Cass. Sez. III Sent. 35376 del 24 settembre 2007 (Ud. 24 mag. 2007)
Pres. De Maio Est. Amoroso Ric. De Filippo.
Urbanistica Manufatto abusivo - Proprietario - Responsabilità penale - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.

In tema di reati edilizi, la responsabilità del proprietario per la realizzazione di costruzione abusiva può essere ricostruita sulla base di indizi e presunzioni gravi, precise e concordanti, desumibili dalla disponibilità giuridica e di fatto del suolo. (Fattispecie nella quale è stato ritenuto elemento indiziario sufficiente, in mancanza di ogni altra contraria risultanza probatoria, l'interesse del proprietario del suolo alla realizzazione del manufatto ivi esistente, pure allo stesso appartenente in virtù della disciplina civilistica dell'accessione).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte di Appello di Salerno con sentenza del 10/11/2005, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore in composizione monocratica in data 30/04/2003, appellata dall'imputato D.F.A., dichiarava non doversi procedere in ordine ai reati di abusi edilizi a lui ascritti ai capi a) e b) delle imputazioni relative ai proc. n. 378/01 r.g. e 1286/01 r.g. essendo gli stessi estinti per intervenuta prescrizione. Scisso pertanto il vincolo della continuazione, la Corte rideterminava la pena inflitta per il residuo reato di cui al capo d) nel proc. n. 378/01 r.g., concesse le circostanze attenuanti generiche, in mesi quattro di reclusione ed Euro 80 di multa. L'imputato è stato ritenuto responsabile della costruzione abusiva di un manufatto al piano terra, di una superficie complessiva di circa 47 mq. ed altezza di circa 3,40 metri, costituito da una struttura portante in blocchi di lapilcemento.

Con atto depositato in data 22 dicembre 2005 ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato con due motivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è articolato in due motivi.

Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione delle norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità in riferimento all'avvenuta lettura dei verbali di sequestro delle opere abusive.

Con il secondo motivo il ricorrente si duole ritenendo non sufficientemente provata la qualifica di proprietario ovvero esecutore materiale delle opere a carico dell'imputato.

2. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

2.1. Il primo motivo è infondato.

Come ha affermato questa Corte (Cass., sez. 6^, 12 marzo 1996, Deiana) i verbali degli atti irripetibili - e tale è il sequestro - compiuti dalla polizia giudiziaria devono essere acquisiti al fascicolo del dibattimento e ne può essere data lettura ai sensi dell'art. 511 c.p.p.. E' vero che essi costituiscono sì elemento di prova solo con riferimento all'attività irripetibile svolta ed ai provvedimenti adottati; ma nella specie - come risulta dall'impugnata sentenza - è stato anche sentito come teste il vigile urbano talchè la prova, in questa parte, si è formata in dibattimento ed essa è valsa a coonestare le stessa lettura del verbale di sequestro.

2.2. Inammissibile è poi il secondo motivo.

La Corte d'appello con valutazione tipicamente di merito ha ritenuto che il D.F., custode delle opere sequestrate e proprietario del suolo, era stato anche l'autore della violazione dei sigilli. La proprietà del suolo è stata ritenuta dalla Corte d'appello, con valutazione corretta ed immune da errori di diritto, quale elemento indiziario sufficiente per riferire al D.F. l'interesse alla prosecuzione delle opere abusive e quindi per identificare nel medesimo l'autore della condotta contestata.

Deve infatti rilevarsi in generale che dalla disciplina dell'accessione (art. 934 c.c.), secondo cui qualunque costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo, consegue che l'opera abusiva comunque accede alla proprietà del suolo sicchè il proprietario è il soggetto interessato a tale accessione e quindi anche alla realizzazione della stessa. Ciò costituisce elemento indiziario sufficiente, in mancanza di ogni altra contraria risultanza probatoria, perchè il giudice del merito possa riferire al proprietario del suolo la condotta contestata, ossia la realizzazione dell'opera edilizia abusiva. Questa Corte (Cass., sez. 3^, 11 febbraio 2003, Russotto) ha infatti affermato che, in tema di reati edilizi, la responsabilità del proprietario per la realizzazione di costruzione abusiva, può essere ricostruita sulla base di indizi e presunzioni gravi, precise e concordanti, desumibili dalla disponibilità giuridica e di fatto del suolo.

3. Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile.

Tenuto poi conto della sentenza 13 giugno 2000 n. 186 della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonchè quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2007.