Cass. Sez. III n. 37084 del 26 settembre 2012 (Cc. 7 mar. 2012)
Pres. De Maio Est. Grillo Ric. Iazzi
Urbanistica.  Nozione di ristrutturazione edilizia

La nozione di ristrutturazione edilizia, laddove essa consista in una demolizione seguita da ricostruzione, presuppone conformemente ai contenuti dell'art. 3 comma 1 lett. d) come modificato dal D. L,.vo 3901/02 - il ripristino o la sostituzione di elementi costitutivi dell'edifico originario finalizzati a trasformare l'organismo preesistente a condizione che rimangano immutati sagoma, volume, ed altezza e necessita del permesso di costruire . Accanto a tale nozione di tipo estensivo si colloca il tradizionale concetto di ristrutturazione non comportante interventi di carattere demolitivo, ma semplicemente interventi di restyling sui preesistente, che possono anche prevedere aumenti di volume e/o superfici, purchè modesti: in tali casi è ben possibile procedere attraverso la c.d. “D.I.A. alternativa" (a richiesta dell'interessato) come si desume da! testo dell'art. 22, comma 3, lett. a), , come modificato dal D.Lgs. n. 301 del 2002.

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