Cass. Sez. III n. 1483 del 15 gennaio 2014 (Cc 3 dic 2013)
Pres. Squassoni Est. Scarcella Ric.Summa
Urbanistica.Realizzazione di veranda mediante chiusura di balcone e permesso di costruire 
La trasformazione di un balcone, anche di modesta superficie, in veranda, mediante chiusura a mezzo di installazione di pannelli di vetro su intelaiatura metallica, non costituisce realizzazione di una pertinenza, nè intervento di manutenzione straordinaria e di restauro, ma è opera soggetta a concessione edilizia ovvero a permesso di costruire, la cui realizzazione, in assenza di titolo abilitativo, integra il reato previsto dall'art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001.
  Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:        Camera di consiglio SENTENZA P.Q.M.REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE    
 SEZIONE TERZA 
 Dott. SQUASSONI Claudia          - Presidente  - del 03/12/2013
 Dott. AMOROSO   Giovanni         - Consigliere - SENTENZA
 Dott. MARINI    Luigi            - Consigliere - N. 2165
 Dott. GENTILI   Andrea           - Consigliere - REGISTRO GENERALE
 Dott. SCARCELLA Alessio     - rel. Consigliere - N. 28342/2013
 ha pronunciato la seguente: 
 sul ricorso proposto da:
 - SUMMA STEFANO n. 24/12/1983 a Napoli;
 avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di NAPOLI in data  3/05/2013;
 visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
 udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Alessio Scarcella;
 udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto  Procuratore Generale Dott. POLICASTRO Aldo, che ha concluso per  l'inammissibilità del ricorso.
 RITENUTO IN FATTO
 1. Con ordinanza del 3/05/2013, depositata in data 15/05/2013, il  Tribunale del riesame di NAPOLI, decidendo sulla richiesta di riesame  promossa dall'odierno ricorrente, respingeva la richiesta di riesame  avverso il provvedimento 23/01/2013, con cui il GIP del Tribunale di  NAPOLI disponeva il sequestro preventivo di un volume verandato in  ampliamento dell'immobile originario realizzato mediante chiusura con  infissi in alluminio e vetri di un preesistente sporto balcone di  dimensioni pari a mt. 5,80 x 2,50, il tutto in assenza di permesso di  costruire e di autorizzazione ambientale (D.P.R. n. 380 del 2001,  art. 44; D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181).
 2. Ha proposto tempestivo ricorso personalmente l'indagato,  impugnando la suddetta ordinanza e deducendo un unico motivo di  ricorso, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per  la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen..  2.1. Deduce, in particolare, il ricorrente, la violazione dell'art.  321 c.p.p., per mancanza dei presupposti di fatto e di diritto per il  sequestro preventivo; in sostanza, il GIP, nel convalidare il  sequestro d'iniziativa della PG 14/01/2013, ha emesso un decreto di  sequestro preventivo al fine di evitare che il reato fosse portato ad  ulteriori conseguenze mediante il completamento dell'opera abusiva,  nonostante emergesse ex actis che la veranda si presentasse già  finita, rifinita ed arredata e messa in opera nell'ultimo trimestre  dell'anno 2009; il reato in esame, quindi, essendosi già consumato,  impediva di disporre il sequestro preventivo; censura, poi, l'omessa  motivazione in ordine alla sussistenza del fumus e del periculum  quanto alla sussistenza del vincolo paesaggistico, essendosi limitato  ad affermare che l'opera ricade nel perimetro del parco paesistico  Camaldoli; in ogni caso, l'esiguità delle dimensioni dell'intervento  edilizio escluderebbe qualsiasi vulnus al paesaggio ed, inoltre,  l'ordinanza del tribunale non effettuerebbe alcun riferimento  esplicito al vincolo paesaggistico, limitandosi ad indicare, ai fini  della conferma del provvedimento di sequestro, la circostanza per cui  non si sono esaurite le conseguenze dannose del reato e non vi sia  un'area a rischio sismico; tale motivazione sarebbe insufficiente per  mantenere il sequestro, in quanto, trattandosi di una veranda, non  sarebbe oggettivamente possibile un'ulteriore costruzione abusiva  nella stessa area ed, inoltre, il riferimento al rischio sismico  apparirebbe inverosimile, in quanto la permanenza del sequestro di  fatto non limiterebbe tale rischio, legittimando piuttosto la  demolizione.
 CONSIDERATO IN DIRITTO
 3. Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.
