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Cass. Sez. III n. 13705 del 19 aprile 2006
 Pres. Lupo  Est. Ianniello Ric. Mulas
 Urbanistica. Interventi precari
 
 La stabilità di un manufatto non va confusa con l'irremovibilità, potendo il manufatto soggetto a permesso di costruire essere anche solo appoggiato al suolo, o con lapeprpetuità della funzione ad esso assegnata, estrinsecatesi viceversa nell'oggettiva destinazione dell'opera a soddisfare bisogni non provvisori
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REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 
 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
 Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 21/02/2006
 Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
 Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 294
 Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
 Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 38000/2005
 ha pronunciato la seguente:
 
 SENTENZA
 sul ricorso proposto da:
 1) MULAS BENITO, N. IL 19/10/1932;
 avverso SENTENZA del 25/05/2005 CORTE APPELLO di PERUGIA;
 visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
 udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. IANNIELLO  ANTONIO;
 Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. G. Izzo che ha concluso per:  annullamento senza rinvio.
 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 Con sentenza del 30 ottobre 2002, il Tribunale di Terni aveva assolto Benito  Mulas dai reati di cui alla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 20, comma 1, lett.  c) e D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, art. 163, perché il fatto non costituisce  reato.
 L'ipotesi accusatoria aveva riguardato il fatto di avere realizzato, all'interno  di un camping in area di proprietà del Comune di Terni soggetta a vincolo  paesaggistico e, in quanto area naturale protetta, compresa nel parco fluviale  del Nera ai sensi della L. R. Umbria 3 marzo 1995, n. 9, un manufatto in legno,  stabilmente assicurato al suolo con piastre metalliche, di mt. 2,50 di  lunghezza, mt. 5 di larghezza e mt. 2,50 di altezza, destinato a scopo  residenziale, con accesso collegato ad una roulotte e, su un'area contigua, una  pedana in legno, attrezzata con tavole e panche, senza concessione edilizia e  senza autorizzazione delle autorità preposte alla tutela del vincolo. In Terni,  località Marmore, in epoca antecedente l'agosto 2001.
 Il Tribunale, richiamando anche un articolato parere della Commissione edilizia  comunale integrata del Comune di Terni, aveva infatti ritenuto il "piccolo  manufatto in legno a servizio di una roulotte" come non soggetto a concessione  edilizia e a nulla osta paesaggistico, rilevando il carattere precario dello  stesso e il suo inserimento in un complesso unitario autorizzato sia sotto il  profilo paesaggistico che urbanistico.
 Su appello del P.M., la Corte d'appello di Perugia ha riformato con sentenza del  25 maggio 2005 la decisione di primo grado, riconoscendo l'imputato colpevole  dei reati ascrittigli e condannandolo alla pena di giorni sei di arresto e Euro  11.500,00 di ammenda oltre al risarcimento danni - da liquidare in separato  giudizio - al Comune di Terni, costituito parte civile.
 In contrasto con quanto ritenuto dal giudice di primo grado, la Corte  territoriale ha valutato la struttura in esame come una vera e propria  costruzione edilizia, "sia per le non irrilevanti dimensioni, sia per la  stabilità
 della costruzione", quindi "evidentemente destinata a diuturna, stabile  esistenza".
 Avverso tale sentenza propone ricorso per Cassazione l'imputato a mezzo del  proprio difensore, ricordando che nelle conclusioni in udienza, il P.G. aveva  chiesto in appello la sua assoluzione perché il fatto non costituisce reato e  deducendo:
 - violazione e falsa applicazione della legge, per aver ritenuto costruzione  edilizia un manufatto che costituisce un semplice preingresso alla roulotte  parcheggiata sulla piazzola del camping, non utilizzabile quindi autonomamente  ne' modificativo di un fabbricato preesistente e quindi anche da ritenere  manufatto non stabile perché smontabile con lo spostamento della roulotte alla  fine della stagione. Infatti, il campeggio è stagionale, essendo in funzione dal  primo aprile al trenta settembre e la relativa autorizzazione è annuale;
 - inoltre, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, il  manufatto sarebbe consentito dalla L. R. n. 8 del 14 marzo 1994 che consente nei  campeggi "la presenza di ... gusci, anche vincolati saldamente al suolo o unità  abitative proprie dei villaggi turistici istallate a cura della gestione o  proprie dei residenti stagionali";
 - la sentenza d'appello altererebbe sbrigativamente la valutazione dei fatti  operata dal giudice di primo grado e non darebbe alcuna risposta al rilievo  circa il parere della Commissione edilizia comunale citata dalla sentenza di  primo grado;
