Cass. Sez. III n. 47271 del 10 novembre 2016 (Ud 22 set 2016)
Pres. Ramacci Est. Liberati Ric. Ayma
Urbanistica.Disciplina antisismica e ruolo del progettista

In tema di disciplina antisismica la sola veste di progettista non consente, di per se, di ravvisare il concorso nel reato, in quanto la fase di redazione di un progetto, anche se difforme dalla normativa vigente, va tenuta distinta da quella di direzione dei lavori, e non può configurarsi un nesso di causalità tra la redazione del progetto e l'attività di attuazione dello stesso, soltanto per la quale sussiste rilevanza penale, ed alla quale il progettista deve avere fornito un apporto concreto ed ulteriore rispetto alla mera redazione del progetto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 21 maggio 2015 il Tribunale di Messina ha condannato A.O.A. alla pena di Euro 3.000 di ammenda per il reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 93, 94 e 95 (per avere realizzato, quale direttore ed esecutore dei lavori, opere edili in difformità rispetto alla autorizzazione del Genio Civile di Messina, in zona sismica e senza darne preventiva autorizzazione a tale ufficio), ordinando anche la demolizione delle opere eseguite illecitamente.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, affidato ad un unico motivo, mediante il quale ha prospettato l'erroneità della affermazione della sua responsabilità, in considerazione della sua veste di mero progettista delle opere illecitamente realizzate, non rientrando il progettista tra i soggetti la cui responsabilità è individuata presuntivamente dalla L. n. 47 del 1985, art. 6, sostituito dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 29, se non quando si tratti di opere realizzate a seguito di denuncia di inizio attività, non essendo neppure stata compiuta una indagine in punto di fatto a proposito del ruolo che egli in concreto aveva svolto nella vicenda in questione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Il Tribunale di Messina ha affermato la responsabilità del ricorrente, in relazione alla violazione del D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 93, 94 e 95, a cagione della sua qualifica di progettista, senza altro aggiungere riguardo alla sua partecipazione alla realizzazione dell'illecito.

Ora, benchè il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 95 sanzioni la condotta di chiunque violi le disposizioni del capo 4^ del T.U. in materia di edilizia, e l'art. 93 del medesimo T.U. contempli la condotta di chiunque intenda procedere a costruzioni ed il successivo art. 94 stabilisca la necessità della preventiva autorizzazione per chiunque esegua interventi edilizi in zone sismiche, consentendo, dunque, il concorso dell'extraneus in tali reati, e cioè di soggetti ulteriori rispetto al committente ed all'esecutore materiale dei lavori, è necessario, però, che vengano accertate le condizioni, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, per ritenere configurabile il concorso nel reato: si deve cioè accertare che l'extraneus abbia apportato, nella realizzazione dell'evento, un contributo causale rilevante e consapevole, sotto il profilo del dolo o della colpa (Sez. 3, n. 16571 del 23/03/2011, Iacono, Rv. 250147; Sez. 3, Ordinanza n. 7765 del 07/11/2013, Benigni, Rv. 258300).

In assenza di tale accertamento la sola veste di progettista non è consente, di per se, di ravvisare il concorso nel reato, in quanto la fase di redazione di un progetto, anche se difforme dalla normativa vigente, va tenuta distinta da quella di direzione dei lavori, e non può configurarsi un nesso di causalità tra la redazione del progetto e l'attività di attuazione dello stesso, soltanto per la quale sussiste rilevanza penale, ed alla quale il progettista deve avere fornito un apporto concreto ed ulteriore rispetto alla mera redazione del progetto (Sez. 3, n. 8420 del 12/12/2002, Ridolfi, Rv. 224166).

Sussiste, di conseguenza, il vizio di motivazione denunciato in ordine alla partecipazione del ricorrente alla realizzazione degli illeciti che gli sono stati ascritti, che comporta la necessità di annullare la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Messina, per nuovo esame alla stregua dei principi richiamati.

P.Q.M.

Annulla con rinvio la sentenza impugnata al Tribunale di Messina.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2016