 4. Le censure proposte dal ricorrente riguardano la sussistenza dei  presupposti di legge per disporre il sequestro preventivo del  manufatto in questione, costituito dalla chiusura di un preesistente  sporto balcone di modeste dimensioni, con creazione dunque di un  volume verandato in ampliamento dell'immobile originario.  4.1. Viene, anzitutto, in rilievo il fumus dei reati ipotizzati. Sul  punto è pacifico, secondo la giurisprudenza di questa Sezione, che  la trasformazione di un balcone o di un terrazzino, circondato da  muri perimetrali, in veranda, mediante chiusura a mezzo di  installazione di pannelli di vetro su intelaiatura metallica, non  costituisce realizzazione di una pertinenza, ne' intervento di  manutenzione straordinaria e di restauro, ma è opera soggetta a  concessione edilizia ovvero permesso di costruire (Sez. 3, n. 35011  del 26/04/2007 - dep. 18/09/2007, Camarda, Rv. 237532). In  particolare, una veranda è da considerarsi, in senso tecnico-  giuridico, un nuovo locale autonomamente utilizzabile e difetta  normalmente del carattere di precarietà, trattandosi di opera  destinata non a sopperire ad esigenze temporanee e contingenti con la  sua successiva rimozione, ma a durare nel tempo, ampliando così il  godimento dell'immobile. Nè può sostenersi che, nella specie, il  manufatto realizzato fosse di modesta entità per le sue dimensioni,  poiché, in ogni caso, attraverso la chiusura del preesistente sporto  balcone è stato posto comunque in essere un aumento della volumetria  abitativa ed assicurato nuovo spazio al corpo immobiliare  preesistente. Quanto, poi, al fumus del reato di cui al D.Lgs. n. 42  del 2004, art. 181, dal verbale di sequestro eseguito d'iniziativa  dalla PG risulta che l'intera unità immobiliare ricade nel perimetro  del parco paesistico Camaldoli, zona vincolata D.Lgs. n. 42 del 2004,  ex art. 157, e riconosciuta di particolare interesse pubblico.  Orbene, è di palmare evidenza che la chiusura di un preesistente  sporto balcone di modeste dimensioni, con creazione di un volume  verandato in ampliamento dell'immobile originario, è opera destinata  ad incidere negativamente sul paesaggio: l'impatto negativo  dell'intervento eseguito sull'originario assetto paesaggistico del  territorio è, infatti, oggettivo.
 4.2. Quanto al periculum (e, dunque, all'eccepita insequestrabilità  a fini preventivi del manufatto abusivo in quanto il reato  urbanistico, essendosi già consumato, avrebbe impedito di disporre  il sequestro preventivo), invece, devesi rilevare la fondatezza del  ricorso, richiamando quanto già reiteratamente affermato da questa  Corte nel senso che il sequestro è sì consentito anche nel caso di  ipotesi criminosa già perfezionatasi, purché il pericolo della  libera disponibilità della cosa stessa - che va accertato dal  giudice con adeguata motivazione - presenti i requisiti della  concretezza e dell'attualità e le conseguenze del reato, ulteriori  rispetto alla sua consumazione, abbiano connotazione di  antigiuridicità, consistano nel volontario aggravarsi o protrarsi  dell'offesa al bene protetto che sia in rapporto di stretta  connessione con la condotta penalmente illecita e possano essere  definitivamente rimosse con l'accertamento irrevocabile del reato  (v., per tutte: Sez. U, n. 12878 del 29/01/2003 - dep. 20/03/2003,  P.M. in proc. Innocenti, Rv. 223721). Orbene, sotto tale profilo,  sussiste la denunciata violazione di legge, in quanto, con  riferimento anzitutto al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, pur essendo  ormai pacifico nella giurisprudenza di questa Sezione che in tema di  sequestro preventivo per reati paesaggistici, la sola esistenza di  una struttura abusiva integra il requisito dell'attualità del  pericolo indipendentemente dall'essere l'edificazione ultimata o  meno, in quanto il rischio di offesa al territorio ed all'equilibrio  ambientale, a prescindere dall'effettivo danno al paesaggio, perdura  in stretta connessione con l'utilizzazione della costruzione ultimata  (v., da ultimo: Sez. 3, n. 24539 del 20/03/2013 - dep. 05/06/2013,  Chiantone, Rv. 255560), è però necessario che risulti una, seppure  sintetica, motivazione sul punto della configurabilità del  periculum, circostanza che non emerge dalla lettura dell'ordinanza  impugnata, in cui si fa riferimento (peraltro in maniera  inconferente) alle sole conseguenze dannose del reato edilizio-  urbanistico e non a quelle sul piano paesaggistico.
 Ad analoga conclusione, peraltro, deve pervenirsi con riferimento al  percorso argomentativo seguito dal tribunale del riesame al fine di  giustificare la configurabilità del periculum del reato edilizio-  urbanistico, avendo fatto riferimento il tribunale, da un lato,  all'aggravio sul regolare assetto del territorio sismico  (richiamando, quindi, una finalità cautelare riferita ad un reato  nemmeno ipotizzato dalla Pubblica Accusa) e, dall'altro, alla  circostanza che il sensibile incremento di volumetria residenziale,  incidendo sull'assetto urbanistico del territorio, avrebbe procurato  un conseguente aggravio per l'area (argomentazione, quest'ultima, che  appare tuttavia espressione di un sillogismo dialettico, in quanto  l'affermazione dell'aggravio per l'area causato dal sensibile  incremento volumetrico realizzato, non risulta idoneamente supportata  da elementi concreti). Invero, poiché l'illiceità dell'opera va  valutata unitariamente e complessivamente, avuto riguardo  all'abusività della situazione concretamente posta in essere, è  all'abuso nella sua oggettività che occorre far riferimento per  valutare in concreto l'aggravamento. Siffatta indagine è stata del  tutto pretermessa dal Tribunale, nell'ottica di un illecito edilizio  esauritosi con la chiusura di un preesistente sporto balcone di  modeste dimensioni.
 Il difetto di qualsiasi motivazione in ordine al periculum relativo  al reato paesaggistico e il riferimento ad una motivazione  sostanzialmente apparente quanto al reato urbanistico-edilizio, vizia  il provvedimento impugnato imponendone l'annullamento con rinvio al  giudice del riesame.
 Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli.  			Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2013.
 Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2014
                    



