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Cass. Sez. III sent. 442 ud. 9 febbraio 2004 dep. 5 maggio 2004
Pres. Raimondi Est. Fiale ric. Modica

Reati urbanistici e paesaggistici. Successione di leggi - Condono edilizio. Sospensione procedimento. Ammissibilità. Condizioni. CON MOTIVAZIONE

Cass

Massime a cura di Lexambiente

Sussiste sostanziale continuità, come più volte indicato dalla SC, tra la disciplina urbanistica di cui alla legge 4785 ed il TU 3802001 analogamente a quanto avvenuto con riferimento alla legge 43185 ed il D.Lv. 49099 ed, ora con il Codice dei beni culturali e del paesaggio.

In materia di condono edilizio la sospensione del procedimento ex art. 44 L. 4785 non è automatica e può essere applicata solo alle opere che oggettivamente abbiano i requisiti di condonabilità di cui all’articolo 32 del D.L. 269�3. Conseguentemente il giudice anche prima di sospendere il processo ex art. 44 della legge n. 4711985, deve effettuare un controllo in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti per la concedibilità in astratto dei condono' diversamente opinandosi si allungherebbero inevitabilmente ed inutilmente i tempi dei processo

Nelle aree sottoposte a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici ambientali e paesistici la normativa sul condono edilizio ammette la possibilità di ottenere la sanatoria soltanto per gli interventi edilizi di minore rilevanza (corrispondenti alle tipologie di illecito di cui ai m, 4, 5 e 6 dell'Allegato 1: restauro, risanamento, conservativo e manutenzione straordinaria), previo parere favorevole da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo. Gli interventi di diversa natura non sono sanabili

Il condono edilizio non è ammissibile per gli interventi non residenziali ancorché realizzati in zonoa non sottoposta a vincolo paesaggistico.

FONTE Archivio Procura Repubblica TIVOLI. Per motivazione cliccare qui

Conforme Sez. III del 6 aprile 2004, Paparusso. Per motivazione cliccare qui