 - infine l'imputato deduce la mancanza dell'elemento soggettivo del reato  ipotizzato.
 Con memoria depositata il 15 febbraio 2006, il Comune di Terni ha sostenuto  l'infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto. All'udienza del 21 febbraio  2006 le parti presenti hanno concluso come in epigrafe indicato.
 MOTIVI DELLA DECISIONE
 I reati contestati al ricorrente sono estinti per prescrizione, maturata  quantomeno in data 31 gennaio 2006.
 Trattandosi infatti di contravvenzioni punibili anche con l'arresto, il periodo  di prescrizione è previsto dall'art. 157 c.p.p., comma 1, n. 5, in tre anni,  maggiorabili fino alla metà, al ricorrere di uno degli eventi interruttivi di  cui all'art. 160 c.p.p. (ambedue le norme nel testo previgente alla modifica  apportata dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, inapplicabile ratione temporis al  caso in esame a norma dell'art. 10, comma 2 della legge) e pertanto, nel caso in  esame, per effetto degli eventi interruttivi rappresentati dal decreto di  citazione a giudizio e dalla sentenza di condanna, in quattro anni e sei mesi.
 Poiché i reati sono stati accertati in epoca antecedente all'agosto 2001 e  quindi non oltre il 31 luglio 2001, la prescrizione è maturata in data 31  gennaio 2006.
 Non risultando dagli atti l'evidenza di una delle situazioni che, ai sensi  dell'art. 129 c.p.p., comma 2 consentirebbero l'assoluzione nel merito del  ricorrente, la sentenza va pertanto annullata d'ufficio senza rinvio, ai sensi  del 1 comma della norma processuale citata, essendosi i reati estinti per  prescrizione.
 Dovendosi peraltro decidere, ai sensi dell'art. 578 c.p.p., sull'impugnazione ai  soli effetti dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili, va  rilevato che il ricorso non appare fondato.
 Si desume infatti dalla motivazione della sentenza impugnata che il manufatto in  questione è anche utilizzabile autonomamente a fini residenziali, sia per la  parte di esso che risulta circondata da pareti in legno sui quattro lati e con  copertura e adibita infatti dal ricorrente a cucina, sia per la veranda arredata  e anch'essa con copertura in legno.
 Inoltre la Corte territoriale rileva come il manufatto sia stabilmente ancorato  al suolo con piastre metalliche cementate al suolo, negandone pertanto anche per  questo e ragionevolmente la natura precaria.
 Tale conclusione non può essere messa in dubbio dal fatto che la struttura può  essere smontata al termine della "stagione" in cui è aperto il camping (sei mesi  all'anno) ed eventualmente trasportata altrove, perché la non rimuovibilità  delle basi metalliche cementate appositamente preordinate all'inserimento e  stabilizzazione della struttura ha evidentemente indotto la Corte territoriale a  ritenere la destinazione stabile del manufatto nella funzione residenziale  rilevata anche per le "stagioni" degli anni futuri. Ed invero, secondo la  giurisprudenza di questa Corte, la stabilità del manufatto non va confusa con  l'irremovibilità, potendo il manufatto soggetto a concessione essere anche solo  appoggiato al suolo, o con la perpetuità della funzione ad esso assegnata,  estrinsecandosi viceversa nell'oggetti va destinazione dell'opera a soddisfare  bisogni non provvisori (cfr., in proposito, tra le altre, Cass. sez. 3^, 27  settembre 2004 n. 37992, 13 novembre 2002 n. 38073, 20 febbraio 2002 n. 6806, 1^  agosto 2000 n. 1280, 18 ottobre 1999 n. 11839, 23 dicembre 1997 n. 12022).
 Per quanto riguarda infine la violazione ambientale, questa non è stata a  maggior ragione esclusa, in considerazione del fatto che la legge sottopone alla  preventiva autorizzazione "le opere di qualunque genere" (del D.Lgs. 29 ottobre  1999, n. 490, art. 151) che si intendano eseguire su tali beni, con le sole  eccezioni di cui al successivo artt. 152, delle quali l'unica che potrebbe in  astratto essere invocata ("interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria,  di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato  dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici) non si attaglia comunque al caso  in esame (per cui, come aveva già rilevato il Procuratore della Repubblica,  l'indicata legge statale prevale o comunque condiziona una interpretazione  adeguatrice della L. R. 14 marzo 1994, n. 8, citata dal ricorrente). Alla  stregua delle considerazioni esposte, deve concludersi che mantengono vigore le  disposizioni della sentenza impugnata che riguardano la condanna dell'imputato  al risarcimento danno e alle spese legali in favore della parte civile  costituita, con conseguente rigetto nel resto del ricorso.
 P.Q.M.
 Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, essendo i reati estinti per  prescrizione. Rigetta nel resto.
 Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2006.
 Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2006
 
                    




