 Cass. Sez. III n. 27264 del 14 luglio 2010 (Ud. 8 giu. 2010)
Cass. Sez. III n. 27264 del 14 luglio 2010 (Ud. 8 giu. 2010)
Pres. Lupo Est. Gazzara Ric. PG in proc. De Silvestri
Urbanistica. Tettoia di copertura di un terrazzo
La realizzazione di una tettoia di copertura di un terrazzo di una abitazione non può qualificarsi quale intervento di manutenzione straordinaria, né configurarsi come pertinenza, atteso che, costituendo parte integrante dell’edificio ne costituisce ampliamento, con conseguente integrabilità, in difetto del preventivo rilascio del permesso di costruire, del reato di cui all’art. 44, D.P.R. 380/01
UDIENZA dell'8.06.2010
SENTENZA N. 1112
REG. GENERALE N. 2272/2010
 REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 Sez. III Penale
Composta dagli Ill. mi Signori:
 - dott. Ernesto Lupo Presidente
 - dott. Agostino Cordova Consigliere
 - dott. Ciro Petti Consigliere
 - dott. Silvio Amoresano Consigliere
 - dott. Santi Gazzara Consigliere
 ha pronunciato la seguente
 SENTENZA
 - Sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di  Roma
 - Avverso la sentenza, resa dalla Corte di Appello di Roma in data 4/5/09, resa  nel processo a carico di De Silvestri Alessandra, nata a Canino, il 16/10/48,  res.te in Roma, via Cammeo, 29
 - Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
 - Udita la relazione svolta in udienza dal consigliere Santi Gazzara
 - Udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore Generale,  doti. Francesco Salzano, il quale ha concluso per il rigetto
 - Udito il difensore della prevenuta, avv. Luca Spaltro, il quale ha concluso  per la inammissibilità del ricorso
 osserva
 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 Il Tribunale di Roma, con sentenza del 29/11/07, dichiarava De Silvestri  Alessandra colpevole del reato di cui all'art. 44, lett. b), d.P.R. 380/01,  perché in assenza di permesso di costruire realizzava tre tettoie in legno con  la copertura in lamiera grecata coibentata, e la condannava alla pena di giorni  5 di arresto e di euro 8.000,00 di ammenda, con sospensione condizionale e  ordine di demolizione del manufatto abusivo.
 La Corte di Appello di Roma, chiamata a pronunciarsi sull'appello avanzato dalla  imputata, con sentenza del 4/5/09, in riforma del decisum di primo grado,  ha assolto la prevenuta dal reato ascrittole perché il fatto non è previsto  dalla legge come reato, revocando l'ordine di demolizione. Propone ricorso per  cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma, con i  seguenti motivi:
 - ha errato il giudice di appello nel ritenere che il fatto commesso dalla  prevenuta non è previsto come reato, in quanto la realizzazione dell'opera  comporta il previo rilascio del titolo abilitativo;
- ha errato, altresì, il giudice di merito nel non considerare che, anche a volere ritenere il manufatto de quo assoggettabile alla sola D.I.A., essendo stata detta denuncia valutata illegittima ed annullata da parte dell'organo dell'ente territoriale competente, è da considerare inapplicabile per il detto intervento edilizio la sanatoria di cui all'art. 37, d.P.R. 380/01.
 La difesa della prevenuta ha inoltrato in atti memoria nella quale contesta i  motivi di ricorso, specificando che le ragioni poste a sostegno di esso si  discostano totalmente dalle ragioni che hanno determinato il decidente a  pronunciare sentenza di assoluzione; chiede, quindi, la conferma della sentenza  impugnata.
 MOTIVI DELLA DECISIONE
 Il ricorso è fondato.
 La Corte territoriale a sostegno della pronuncia con cui ha ritenuto di  accogliere le doglianze avanzate dalla difesa della prevenuta, riformando in  toto il decisum di prime cure si è limitata ad affermare  apoditticamente "che le opere di cui alla contestazione siano inidonee a  realizzare qualsivoglia alterazione della volumetria e della sagoma  dell'edificio", per cui deve assolversi la De Silvestri dal reato ascrittole.
 Necessita rilevare che nel caso in cui il giudice è chiamato a pronunciarsi sul  gravame avanzato avverso una precedente decisione, qualora ritenga fondate le  censure formulate, deve dare contezza di avere esaminato le ragioni che hanno  indotto il primo decidente ad affermare o negare la colpevolezza dell'imputato  in ordine al reato contestato e fornire una logica ed esaustiva argomentazione  nel confutarle.
 Nel ricorso si richiama la sentenza resa dal Tribunale, con cui era stata  affermata la responsabilità della prevenuta per avere realizzato delle opere in  difetto di titolo abilitativo, valutando anche la assoluta irrilevanza ai fini  penali delle due denunzie di inizio lavori, peraltro presentate dalla De  Silvestri dopo la esecuzione degli stessi lavori abusivi.
 Peraltro, la realizzazione di una tettoia di copertura di un terrazzo di una  abitazione non può qualificarsi quale intervento di manutenzione straordinaria,  né configurarsi come pertinenza, atteso che, costituendo parte integrante  dell'edificio ne costituisce ampliamento, con conseguente integrabilità, in  difetto del preventivo rilascio del permesso di costruire, del reato di cui  all'art. 44, d.P.R. 380/01 (Cass. n. 40843/2005; Cass. n. 15561/2007 ).
 In ricorso si evidenzia che l'opera realizzata necessitava, in primis, di  permesso di costruire; di poi si specifica, che, anche a volere considerare che  la edificazione fosse sottoposta a DIA, le stesse denuncie di inizio lavori,  presentate dalla imputata sono state dichiarate illegittime dall'organo  dell'ente territoriale competente. Ma ancora prima è risultato che con  determinazione dirigenziale del 13/12/04 era stata ingiunta l'immediata  sospensione dei lavori e con successiva determinazione (n. 194 del 31/1/05 ) era  stata ordinata la demolizione delle tre tettoie perché realizzate senza la  prescritta concessione edilizia.
 La fondatezza del ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di Appello  non comporta il rinvio del giudizio perché il reato per cui è stata pronunciata  la condanna dalla sentenza di primo grado si è prescritto.
 Nella specie il reato risulta commesso in data 29/11/04 ed il relativo termine  prescrizionale, pur avendo subito una sospensione di mesi 4 e giorni 8, a causa  di astensione del difensore dalle udienze, si è comunque maturato alla data del  7/10/09, con la conseguenza che la contravvenzione contestata è da dichiararsi  estinta.
 P. Q. M.
 La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata per  essere il reato estinto per prescrizione.
 Così deciso in Roma l' 8/6/2010.
 
 DEPOSITATA IN CANCELLERIA il  14 lug. 2010
 
                    




