Cass. Sez. III n. 12519 del 20 aprile 2020 (UD 16 gen 2020)
Pres. Lapalorcia Est. Reynaud Ric. Reyes
Rumore.Illecito amministrativo e reato

In tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, l'esercizio di una attività o di un mestiere rumoroso, integra: A) l'illecito amministrativo di cui all'art. 10, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, qualora si verifichi esclusivamente il mero superamento dei limiti di emissione del rumore fissati dalle disposizioni normative in materia; B) il reato di cui al comma 1 dell'art. 659, cod. pen., qualora il mestiere o la attività vengano svolti eccedendo dalle normali modalità di esercizio, ponendo così in essere una condotta idonea a turbare la pubblica quiete; C) il reato di cui al comma 2 dell'art. 659 cod. pen., qualora siano violate specifiche disposizioni di legge o prescrizioni della Autorità che regolano l'esercizio del mestiere o della attività, diverse da quelle relativa ai valori limite di emissione sonore stabiliti in applicazione dei criteri di cui alla legge n. 447 del 1995

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 10 luglio 2019, la Corte d’appello di Messina ha confermato la condanna dell’odierno ricorrente alle pene di legge in ordine ai reati di cui agli artt. 650 e 659 cod. pen. perché, quale gestore di un locale, svolgendo in orario notturno spettacoli musicali e tenendo aperte le porte dell’esercizio in violazione di ordinanza sindacale, aveva consentito la diffusione sonora in ambiente esterno, disturbando altresì il riposo e le occupazioni delle persone stante il livello delle emissioni.

 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, lamentando, con il primo motivo, vizio di motivazione e violazione dell’art. 659 cod. pen. per non essere stato accertato se le emissioni sonore avessero un’ampia idoneità diffusiva tale da disturbare la pubblica quiete, risultando le stesse percepite soltanto da un soggetto residente nell’appartamento allocato sopra al pubblico esercizio.

3. Con il secondo motivo si lamentano contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione  e violazione di legge con riguardo alla mancata riqualificazione del reato di cui all’art. 659 cod. pen. nell’illecito amministrativo previsto dall’art. 10, comma 2, l. 26 ottobre 1995, n. 447, trattandosi del superamento dei valori di emissione sonora previsti con riguardo ad un’impresa avente ad oggetto l’esercizio di un mestiere rumoroso, regolarmente autorizzata dall’autorità amministrativa.

4. Con il terzo motivo di ricorso si deducono violazione dell’art. 650 cod. pen. e vizio di motivazione per non essere state vagliate le doglianze proposte con l’appello circa il fatto che le porte del locale non erano aperte e non essere stata verificata la legittimità dell’ordinanza sindacale con particolare riguardo alla pubblicazione del provvedimento nell’albo pretorio, alla sua diffusione tra gli esercenti, alla sua adozione in conformità alle previsioni che regolano il procedimento amministrativo.

5. Con l’ultimo motivo di ricorso si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione per non essere stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, pur essendo possibile escludere la prognosi di reiterazione di condotte illecite da parte dell’imputato. Non erano state considerate la modesta gravità della condotta e la sua occasionalità e si era invece valorizzato un precedente penale di minima entità per reato di diversa natura e non ostativo quanto alla pena inflitta.

