 Cass. Sez. III n. 24304 del 25 giugno 2010 (Cc.  12 mag. 2010)
Cass. Sez. III n. 24304 del 25 giugno 2010 (Cc.  12 mag. 2010)
Pres. De Maio Est. Mulliri Ric. Pellegrino
Urbanistica. Interesse protetto e soggetto danneggiato
In tema di reati edilizi l’interesse protetto è quello, formale, della realizzazione della costruzione nel rispetto della concessione e della tutela sostanziale del territorio, il cui sviluppo deve avvenire in conformità alle previsioni urbanistiche. Di certo, però, si tratta di beni la cui titolarità non può essere riconosciuta in capo al privato che, al massimo, ha un interesse legittimo all’osservanza di tali principi e può, in caso dì loro violazione, lamentare i danni patiti. Chiaro, però, che, una cosa, è la veste di danneggiato ed, altra, quella di persona offesa.
UDIENZA del 12/05/2010
SENTENZA N. 745
REG. GENERALE N. 27310/09
 REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 Sez. III Penale
Composta dai Signori:
 1. dr. Guido De Maio                                     Presidente
 2. dr. Ciro Petti                                             Consigliere
 3. dr. Alfredo Teresi                                       Consigliere
 4. dr. Silvio Amoresano                                  Consigliere
5. dr.ssa Guicla  Mùlliri                                    Consigliere rel.
 
 ha pronunciato la seguente
 SENTENZA
 - sul ricorso proposto da: Pellegrino Aldo, nato a Cuneo il 00.00.000
 - avverso il Decreto di archiviazione emesso dal G.i.p. di Roma in data  28.2.09
 - Sentita la relazione del cons. Guicla Mùlliri;
 - Visto il parere scritto del P.M. nella persona del P.G. dr. Eugenio  Selvaggi,  che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al  Tribunale di Roma;
 osserva
 1. Provvedimento impugnato e motivi del ricorso - Pellegrino Aldo, in  qualità di  persona offesa, impugna il decreto di archiviazione emesso dal G.i.p.  senza che  gli fosse stato preventivamente inviato l'avviso ex art. 408 c.p.p. con  il quale  venire informato della richiesta di archiviazione ed essere, così, posto  in  condizione di proporre, volendo, atto di opposizione.
 Di ciò si duole, appunto, il ricorrente con il presente gravame.
 2. Motivi della decisione - Il ricorso è inammissibile per mancanza di  legittimazione.
 E' orientamento consolidato di questa S.C. quello secondo cui l'avviso  ex art.  408 c.p.p. spetta esclusivamente alla persona offesa non anche al  danneggiato  dal reato. Ciò è stato affermato per plurime fattispecie: si è così  affermato,  in tema di circonvenzione di persone incapaci, che il terzo  eventualmente  danneggiato in conseguenza degli atti dispositivi compiuti dall'incapace  "non  assume la veste di persona offesa, che spetta soltanto all'incapace  circonvenuto, e pertanto non ha diritto di avere avviso della  proposizione della  richiesta di archiviazione" (Sez. II, 17.1.08, Rambelli, Rv. 239504);  analogamente, nel caso di reati contro la fede pubblica, si è detto che  trattasi  di reati che "offendono direttamente e specificatamente l'interesse  pubblico -  ossia la fiducia nella genuinità materiale e nella veridicità di  determinati  documenti - e solo mediatamente e di riflesso ledono l'interesse del  singolo il  quale, pertanto, non riveste la qualità di persona offesa ma  semplicemente di  danneggiato" (Sez. 25.10.05, p.o. in proc. Ignoti, Rv. 232614).
 Coerentemente con tali enunciati, perciò, si è diversificato il caso di  quei  reati, come l'abuso d'ufficio che, avendo natura plurioffensiva (è -  cioé -  idoneo a ledere, oltre all'interesse pubblico al buon andamento e alla  trasparenza della P.A., anche il concorrente interesse del privato a non  essere  turbato nei propri diritti costituzionalmente garantiti dal  comportamento  illegittimo ed ingiusto del pubblico ufficiale) implica che il privato  danneggiato rivesta la qualità di persona offesa ed, in tal caso,  "l'omesso  avviso della richiesta di archiviazione, qualora abbia chiesto di  esserne  informata, viola il diritto al contraddittorio". (sez. VI, 22.3.06, P.O.  in  proc. Tundo, Rv. 234728).
 Nella fattispecie in esame, vertendosi in tema di reati edilizi, è fuor  di  dubbio che l'interesse protetto sia quello, formale, della realizzazione  della  costruzione nel rispetto della concessione e della tutela sostanziale  del  territorio (il cui sviluppo deve avvenire in conformità alle previsioni  urbanistiche) (Sez. III, 4.5.98, in proc. Losito, Rv. 210977; Sez. III,  12.5.95,  Di Pasquale, Rv. 202097). Di certo, però, si tratta di beni la cui  titolarità  non può essere riconosciuta in capo al privato che, al massimo, ha un  interesse  legittimo all'osservanza di tali principi e può, in caso di loro  violazione,  lamentare i danni patiti (di qui, la ricca giurisprudenza sviluppatasi  in tema  di legittimazione anche di associazioni ambientaliste a costituirsi  parte civile  per i danni).
 Chiaro, però, che, una cosa, è la veste di danneggiato ed, altra, quella  di  persona offesa.
 Nel caso che qui occupa, il ricorrente non ha dimostrato la sussistenza  di tale  ultima qualifica che, in astratto, avrebbe potuto sussistere per la  peculiarità  della vicenda (ad es. qualora il reato edilizio denunciato avesse invaso   direttamente la sfera di proprietà del denunciante). Ciò, però, non è  qui  neanche ipotizzabile visto che gli elementi forniti dal ricorrente, non  solo,  non sono sufficienti a testimoniare un suo coinvolgimento diretto ma,  anzi,  sembrano deporre in senso opposto (visto che si accenna ad opere su un  lastrico  solare di proprietà esclusiva dell'indagato né è dato arguire in che  rapporti si  ponga la proprietà del ricorrente per potersi desumere una lesione  diretta anche  del suo diritto di proprietà).
 A tale stregua, devono essere esclusi, nell'odierno ricorrente la veste  di  persona offesa e, conseguentemente, un suo diritto all'avviso ex art.  408 c.p.p.  (che, certamente, non gli spettava per il solo fatto di averne fatto  richiesta).
 P.Q.M.
 Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p.
 dichiara
 inammissibile il ricorso e
 condanna
 il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla  Cassa  delle Ammende della somma di 500 €.
 Così deciso in Roma nell'udienza del 12 maggio 2010
 
 
 DEPOSITATA IN CANCELLERIA il  25 Giu. 2010
 
                    




