, ma la illiceita' del medesimo e la sua nullita'.
Fonte CED Cassazione