6. Il ricorso è inammissibile con riguardo a tutti i motivi dedotti, innanzitutto per genericità, essendo gli stessi meramente ripetitivi delle doglianze rassegnate con il gravame di merito, puntualmente e correttamente esaminate e disattese dalla Corte territoriale. La richiamata causa di inammissibilità dell’impugnazione, invero, ricorre non solo quando i motivi risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568). In particolare, i motivi del ricorso per cassazione – che non possono risolversi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito – si devono considerare non specifici, ma soltanto apparenti, quando omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e aa., Rv. 243838), sicché è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).
6.1. Ciò premesso, con riguardo al primo motivo reputa il Collegio che la sentenza impugnata abbia fatto buon governo del consolidato orientamento secondo cui per l'integrazione del reato previsto dall'art. 659 cod. pen. è sufficiente l'idoneità della condotta ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone (Sez.  1, n. 7748 del 24/01/2012, Giacomasso e a., Rv. 252075; Sez.  3, n. 8351 del 24/06/2014, dep. 2015, Calvarese, Rv. 262510) e l'affermazione di responsabilità non implica, attesa la natura di illecito di pericolo presunto, la prova dell'effettivo disturbo di più persone, essendo appunto sufficiente l'idoneità della condotta a disturbarne un numero indeterminato (Sez.  3, n. 45262 del 12/07/2018, G., Rv. 273948). Si tratta di un accertamento di fatto rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, il quale può basarsi sull'espletamento di specifiche indagini tecniche, come può fondare il proprio convincimento su altri elementi probatori in grado di dimostrare la sussistenza di un fenomeno in grado di arrecare oggettivamente disturbo della pubblica quiete (Sez.  3, n. 11031 del 05/02/2015, Montoli e a., Rv. 263433).
Nel caso di specie le due concordi sentenze di merito hanno fondato il giudizio sia su un accertamento fonometrico (non contestato) che ha rilevato emissioni sonore prodotte dal locale in livello di gran lunga superiore a quello consentito in orario notturno (11,4 dB a fronte di 3 dB), sia sulle deposizioni del personale di Polizia Municipale che in diverse occasioni aveva riscontrato l’eccessiva rumorosità, sia sulle dichiarazioni di un vicino di casa che aveva sporto plurime denunce confermando come le attività musicali ad alto volume si protraessero sino alle prime ore del mattino. Tali argomentazioni non sono censurabili in questa sede, posto che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato contenga l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo sorreggono, che il discorso giustificativo sia effettivo e non meramente apparente (cioè idoneo a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata), che nella motivazione non siano riscontrabili contraddizioni, né illogicità evidenti (cfr. Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516).
6.2. Del pari correttamente la sentenza impugnata esclude che la sussistenza degli elementi costitutivi dell’illecito amministrativo richiamato dal ricorrente impedisca di configurare la ritenuta contravvenzione, posto che, in tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, l'esercizio di una attività o di un mestiere rumoroso, integra: A) l'illecito amministrativo di cui all'art. 10, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, qualora si verifichi esclusivamente il mero superamento dei limiti di emissione del rumore fissati dalle disposizioni normative in materia; B) il reato di cui al comma 1 dell'art. 659, cod. pen., qualora il mestiere o la attività vengano svolti eccedendo dalle normali modalità di esercizio, ponendo così in essere una condotta idonea a turbare la pubblica quiete; C) il reato di cui al comma 2 dell'art. 659 cod. pen., qualora siano violate specifiche disposizioni di legge o prescrizioni della Autorità che regolano l'esercizio del mestiere o della attività, diverse da quelle relativa ai valori limite di emissione sonore stabiliti in applicazione dei criteri di cui alla legge n. 447 del 1995 (Sez.  3, n. 56430 del 18/07/2017, Vazzana, Rv. 273605; Sez.  3, n. 5735 del 21/01/2015, Giuffrè, Rv. 261885).
6.3. Irrimediabilmente generico è il terzo motivo di ricorso, attestando la sentenza impugnata (senza che sul punto sia stato dedotto e dimostrato il travisamento della prova), da un lato che i testi avevano riferito come le porte del locale fossero state viste aperte, d’altro lato che l’ordinanza sindacale n. 14 del 28 maggio 2013 risultava regolarmente pubblicata e diffusa ed essa era ben nota all’imputato già prima del 5 settembre 2014, per essergli state mosse già in precedenza analoghe contestazioni. Quanto al fatto  che non sarebbe stato verificato se “l’ordinanza fosse stata assunta in aderenza ai dettami del procedimento amministrativo” – senza specificare quali – è evidente l’assoluta genericità della doglianza.
6.4. L’ultimo motivo di ricorso è manifestamente infondato, generico e proposto per ragioni inammissibili, posto che si contesta il giudizio di merito circa la negativa prognosi sulla futura condotta dell’imputato, che la sentenza argomenta in base allo stato di pregiudicato ed in relazione ai precedenti specifici, da ritenersi riferiti – stante anche la mancanza di contestazione sul punto da parte del ricorrente – alle plurime analoghe violazioni di cui si dà atto in sentenza e che la Polizia Municipale aveva provveduto a contestare all’imputato.
In forza di un risalente e  consolidato orientamento, che va qui certamente ribadito, la sospensione condizionale della pena è subordinata alla presunzione che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati e il relativo giudizio, da formularsi alla stregua dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., avendo riguardo alla specificità della condotta posta in essere, si sottrae, se adeguatamente motivato, ad ogni sindacato in sede di legittimità (Sez.  1, n. 2328 del 22/05/1992, Mazzanti, Rv. 191311). Né, secondo l’orientamento maggioritario condiviso dal Collegio, il giudice è obbligato a prendere in esame tutti gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quegli elementi che egli ritiene prevalenti (Sez.  5, n. 57704 del 14/09/2017, P., Rv. 272087; Sez.  3, n. 35852 del 11/05/2016, Camisotti, Rv. 267639; Sez.  2, n. 19298 del 15/04/2015, Di Domenico, Rv. 263534; Sez.  3, n. 30562 del 19/03/2014, Avveduto e aa., Rv. 260136), sia per concedere che per negare il beneficio, senza che sia possibile muovere contestazione attinente alla attendibilità del giudizio prognostico, positivo o negativo, trattandosi di prospettazione di merito che non può trovare ingresso in un controllo di legittimità (Sez.  1, n. 326 del 24/01/1992, Galati, Rv. 189611). D’altra parte il ricorso – sul punto nuovamente generico – non indica neppure a questo proposito elementi favorevoli di giudizio che non siano stati valutati ai fini del giudizio prognostico (tale non essendo la asserita “minima offensività” della fattispecie), limitandosi a contestare la valutazione fattane dalla Corte territoriale.

7. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità,  consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in Euro 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €. 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 16 gennaio 2020.